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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 06706/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6706/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 18/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 26/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34969/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del la * * generale ** che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnataudito il difensore * * * che ha concluso chiedendo dichiararsil inammissibilità o comunque il rigetto del ricorsoletta la memoria nell interesse di * * e di * * in data 28/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenzadel Tribunale di Napoli emessa il 29 marzo 2023 ha assolto * * e * *dal reato di rapina aggravata loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto nonsussiste.Alle imputate era contestato il fatto di essere abusivamente entrate all internodell abitazione di D * * sottraendole un orologio di pregio con violenza eminaccia.La Corte non ha ritenuto attendibile la persona offesa dal momento che costei nonaveva riferito al dibattimento dell esistenza di una relazione extraconiugale da lei intrattenutacon * * marito di * * e padre di * * tale relazioneaveva creato il dissidio alla base della condotta delle imputate.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo1 vizio della motivazione per illogicità ed insufficienza.La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non avrebbetenuto in adeguata considerazione gli argomenti spesi dal Tribunale a conforto dell oppostoconvincimento che aveva portato alla sentenza di condanna delle imputate nel giudizio diprimo grado.Il Tribunale aveva superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittimaritenendo ininfluente la negazione della relazione sentimentale tra costei ed il congiunto delleimputate anche tenuto conto del fatto che la persona offesa non aveva mai negato di averfrequentato l uomo tuttavia ricostruendo il fatto sempre nello stesso modo sia nella querela acquisita agli atti che al dibattimento2 vizio della motivazione per non avere la Corte preso in considerazione una serie dielementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa già valutati dal Tribunale qualiuna annotazione di polizia giudiziaria le lesioni riportate dal figlio della vittima e ledichiarazioni di questi presente ai fatti i tabulati telefonici ed i messaggi whatsapp tra iprotagonisti della vicenda.Si dà atto che nell interesse delle imputate è stata depositata da parte dell ** * una memoria corredata da un documento allegato con la quale si chiededichiararsi l inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

In punto di diritto il giudice d appello che riformi in senso assolutorio la sentenza dicondanna di primo grado non ha l obbligo di rinnovare l istruzione dibattimentale mediantel esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ma deve offrire unamotivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata anche riassumendo se necessario la prova dichiarativa decisiva * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 * * 272430 01 * 5 n. 7815 del08/01/2025 N. * 287634 01 .2.

Nel caso in esame il Tribunale aveva ampiamente superato il vaglio di attendibilitàdelle dichiarazioni della vittima valorizzando una serie di elementi ad essa dichiarazioneesterni ed autonomi dimostrativi della responsabilità delle imputate e che la Corte ha deltutto ignorato.Il più rilevante di tali elementi era stato ritenuto dal primo giudice la testimonianza delfiglio minorenne della vittima presente ai fatti il quale oltre a confermare le dichiarazionidella madre aveva dichiarato di aver subito anch esso una aggressione ad opera delleimputate riportando le lesioni personali al capo debitamente provate da referto medico eindicateal capo b originariamente contestato rispetto al quale il primo giudice avevaemesso sentenza di non doversi procedere per remissione della querela circostanza chedovrà essere valutata ai fini di escludere ogni interesse da parte del teste all esito delprocesso.In secondo luogo erano stati valorizzati – anche ai fini di lumeggiare il movente deldelitto i messaggi tra le imputate e la persona offesa che documentavano come l orologioda quest ultima posseduto fosse al centro della contesa e delle richieste di restituzione delleimputate che lo ritenevano un regalo del congiunto alla donna con la quale coltivava unarelazione extraconiugale.In terzo luogo dalla sentenza di primo grado risulta che neanche le imputate avevanonegato di essersi recate presso l abitazione della persona offesa dove erano stati rinvenutidalla polizia giudiziaria diversi oggetti rotti.Tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate dalla Corte di appello ai fini dellavalutazione complessiva della attendibilità delle dichiarazioni della vittima la loro omissionedetermina il vizio motivazionale denunciato dalla parte pubblica ricorrente alla luce delprincipio di diritto prima indicato.Ne consegue la necessità di una nuova valutazione di merito a tutto campo dellavicenda processuale e delle prove acquisite.3.Tanto assorbe ogni altra argomentazione anche in relazione alla memoria depositatanell interesse delle imputate.