CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 9.10.2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti indicati ai capi 47), g_x 49 b), 51), 52), 53) e 54) dell'imputazione (tutte ipotesi brart. 73 comma 1 d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309 aventi ad oggetto cocaina e hashish) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 10.000 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al capo ed ai punti relativi alla penale responsabilità dell'imputato. Assume che la sentenza impugnata ha omesso di spiegare le ragioni per le quali l'imputato deve essere ritenuto colpevole per le ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti nonostante non fossero stati raccolti elementi di prova ulteriori rispetto alle intercettazioni telefoniche, risultando quindi inficiata da vizio di motivazione sia sub specie di carenza che di illogicità. Con il secondo motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. il mancato inquadramento dei fatti nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Deduce che la sentenza impugnata, limitandosi a richiamare sinteticamente la pronuncia di primo grado, non ha argomentato sugli elementi che sia la difesa che il Gip ed il PM di udienza avevano apprezzato ai fini dell'inquadramento dei fatti nel paradigma dell'art. 73 comma 5 citato, non motivando sulla valenza del ruolo di assuntore del Girotto, sulla sua posizione economica, sulla mancata identificazione della natura e della quantità della sostanza nonché sulla capacità drogante. Assume inoltre che la sentenza è il frutto di una errata applicazione degli approdi cui è giunta la giurisprudenza in materia di spaccio di sostanza stupefacenti di lieve entità. Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il presente procedimento trae origine da indagini avviate dai Carabinieri di Roma all'interno dello stabilimento "ex Miralanza" che si trovava in stato di abbandono ed al cui interno venivano rinvenute due tavolette di hashish del peso complessivo di gr. 152. Nel corso dell'intervento, venivano identificati due soggetti e venivano quindi eseguiti accertamenti sul traffico telefonico delle utenze individuate fino a giungere al sequestro di sostanze stupefacenti ed all'individuazione di altri soggetti coinvolti nel traffico. Il 20.6.2017 veniva quindi intrapresa attività di intercettazione telefonica che portava alla individuazione di altri soggetti tra cui l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]. L'impianto probatorio del presente processo si fonda essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche che hanno consentito di individuare i traffici illeciti per la commercializzazione delle sostanze stupefacenti. All'odierno imputato, in particolare, sono ascritti sei episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish posti in essere tra il 26 agosto ed il 25 settembre 2017. Giova rimarcare altresì che costituisce ius receptum, il principio per il quale, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia evocativo di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981). Nella specie la sentenza impugnata, dopo aver individuato gli interlocutori del Girotto ed in particolare il coimputato [OSCURATO:PERSONA], detto Azim, con il quale ha un rapporto continuativo, ha specificamente indicato le conversazioni utilizzate per la decisione in relazione ai singoli capi di imputazione, ne ha confermato l'interpretazione datane dal G.U.P. attestando sei episodi di cessione da parte del Girotto di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish posti in essere tra il 26 agosto ed il 25 settembre 2017 (pg. 10 e 11 sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.Nell'escludere la qualificazione dei fatti come di lieve entità, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici in materia. Va, infatti, premesso che, in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione dell'offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, dovendo invece essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e altri, Rv. 269149). Nella specie, operando quella valutazione complessiva del fatto che è richiesta ai fini di cui si discute (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), la Corte territoriale ha ritenuto che gli episodi di cessione ascritti al Girotto, pur se aventi ad oggetto modesti quantitativi di droga, non possOno essere inquadrati nell'alveo del 5 0 comma, atteso che dal contenuto delle intercettazioni emerge che tale attività si inscrive i9J-ri ambito più vasto di una rete di spaccio al cui mantenimento l'imputato ha collaborato. 3.3. Infondato è anche il terzo motivo. Dalla lettura della sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello si salda in un unico complessivo corpo decisionale, trattandosi di c.d. doppia conforme, si ricava che il Gup, dopo un'ampia premessa circa i principi che presiedono all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha motivato il diniego rilevando che vengono in rilievo reati contestati a soggetti con precedenti giudiziari definitivi specifici e comunque "commessi e maturati in un allarmante contesto di criminalità specializzata nel narcotraffico..". A fronte di tale valutazione peraltro "..Né l'essere assuntori di sostanze stupefacenti, né la giovane età, che comunque non ha impedito di ricadere nel crimine consentono di concedere le circostanze attenuanti generiche ad alcuno". Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore del