CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 04645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18970/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa e rappresentata per procura speciale in atti dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed e lettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Appia nuova,n. 153; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, n. 54/23/16, depositata il 14 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 febbraio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: PLUSVALENZA1.Risulta dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate ha emesso avviso d’accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla plusvalenza, non dichiarata nel [OSCURATO:PERSONA] 2004, derivante dalla alienazione di una porzione di suolo edificatorio, di pertinenza di un immobile ceduto con lo stesso atto. Proposto ricorso dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Lecce lo ha rigettato. L’appello della contribuente è stato a sua volta rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce,con la sentenza di cui all’epigrafe. La contribuente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. L’Ufficio si è costituitocon controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge del 28 dicembre 2001,n. 448. Il motivo è invero inammissibile in quanto generico, atteso chela ricorrente non riproduce, neppure per stralcio, né indica e localizza (quanto alla loro produzione in giudizio nel merito, con allegazione del grado e della fase nella quale siano avvenute) i documenti relativIsia al procedimento di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, ai finidell’imposta sostitutiva, disciplinato dalla norma invocata; sia, in particolare, alla perizia giurata di stima relativa a quel procedimento; sia l’atto di alienazione di cui si controverte.Non risulta quindi adempiuto l’onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726; conformi, ex plurimis, Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass. 15/01/2019, n. 777).Tanto premesso, il motivo è comunque infondato nella parte in cui lamenta, genericamente, che l’Amministrazione non avrebbe potuto accertare la plusvalenza rettificando il valore del terreno alienato, che la contribuente aveva indicato nell’atto nella misura corrispondente al valore determinato, sulla base della perizia giurata di stima, assoggettando il bene all’ imposta sostitutiva di cui all'art. 7 della legge n. 448 del2001. Infatti, se è vero che, a norma dell’art. 7, comma 6, della legge n. 448del 2001, la rideterminazione del valore di acquisto ai fini dell’imposta sostituiva « costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale», tuttavia questa Corte ha già chiarito che «Con tale pagamento [ovvero con il versamento dell’imposta sostitutiva] il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficaciavincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all'effettivo valore del cespite.». Pertanto, assolvendo il relativo onere probatorio, l’Ufficio poteva rettificare, in sede di accertamento, il valore risultante dalla perizia e determinato ai fini dell’imposta sostitutiva. Inammissibile, perché priva dell’indicazione di documentazione a supporto che sia stata versata in atti nei gradi di merito, e comunque perché estranea al thema decidendum oggettivo e soggettivo di questo giudizio, è infine l’allegazione della ricorrente secondo cui il controllo del [OSCURATO:PERSONA] 2004 del comproprietario del bene alienato si sarebbe chiuso con dichiarazione di regolarità. 2.Con il secondomotivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 265, della legge 24 dicembre 2007, il quale dispone che: « In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23- bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.». Secondo la ricorrente, le presunzioni semplici (ovvero «tutti gli accertamenti eventualmente compiuti dalla Agenzia delle entrate, così come la stima dalla stessa presentata») avrebbero «il valore più infimo nell’ipotetica scala delle prove processuali», mentre «valore certamente superiore hanno gli indizi, tra i quali si annovera la perizia giurata della contribuente». Il motivo è inammissibile, dovendosi ribadire, comegià a proposito del primo, la violazione dell’ art. 366, primo comma, n. 6, c od. proc. civ., specie con riferimento alla perizia di stima proveniente dalla contribuente, ma anche con riferimento alla stima effettuata dall’Ufficio e, comunque, agli «accertamenti eventualmente compiuti dall’Agenzia», espressione talmente generica da non consentirne alcuna individuazione. Il motivo è altresì inammissibile in quanto, sotto forma della rubricata violazione di legge, attinge, in realtà, la valutazione degli elementi istruttori indiziari operata dal giudice d’appello, il quale ha motivato, nel merito, apprezzando e comparando, in chiave indiziaria, tanto la perizia giurata prodotta dalla contribuente, quanto la stima dedotta dall’Ufficio. Nella sostanza, dunque, la censura si limita a ribadire, pressoché apoditticamente, la ritenuta prevalenza della tesi della contribuente e del dato indiziario su cui essa si fonda, senza peraltro censurare specificamente ragioni di fallacia del ragionamento inferenzialesvolto dal giudice a quo. Va quindi ricordato che« È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476). Inoltre,questa Corte ha già chiarito che è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (Cass.17 gennaio 2019, n. 1234).Tanto più che, nel caso di specie, ricorre altresì l’ipotesi della “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, c od . p roc . c iv . , senza peraltro che la ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 22/12/2016 , n. 26774 , ex plurimis ). Infine, come già a proposito del primo motivo, anche nel secondo è inammissibile - perché priva dell’indicazione di documentazione a supporto che sia stata versata in atti nei gradi di merito, e comunque perché estranea al thema decidendum oggettivo e soggettivo di questo giudizio - l’allegazione della ricorrente secondo cui il controllo del [OSCURATO:PERSONA] 2004 di altri comproprietari del bene alienato si sarebbe chiuso con dichiarazionedi regolarità. 3.Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’ «Erronea applicazione degli artt. 37 e 38 del DPR 600/73». Il motivo, a prescindere dalla sua formale rubricazione, torna invero ad attingere il merito della valutazione istruttoria operata dal giudice d’appello. Valga quindi, per ragioni di sintesi, richiamare tutte le ragioni di inammissibilità già evidenziate a proposito del secondo motivo, compresa, a monte, la violazione dell’ art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 4.Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’ «Omessa, insufficiente, e contraddittoriamotivazione circa fatti decisivi per il giudizio.». Il motivo è inammissibile, in quanto formulato, nella rubrica e nel corpo, avendo riguardo al vizio di cui alla versione normativa non più vigente,ratione temporis, nel caso di specie, in quanto sostanzialmente modificata dall’ art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134. Il motivo, inoltre, sarebbe comunque inammissibile anche ai sensi del nuovo testo dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vertendosi nel caso concreto in una ipotesi di c.d. doppia conforme. Inoltre, nel contenuto, il motivo, con il quale si attinge ulteriormente il merito della valutazione degli elementi istruttori operata dalla CTR (con motivazione che peraltro evidenzia il percorso logico - giuridico che sostiene la decisione) , è ulteriormente inammissibile anche per le medesime ragioni esposte a proposito dei precedenti e qui per sintesi richiamate. 5.Le spese di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titol