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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05907/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27665-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 2002, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trapani, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; il Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; - intimat i - avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Trapani il 17 ottobre 2022 edepositata il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento R.G. 1694/22, dirigetto del ricorso avverso decreto di respingimento del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trapani il 28 luglio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale del ricorrente, secondo la ricostruzione operata da quest’ultimo nel ricorso introduttivo, è stata così esposta: soccorso in mare tramite un mezzo della marina militare italiana, Ghizaoui, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022a bordo di un natante a seguito di un’operazione di salvataggio in mare delleautorità italiane; allo sbarco il ricorrente veniva condotto pressol’hotspot dell’isola e il 26 luglio 2022 veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; i l 28 luglio 2022 Ghizaoui veniva condotto presso gli uffici della Questura della Provincia di Trapani, dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto “ in data 24/07/2022 personale appartenente alle forzedi Polizia ha rintracciato nella Provincia di Agrigento, in particolare lungo la linea di confine (frontiera: Lampedusa) il cittadino straniero GHIZAOUI Oussama[…] fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera […] essendo stato l’interessato ammesso nelterritorio per necessità di pubblico soccorso”; lo stesso era dunque oggetto di un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionaleentro sette giorni dalla notifica del suddetto respingimento.

2. In data 8 settembre 2022 il Prefetto di Bologna emetteva un decreto di espulsione nei con fronti del Ghizaoui per non avere ottemperato al precedente ordine diallontanamento. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ordinava dunque iltrattenimento dello stesso presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, misura convalidata dal Giudice di Pace diTorino il 12 settembre.

In occasione dell’udienza di convalida ilricorrente manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia.

3. Con ricorso depositato a mezzo posta il 26 settembre 2022, Ghizaoui impugnava il decreto di respingimento emesso dalla Questura diTrapani per “violazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE– mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili”: deduceva in quella sede che il provvedimento di respingimento del [OSCURATO:PERSONA] di Trapani risultavaadottato anche in violazione degli artt. 2, cc. 5 e 6, 10, c. 2, lett. b), 14, cc. 1 e 5, D.Lgs. 286/98, 3,6, 20 e 26, D.Lgs. 25/08, nonché dell’art. 10, Cost., in ragione della mancata tempestiva informazione del diritto a richiedere il riconoscimentodella protezione internazionale. 4. 5.1 Il provvedimento qui impugnato disponeva il rigetto del predetto ricorso, con la seguente motivazione: “Orbene, nella fattispecie considerata si ritiene rispettata l’esigenzamotivazionale del provvedimento impugnato.

Si considera pertanto illegittimo l’operato della Questura di Trapani, la quale, sulla scorta di una motivazione che appare sufficientemente adeguata, ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere oggetto di respingimento, anche alla luce della normativa specialistica, prevalente rispetto alla legge quadro sul procedimento amministrativo.

A ciò aggiungasi che dalla lettura del provvedimento impugnato, risultava lacircostanza che il ricorrente “non ha inteso avvalersi della possibilità dirichiedere la protezione internazionale”, elementi che -in quanto provenienti da atti pubblici o comunque formati da pubblici ufficiali-godono della fede privilegiata ex art. 2700 c.c.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso proposto, in quanto giuridicamente infondato”.

2. Laordinanza, pubblicata il 14.11.2023 , è stata impugnata da GHIZAOUI Oussama con ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trapani e il Ministro dell’Interno, intimati, non hanno svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE –manifesta illegittimità del decreto di respingimento – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale”. 1.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che aveva impugnato il decreto di respingimento in ragione della mancata somministrazione dell’informativa relativa al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia,avendo altresì segnalatoche – una volta informato, in seguito all’adozione della misura del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – lo stesso aveva manifesta to la volontà di chiedere asilo davanti al Giudice di Pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trapani aveva tuttavia respinto l’argomento affermando che “dalla lettura delprovvedimento impugnato, risultava la circostanza che il ricorrente non avesse “… inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale”, elementi che - in quanto provenienti da atti pubblici o comunque formati da pubblici ufficiali – avrebbero god uto della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. 1.2 Sostiene invece il ricorrente che tale tesi sarebbe giuridicamente inconsistente, posto che l’informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale risulterebbe essere onere preliminare ed essenziale, aqualunque determinazione della pubblica amministrazione.

Nel caso in esame non si contestava il fatto che non avessemanifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale –circostanzache evidenziava peraltro l’inconferenza del richiamo alla fede privilegiata del decreto direspingimento –bensì che lo stesso non avesse ricevuto la preliminare informativa in materia di protezione internazionale, elemento che avrebbe impedito l’ e ffettivo accesso alla procedura di asilo. 1.3 Aggiunge inoltre il ricorrente che la mancata somministrazione di tali informazioni vizierebbeil successivo provvedimento ablativo, come insegnato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - poiché l'avvenuta presentazione di una domanda diprotezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento - quest'ultimo sarebbe illegittimo allorché fosse stato disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto arichiedere la protezione internazionale, e tale illegittimità si riverbererebbe anc he sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta. 1.4 Si sottolinea pertanto da parte del ricorrente che il Giudice di Pace di Trapaniavrebbe erroneamente applicato al caso di specie le norme in esame, in quanto avrebbe indebitamente rigettato il ricorso, ritenendo che la mancata presentazione della domanda di asilo sanassel’omessa informativa in materia di protezione internazionale, onere, invece,preliminare ed imprescindibile ai fini della regolarità della procedura e dell’effettività dell’esercizio deidiritti dello straniero.

2. Il motivo è in realtà fondato. 2.1 Il ricorrente impugna, infatti, il provvedimento del Giudice di pace, deducendo in primisla violazione dell’art. 10, co.4, e 10 ter del TUI.

Sul punto, va subito osservato che l’articolo 10 ter (che detta “Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare”), al co. 1, prevede che “Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi (cd. hotspot, n.d.e.) … Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”.

Osserva il Collegio come la disposizione in parola vada letta in armonia con quanto sancito dall’art. 10 dello stesso TUI, che secondo la previsione del co.4, esclude che si applichino le norme che regolano il respingimento alla frontiera (unitamente a quelle che disciplinano l’ingresso nel territorio dello Stato, all’art. 4 T.U.I.) “nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporaneaper motivi umanitari”. 2.3 In realtà, l’obbligo di informazione allo straniero introdottosi nel territorio statale senza valido permesso circa i suoi diritti di invocare la protezione internazionale deriva dall’espressa previsione della direttiva 2013/32/UE (cd.

Direttiva procedure), che all’art. 8 stabilisce che “Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.

In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo”.

In attuazione di questa disposizione, il legislatore nazionale ha previsto, all’art. 3 del d.lgs. n. 142/2015, che all’interessato già da parte delle forze di polizia debba essere consegnato un opuscolo, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 28gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

Sul punto va aggiunto che se risulta pur vero che questo specifico obbligo di informativa, come indicato nella direttiva, sembra ancorato alla previa presentazione della domanda di asilo o quantomeno alla dichiarata intenzione di presentarla: in tal senso valgono le affermazioni anche della giurisprudenza di legittimità richiamate in ricorso (Cass., n. 10743/2017, n. 5296/2015), alla stregua delle quali l’obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, “a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento”, scatta “qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale”, desiderino farlo; tuttavia, è altrettanto indiscutibile che la previsione normativa di cui all’art. 10 ter del T.U.I. (inserito dall’art. 17, comma 1, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, e non più modificato) ha ampliato “a posteriori” l’ambito di tutela in favore dei “cittadini stranieri o apolidi”, in ingresso nel territorio nazionale, precisando la portata dell’obbligo a monte e collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera.