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6706/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 18/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 26/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34969/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del la * * generale ** che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnataudito il difensore * * * che ha concluso chiedendo dichiararsil inammissibilità o comunque il rigetto del ricorsoletta la memoria nell interesse di * * e di * * in data 28/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenzadel Tribunale di Napoli emessa il 29 marzo 2023 ha assolto * * e * *dal reato di rapina aggravata loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto nonsussiste.Alle imputate era contestato il fatto di essere abusivamente entrate all internodell abitazione di D * * sottraendole un orologio di pregio con violenza eminaccia.La Corte non ha ritenuto attendibile la persona offesa dal momento che costei nonaveva riferito al dibattimento dell esistenza di una relazione extraconiugale da lei intrattenutacon * * marito di * * e padre di * * tale relazioneaveva creato il dissidio alla base della condotta delle imputate.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo1 vizio della motivazione per illogicità ed insufficienza.La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non avrebbetenuto in adeguata considerazione gli argomenti spesi dal Tribunale a conforto dell oppostoconvincimento che aveva portato alla sentenza di condanna delle imputate nel giudizio diprimo grado.Il Tribunale aveva superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittimaritenendo ininfluente la negazione della relazione sentimentale tra costei ed il congiunto delleimputate anche tenuto conto del fatto che la persona offesa non aveva mai negato di averfrequentato l uomo tuttavia ricostruendo il fatto sempre nello stesso modo sia nella querela acquisita agli atti che al dibattimento2 vizio della motivazione per non avere la Corte preso in considerazione una serie dielementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa già valutati dal Tribunale qualiuna annotazione di polizia giudiziaria le lesioni riportate dal figlio della vittima e ledichiarazioni di questi presente ai fatti i tabulati telefonici ed i messaggi whatsapp tra iprotagonisti della vicenda.Si dà atto che nell interesse delle imputate è stata depositata da parte dell ** * una memoria corredata da un documento allegato con la quale si chiededichiararsi l inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

In punto di diritto il giudice d appello che riformi in senso assolutorio la sentenza dicondanna di primo grado non ha l obbligo di rinnovare l istruzione dibattimentale mediantel esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ma deve offrire unamotivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata anche riassumendo se necessario la prova dichiarativa decisiva * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 * * 272430 01 * 5 n. 7815 del08/01/2025 N. * 287634 01 .2.

Nel caso in esame il Tribunale aveva ampiamente superato il vaglio di attendibilitàdelle dichiarazioni della vittima valorizzando una serie di elementi ad essa dichiarazioneesterni ed autonomi dimostrativi della responsabilità delle imputate e che la Corte ha deltutto ignorato.Il più rilevante di tali elementi era stato ritenuto dal primo giudice la testimonianza delfiglio minorenne della vittima presente ai fatti il quale oltre a confermare le dichiarazionidella madre aveva dichiarato di aver subito anch esso una aggressione ad opera delleimputate riportando le lesioni personali al capo debitamente provate da referto medico eindicateal capo b originariamente contestato rispetto al quale il primo giudice avevaemesso sentenza di non doversi procedere per remissione della querela circostanza chedovrà essere valutata ai fini di escludere ogni interesse da parte del teste all esito delprocesso.In secondo luogo erano stati valorizzati – anche ai fini di lumeggiare il movente deldelitto i messaggi tra le imputate e la persona offesa che documentavano come l orologioda quest ultima posseduto fosse al centro della contesa e delle richieste di restituzione delleimputate che lo ritenevano un regalo del congiunto alla donna con la quale coltivava unarelazione extraconiugale.In terzo luogo dalla sentenza di primo grado risulta che neanche le imputate avevanonegato di essersi recate presso l abitazione della persona offesa dove erano stati rinvenutidalla polizia giudiziaria diversi oggetti rotti.Tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate dalla Corte di appello ai fini dellavalutazione complessiva della attendibilità delle dichiarazioni della vittima la loro omissionedetermina il vizio motivazionale denunciato dalla parte pubblica ricorrente alla luce delprincipio di diritto prima indicato.Ne consegue la necessità di una nuova valutazione di merito a tutto campo dellavicenda processuale e delle prove acquisite.3.Tanto assorbe ogni altra argomentazione anche in relazione alla memoria depositatanell interesse delle imputate. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6706/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 18/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 26/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34969/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del la * * generale ** che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnataudito il difensore * * * che ha concluso chiedendo dichiararsil inammissibilità o comunque il rigetto del ricorsoletta la memoria nell interesse di * * e di * * in data 28/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenzadel Tribunale di Napoli emessa il 29 marzo 2023 ha assolto * * e * *dal reato di rapina aggravata loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto nonsussiste.Alle imputate era contestato il fatto di essere abusivamente entrate all internodell abitazione di D * * sottraendole un orologio di pregio con violenza eminaccia.La Corte non ha ritenuto attendibile la persona offesa dal momento che costei nonaveva riferito al dibattimento dell esistenza di una relazione extraconiugale da lei intrattenutacon * * marito di * * e padre di * * tale relazioneaveva creato il dissidio alla base della condotta delle imputate.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo1 vizio della motivazione per illogicità ed insufficienza.La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non avrebbetenuto in adeguata considerazione gli argomenti spesi dal Tribunale a conforto dell oppostoconvincimento che aveva portato alla sentenza di condanna delle imputate nel giudizio diprimo grado.Il Tribunale aveva superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittimaritenendo ininfluente la negazione della relazione sentimentale tra costei ed il congiunto delleimputate anche tenuto conto del fatto che la persona offesa non aveva mai negato di averfrequentato l uomo tuttavia ricostruendo il fatto sempre nello stesso modo sia nella querela acquisita agli atti che al dibattimento2 vizio della motivazione per non avere la Corte preso in considerazione una serie dielementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa già valutati dal Tribunale qualiuna annotazione di polizia giudiziaria le lesioni riportate dal figlio della vittima e ledichiarazioni di questi presente ai fatti i tabulati telefonici ed i messaggi whatsapp tra iprotagonisti della vicenda.Si dà atto che nell interesse delle imputate è stata depositata da parte dell ** * una memoria corredata da un documento allegato con la quale si chiededichiararsi l inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. In punto di diritto il giudice d appello che riformi in senso assolutorio la sentenza dicondanna di primo grado non ha l obbligo di rinnovare l istruzione dibattimentale mediantel esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ma deve offrire unamotivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata anche riassumendo se necessario la prova dichiarativa decisiva * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 * * 272430 01 * 5 n. 7815 del08/01/2025 N. * 287634 01 .2. Nel caso in esame il Tribunale aveva ampiamente superato il vaglio di attendibilitàdelle dichiarazioni della vittima valorizzando una serie di elementi ad essa dichiarazioneesterni ed autonomi dimostrativi della responsabilità delle imputate e che la Corte ha deltutto ignorato.Il più rilevante di tali elementi era stato ritenuto dal primo giudice la testimonianza delfiglio minorenne della vittima presente ai fatti il quale oltre a confermare le dichiarazionidella madre aveva dichiarato di aver subito anch esso una aggressione ad opera delleimputate riportando le lesioni personali al capo debitamente provate da referto medico eindicateal capo b originariamente contestato rispetto al quale il primo giudice avevaemesso sentenza di non doversi procedere per remissione della querela circostanza chedovrà essere valutata ai fini di escludere ogni interesse da parte del teste all esito delprocesso.In secondo luogo erano stati valorizzati – anche ai fini di lumeggiare il movente deldelitto i messaggi tra le imputate e la persona offesa che documentavano come l orologioda quest ultima posseduto fosse al centro della contesa e delle richieste di restituzione delleimputate che lo ritenevano un regalo del congiunto alla donna con la quale coltivava unarelazione extraconiugale.In terzo luogo dalla sentenza di primo grado risulta che neanche le imputate avevanonegato di essersi recate presso l abitazione della persona offesa dove erano stati rinvenutidalla polizia giudiziaria diversi oggetti rotti.Tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate dalla Corte di appello ai fini dellavalutazione complessiva della attendibilità delle dichiarazioni della vittima la loro omissionedetermina il vizio motivazionale denunciato dalla parte pubblica ricorrente alla luce delprincipio di diritto prima indicato.Ne consegue la necessità di una nuova valutazione di merito a tutto campo dellavicenda processuale e delle prove acquisite.3.Tanto assorbe ogni altra argomentazione anche in relazione alla memoria depositatanell interesse delle imputate.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6706/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 18/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 26/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34969/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del la * * generale ** che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnataudito il difensore * * * che ha concluso chiedendo dichiararsil inammissibilità o comunque il rigetto del ricorsoletta la memoria nell interesse di * * e di * * in data 28/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenzadel Tribunale di Napoli emessa il 29 marzo 2023 ha assolto * * e * *dal reato di rapina aggravata loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto nonsussiste.Alle imputate era contestato il fatto di essere abusivamente entrate all internodell abitazione di D * * sottraendole un orologio di pregio con violenza eminaccia.La Corte non ha ritenuto attendibile la persona offesa dal momento che costei nonaveva riferito al dibattimento dell esistenza di una relazione extraconiugale da lei intrattenutacon * * marito di * * e padre di * * tale relazioneaveva creato il dissidio alla base della condotta delle imputate.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napolideducendo1 vizio della motivazione per illogicità ed insufficienza.La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non avrebbetenuto in adeguata considerazione gli argomenti spesi dal Tribunale a conforto dell oppostoconvincimento che aveva portato alla sentenza di condanna delle imputate nel giudizio diprimo grado.Il Tribunale aveva superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittimaritenendo ininfluente la negazione della relazione sentimentale tra costei ed il congiunto delleimputate anche tenuto conto del fatto che la persona offesa non aveva mai negato di averfrequentato l uomo tuttavia ricostruendo il fatto sempre nello stesso modo sia nella querela acquisita agli atti che al dibattimento2 vizio della motivazione per non avere la Corte preso in considerazione una serie dielementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa già valutati dal Tribunale qualiuna annotazione di polizia giudiziaria le lesioni riportate dal figlio della vittima e ledichiarazioni di questi presente ai fatti i tabulati telefonici ed i messaggi whatsapp tra iprotagonisti della vicenda.Si dà atto che nell interesse delle imputate è stata depositata da parte dell ** * una memoria corredata da un documento allegato con la quale si chiededichiararsi l inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. In punto di diritto il giudice d appello che riformi in senso assolutorio la sentenza dicondanna di primo grado non ha l obbligo di rinnovare l istruzione dibattimentale mediantel esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ma deve offrire unamotivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata anche riassumendo se necessario la prova dichiarativa decisiva * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 * * 272430 01 * 5 n. 7815 del08/01/2025 N. * 287634 01 .2. Nel caso in esame il Tribunale aveva ampiamente superato il vaglio di attendibilitàdelle dichiarazioni della vittima valorizzando una serie di elementi ad essa dichiarazioneesterni ed autonomi dimostrativi della responsabilità delle imputate e che la Corte ha deltutto ignorato.Il più rilevante di tali elementi era stato ritenuto dal primo giudice la testimonianza delfiglio minorenne della vittima presente ai fatti il quale oltre a confermare le dichiarazionidella madre aveva dichiarato di aver subito anch esso una aggressione ad opera delleimputate riportando le lesioni personali al capo debitamente provate da referto medico eindicateal capo b originariamente contestato rispetto al quale il primo giudice avevaemesso sentenza di non doversi procedere per remissione della querela circostanza chedovrà essere valutata ai fini di escludere ogni interesse da parte del teste all esito delprocesso.In secondo luogo erano stati valorizzati – anche ai fini di lumeggiare il movente deldelitto i messaggi tra le imputate e la persona offesa che documentavano come l orologioda quest ultima posseduto fosse al centro della contesa e delle richieste di restituzione delleimputate che lo ritenevano un regalo del congiunto alla donna con la quale coltivava unarelazione extraconiugale.In terzo luogo dalla sentenza di primo grado risulta che neanche le imputate avevanonegato di essersi recate presso l abitazione della persona offesa dove erano stati rinvenutidalla polizia giudiziaria diversi oggetti rotti.Tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate dalla Corte di appello ai fini dellavalutazione complessiva della attendibilità delle dichiarazioni della vittima la loro omissionedetermina il vizio motivazionale denunciato dalla parte pubblica ricorrente alla luce delprincipio di diritto prima indicato.Ne consegue la necessità di una nuova valutazione di merito a tutto campo dellavicenda processuale e delle prove acquisite.3.Tanto assorbe ogni altra argomentazione anche in relazione alla memoria depositatanell interesse delle imputate. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di *Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *