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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35347/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza del 13 aprile 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- mad in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 25,83 di eroina, gr. 5,920 di cocaina, gr. 40,67 di hashish e gr. 2,657 di marijuana e cessione di stupefacenti a soggetti non identificati per l'importo di euro ottantotto) - con la recidiva specifica infraquinquennale.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Vizio di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena inflitta ex art. 81 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa.

Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.

Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia i superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).

In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la detenzione di una vasta ti- pologia di sostanze stupefacenti in grado di soddisfare una vasta platea di consuma- tori; b) il possesso di un bilancino di precisione ai fini del confezionamento delle so- stanze; c) la disponibilità dell'intercapedine di una parete per l'occultamento della droga; d) i plurimi elementi sintomatici di attività illecita svolta abitualmente (elevato quantitativo, possesso di strumenti atti al confezionamento degli stupefacenti); e) l'assenza di stabile attività lavorativa e di fissa dimora, circostanze idonee a far ra- gionevole presumere che anche l'esigua somma di danaro rinvenuta costituisse il provento dell'attività di spaccio.

Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logica- mente considerati quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico.

La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità.

Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.

Il ricorrente si limita a reiterare le proprie tesi difensive sull'uso personale della sostanza, senza però riuscire ad apportafe elementi utili a disarticolare l'esauriente e completo impianto probatorio a suo carico. 4.

In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Ciò posto, come illustrato in modo esauriente e dettagliato nella sentenza impu- gnata, l'entità del ridotto aumento di pena (di soli tre mesi oltre pena pecuniaria poi ridotti per il rito) appare correttamente giustificato in ragione delle modalità dell'azione, del dato ponderale e della diversa tipologia di sostanze droganti.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza del 13 aprile 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- mad in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 25,83 di eroina, gr. 5,920 di cocaina, gr. 40,67 di hashish e gr. 2,657 di marijuana e cessione di stupefacenti a soggetti non identificati per l'importo di euro ottantotto) - con la recidiva specifica infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena inflitta ex art. 81 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia i superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la detenzione di una vasta ti- pologia di sostanze stupefacenti in grado di soddisfare una vasta platea di consuma- tori; b) il possesso di un bilancino di precisione ai fini del confezionamento delle so- stanze; c) la disponibilità dell'intercapedine di una parete per l'occultamento della droga; d) i plurimi elementi sintomatici di attività illecita svolta abitualmente (elevato quantitativo, possesso di strumenti atti al confezionamento degli stupefacenti); e) l'assenza di stabile attività lavorativa e di fissa dimora, circostanze idonee a far ra- gionevole presumere che anche l'esigua somma di danaro rinvenuta costituisse il provento dell'attività di spaccio. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logica- mente considerati quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente si limita a reiterare le proprie tesi difensive sull'uso personale della sostanza, senza però riuscire ad apportafe elementi utili a disarticolare l'esauriente e completo impianto probatorio a suo carico. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ciò posto, come illustrato in modo esauriente e dettagliato nella sentenza impu- gnata, l'entità del ridotto aumento di pena (di soli tre mesi oltre pena pecuniaria poi ridotti per il rito) appare correttamente giustificato in ragione delle modalità dell'azione, del dato ponderale e della diversa tipologia di sostanze droganti. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila all
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