Queste ultimesono, dunque, tenute a fornire informazioni non solo sulle forme di protezione internazionale, ma altresì sulla stessa esistenza delle procedure e sulle modalità di approccio. 2.4 Queste disposizioni vanno lette “nello spirito e secondo la ratio delle prescrizioni della direttiva 2013/32, in particolare per quanto esposto al considerando 26”, ove è chiarito che “…i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera … dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza”), indicazione eurounitaria quest’ultima, poi, tradotta nel già citato art. 8. 2.5 Orbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il ricorrente aveva eccepito davanti al Giudice di pace di Trapani, chiamato a convalidare il respingimento, che nessuna informazione gli era stata fornita al momento dello sbarco in territorio italiano e della successiva identificazione e che non potevano essere ritenute veritiere le affermazioni a proposito della sua avvenuta compiuta informazione circa la possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulterebbe dal foglio notizie, sul quale viceversa nulla era stato effettivamente riportato. 2.6 Occorre pertanto riconoscersi la fondatezza del motivo di censura.

Invero, il Giudice di prime cure, in sede di convalida del trattenimento, a precisa eccezione di parte, aveva omesso quello che doveva ritenersi invece un accertamento ineludibile, quello, cioè, riguardante l’adempimento di un preciso obbligo di legge, ossia quello della “preliminare informazione” al cittadino straniero della stessa possibilità di richiedere la protezione internazionale, informazione autonoma e preliminare rispetto anche alla stessa indicazione circa le modalità di presentazione della domanda ed i presupposti che la sorreggono.

Ne consegue che la violazione dell’obbligo di preliminare informativa comporta, in primo luogo, la nullità del provvedimento che avevadisposto il respingimento dello straniero, posto che l’informazione circa la possibilità di chiedere di poter attivare le procedure di asilo è funzionale ad assicurare al cittadino straniero l’effettivo diritto ad avvalersene.

Del resto, è la stessa Corteeuropea dei diritti dell’uomo ad aver affermato che proprio la mancanza di informazioni rappresenti uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr.

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c.

Italia, § 204).

3. Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Trapani per nuovo esame.

P.Q.M. a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27665-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 2002, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trapani, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; il Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; - intimat i - avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Trapani il 17 ottobre 2022 edepositata il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento R.G. 1694/22, dirigetto del ricorso avverso decreto di respingimento del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trapani il 28 luglio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale del ricorrente, secondo la ricostruzione operata da quest’ultimo nel ricorso introduttivo, è stata così esposta: soccorso in mare tramite un mezzo della marina militare italiana, Ghizaoui, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022a bordo di un natante a seguito di un’operazione di salvataggio in mare delleautorità italiane; allo sbarco il ricorrente veniva condotto pressol’hotspot dell’isola e il 26 luglio 2022 veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; i l 28 luglio 2022 Ghizaoui veniva condotto presso gli uffici della Questura della Provincia di Trapani, dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto “ in data 24/07/2022 personale appartenente alle forzedi Polizia ha rintracciato nella Provincia di Agrigento, in particolare lungo la linea di confine (frontiera: Lampedusa) il cittadino straniero GHIZAOUI Oussama[…] fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera […] essendo stato l’interessato ammesso nelterritorio per necessità di pubblico soccorso”; lo stesso era dunque oggetto di un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionaleentro sette giorni dalla notifica del suddetto respingimento. 2. In data 8 settembre 2022 il Prefetto di Bologna emetteva un decreto di espulsione nei con fronti del Ghizaoui per non avere ottemperato al precedente ordine diallontanamento. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ordinava dunque iltrattenimento dello stesso presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, misura convalidata dal Giudice di Pace diTorino il 12 settembre. In occasione dell’udienza di convalida ilricorrente manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia. 3. Con ricorso depositato a mezzo posta il 26 settembre 2022, Ghizaoui impugnava il decreto di respingimento emesso dalla Questura diTrapani per “violazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE– mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili”: deduceva in quella sede che il provvedimento di respingimento del [OSCURATO:PERSONA] di Trapani risultavaadottato anche in violazione degli artt. 2, cc. 5 e 6, 10, c. 2, lett. b), 14, cc. 1 e 5, D.Lgs. 286/98, 3,6, 20 e 26, D.Lgs. 25/08, nonché dell’art. 10, Cost., in ragione della mancata tempestiva informazione del diritto a richiedere il riconoscimentodella protezione internazionale. 4. 5.1 Il provvedimento qui impugnato disponeva il rigetto del predetto ricorso, con la seguente motivazione: “Orbene, nella fattispecie considerata si ritiene rispettata l’esigenzamotivazionale del provvedimento impugnato. Si considera pertanto illegittimo l’operato della Questura di Trapani, la quale, sulla scorta di una motivazione che appare sufficientemente adeguata, ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere oggetto di respingimento, anche alla luce della normativa specialistica, prevalente rispetto alla legge quadro sul procedimento amministrativo. A ciò aggiungasi che dalla lettura del provvedimento impugnato, risultava lacircostanza che il ricorrente “non ha inteso avvalersi della possibilità dirichiedere la protezione internazionale”, elementi che -in quanto provenienti da atti pubblici o comunque formati da pubblici ufficiali-godono della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso proposto, in quanto giuridicamente infondato”. 2. Laordinanza, pubblicata il 14.11.2023 , è stata impugnata da GHIZAOUI Oussama con ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trapani e il Ministro dell’Interno, intimati, non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE –manifesta illegittimità del decreto di respingimento – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale”. 1.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che aveva impugnato il decreto di respingimento in ragione della mancata somministrazione dell’informativa relativa al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia,avendo altresì segnalatoche – una volta informato, in seguito all’adozione della misura del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – lo stesso aveva manifesta to la volontà di chiedere asilo davanti al Giudice di Pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trapani aveva tuttavia respinto l’argomento affermando che “dalla lettura delprovvedimento impugnato, risultava la circostanza che il ricorrente non avesse “… inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale”, elementi che - in quanto provenienti da atti pubblici o comunque formati da pubblici ufficiali – avrebbero god uto della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. 1.2 Sostiene invece il ricorrente che tale tesi sarebbe giuridicamente inconsistente, posto che l’informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale risulterebbe essere onere preliminare ed essenziale, aqualunque determinazione della pubblica amministrazione. Nel caso in esame non si contestava il fatto che non avessemanifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale –circostanzache evidenziava peraltro l’inconferenza del richiamo alla fede privilegiata del decreto direspingimento –bensì che lo stesso non avesse ricevuto la preliminare informativa in materia di protezione internazionale, elemento che avrebbe impedito l’ e ffettivo accesso alla procedura di asilo. 1.3 Aggiunge inoltre il ricorrente che la mancata somministrazione di tali informazioni vizierebbeil successivo provvedimento ablativo, come insegnato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - poiché l'avvenuta presentazione di una domanda diprotezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento - quest'ultimo sarebbe illegittimo allorché fosse stato disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto arichiedere la protezione internazionale, e tale illegittimità si riverbererebbe anc he sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta. 1.4 Si sottolinea pertanto da parte del ricorrente che il Giudice di Pace di Trapaniavrebbe erroneamente applicato al caso di specie le norme in esame, in quanto avrebbe indebitamente rigettato il ricorso, ritenendo che la mancata presentazione della domanda di asilo sanassel’omessa informativa in materia di protezione internazionale, onere, invece,preliminare ed imprescindibile ai fini della regolarità della procedura e dell’effettività dell’esercizio deidiritti dello straniero. 2. Il motivo è in realtà fondato. 2.1 Il ricorrente impugna, infatti, il provvedimento del Giudice di pace, deducendo in primisla violazione dell’art. 10, co.4, e 10 ter del TUI. Sul punto, va subito osservato che l’articolo 10 ter (che detta “Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare”), al co. 1, prevede che “Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi (cd. hotspot, n.d.e.) … Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”. Osserva il Collegio come la disposizione in parola vada letta in armonia con quanto sancito dall’art. 10 dello stesso TUI, che secondo la previsione del co.4, esclude che si applichino le norme che regolano il respingimento alla frontiera (unitamente a quelle che disciplinano l’ingresso nel territorio dello Stato, all’art. 4 T.U.I.) “nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporaneaper motivi umanitari”. 2.3 In realtà, l’obbligo di informazione allo straniero introdottosi nel territorio statale senza valido permesso circa i suoi diritti di invocare la protezione internazionale deriva dall’espressa previsione della direttiva 2013/32/UE (cd. Direttiva procedure), che all’art. 8 stabilisce che “Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo”. In attuazione di questa disposizione, il legislatore nazionale ha previsto, all’art. 3 del d.lgs. n. 142/2015, che all’interessato già da parte delle forze di polizia debba essere consegnato un opuscolo, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 28gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Sul punto va aggiunto che se risulta pur vero che questo specifico obbligo di informativa, come indicato nella direttiva, sembra ancorato alla previa presentazione della domanda di asilo o quantomeno alla dichiarata intenzione di presentarla: in tal senso valgono le affermazioni anche della giurisprudenza di legittimità richiamate in ricorso (Cass., n. 10743/2017, n. 5296/2015), alla stregua delle quali l’obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, “a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento”, scatta “qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale”, desiderino farlo; tuttavia, è altrettanto indiscutibile che la previsione normativa di cui all’art. 10 ter del T.U.I. (inserito dall’art. 17, comma 1, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, e non più modificato) ha ampliato “a posteriori” l’ambito di tutela in favore dei “cittadini stranieri o apolidi”, in ingresso nel territorio nazionale, precisando la portata dell’obbligo a monte e collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera. Queste ultimesono, dunque, tenute a fornire informazioni non solo sulle forme di protezione internazionale, ma altresì sulla stessa esistenza delle procedure e sulle modalità di approccio. 2.4 Queste disposizioni vanno lette “nello spirito e secondo la ratio delle prescrizioni della direttiva 2013/32, in particolare per quanto esposto al considerando 26”, ove è chiarito che “…i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera … dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza”), indicazione eurounitaria quest’ultima, poi, tradotta nel già citato art. 8. 2.5 Orbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il ricorrente aveva eccepito davanti al Giudice di pace di Trapani, chiamato a convalidare il respingimento, che nessuna informazione gli era stata fornita al momento dello sbarco in territorio italiano e della successiva identificazione e che non potevano essere ritenute veritiere le affermazioni a proposito della sua avvenuta compiuta informazione circa la possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulterebbe dal foglio notizie, sul quale viceversa nulla era stato effettivamente riportato. 2.6 Occorre pertanto riconoscersi la fondatezza del motivo di censura. Invero, il Giudice di prime cure, in sede di convalida del trattenimento, a precisa eccezione di parte, aveva omesso quello che doveva ritenersi invece un accertamento ineludibile, quello, cioè, riguardante l’adempimento di un preciso obbligo di legge, ossia quello della “preliminare informazione” al cittadino straniero della stessa possibilità di richiedere la protezione internazionale, informazione autonoma e preliminare rispetto anche alla stessa indicazione circa le modalità di presentazione della domanda ed i presupposti che la sorreggono. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di preliminare informativa comporta, in primo luogo, la nullità del provvedimento che avevadisposto il respingimento dello straniero, posto che l’informazione circa la possibilità di chiedere di poter attivare le procedure di asilo è funzionale ad assicurare al cittadino straniero l’effettivo diritto ad avvalersene. Del resto, è la stessa Corteeuropea dei diritti dell’uomo ad aver affermato che proprio la mancanza di informazioni rappresenti uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, § 204). 3. Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Trapani per nuovo esame. P.Q.M. a
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