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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 38765/2025

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la seguente sui ricorsi proposti da: 1- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 23/01/2025 dalla Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari, veniva confermata la sentenza del Tribunale di Nuoro del 21/02/2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata colpevole del reato contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi in data 08/03/2017, 03/04/2018, 20/11/2018, 01/07/2019, 27/12/2019, nonché dei reati ascritti in concorso ai capi 2) e 3) limitatamente, in ordine al capo 3), ai fatti commessi in data 10/07/2018 e 14/06/2019 e, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4., cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, e ritenuta la continuazione tra i reati, condannata alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con pena condizionalmente sospesa.

Veniva invece dichiarato non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai residui reati di cui ai capi 1) e 3) della rubrica, per essere i medesimi estinti per prescrizione.

Con la medesima sentenza trovavano conferma, altresì, l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestati in concorso con la [OSCURATO:PERSONA] e la condanna del medesimo, concesse le attenuanti generiche nonché la attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Trovava inoltre conferma la disposta confisca della somma di euro 1.366,57 nella disponibilità di entrambi gli imputati e della ulteriore somma di euro 630,14 nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA].

2. La sentenza della Corte di appello viene impugnata con ricorso congiunto, proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed articolazione di vari motivi.

2.1. Con primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione al reato in contestazione (art. 640-bis cod. pen.), in relazione al D.M. n. 162/2015 (art. 3) e alla Circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018, nonché in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 125 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza della “materialità del reato contestato”.

In particolare, i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità della motivazione e l’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi, laddove la Corte di appello ha affermato apoditticamente che il terreno oggetto della contestazione fosse “interamente inutilizzato”, senza confrontarsi con le altre risultanze processuali - ed in particolare con il fascicolo aziendale dei due imputati, che attestava la conduzione di numerosi altri terreni – e con le doglianze difensive - con cui si era evidenziato che il teste Conti aveva effettuato l’indagine sulla sola porzione di fondo interessata dalle fiamme, e dunque su porzione minore rispetto alla estensione complessiva, e che i proprietari del fondo potevano non essere a conoscenza di un suo utilizzo marginale o stagionale da parte di terzi.

2.2. Con secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione al reato in contestazione (art. 640-bis cod. pen.), in relazione al D.M. n. 162/2015 (art. 3) e alla Circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018, nonché in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 125 cod. proc. pen., oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in relazione alla rilevanza dell’ ”uso oggettivo” del terreno.

Al riguardo, i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale a non considerare plausibile una ricostruzione alternativa ed a ritenere invece la sussistenza del dolo specifico del reato di truffa, escludendo la ricorrenza di un errore incolpevole circa la titolarità ed inclusione del fondo di cui al mappale 514 nelle domande di contributo e svalutando in modo illogico la possibile confusione generata dalla contiguità e sovrapposizione del fondo in oggetto con quelli di proprietà della madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i ricorrenti censurano l’omessa adeguata considerazione e motivazione in ordine alla prassi dell’ “uso oggettivo” del terreno ed alla sua incidenza sull’elemento soggettivo: la possibilità di avvalersi di tale prassi, unitamente alla situazione di contiguità e potenziale sovrapposizione con i fondi della madre del [OSCURATO:PERSONA] ed allo stato di apparente abbandono del terreno, avrebbe ingenerato negli imputati il convincimento di poter legittimamente includere quel mappale nelle domande di contributo ed escluderebbe pertanto la piena consapevolezza e volontà di porre in essere una frode.

Lamentano inoltre come la Corte di appello abbia interpretato la stipula del contratto di compravendita del terreno unicamente come un tentativo di regolarizzazione postuma, anziché come elemento indicativo di volontà di sanare una situazione di cui gli imputati si rendevano conto solo a seguito dei primi accertamenti, arrivando a corrispondere ai proprietari a titolo di caparra una somma nettamente superiore a quella incamerata con i premi comunitari ottenuti.

2.3. Con terzo motivo si deduce violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 640-bis cod, pen. ed alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.

Al riguardo, nel motivo si rileva come la norma di cui all’art 316-ter cod. pen. abbia carattere “sussidiario e residuale” e come la conclusione cui sono giunti i giudici di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto contrasti con la natura dei procedimenti di erogazione di massa dei contributi agricoli, riconosciuta nella stessa sentenza, basati su sistemi di verifica automatizzata di congruenza formale dei requisiti, attraverso mere consultazioni di banche dati: difetterebbe dunque un apparato fraudolento tale da trarre in inganno l’ente che esercita poteri di verifica formale.

2.4. Con quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art 131-bis cod. pen.

Al riguardo, si rileva come la sentenza incorra in erronea applicazione della legge penale nella misura in cui ritiene che il titolo di reato di cui al capo 1) osti all’operatività della causa di non punibilità in parola.

Inoltre, si rileva come la motivazione risulti manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto ostative, all’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., le “modalità assai insidiose” - a fronte di una condotta invece priva di particolare astuzia, callidità o insidiosità, concretatasi nella presentazione di un contratto di affitto tra coniugi e nelle conseguenti domande di contributo - ed il “danno patrimoniale cagionato in concreto”, a fronte della esiguità della somma complessivamente erogata in diversi anni.

Infine, con riferimento alla entità dell’offesa al bene giuridico ed alla particolare intensità del dolo, rilevano i ricorrenti come anche tali valutazioni sarebbero passibili di revisione critica, sol che si ritenesse di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. o se il dolo fosse da ritenere, in accoglimento dei precedenti motivi, meno intenso.

La motivazione circa l’esclusione della causa di non punibilità viene dunque censurata siccome carente ed apodittica, così come è censurata l’omessa considerazione della condotta successiva al reato per il [OSCURATO:PERSONA] e della posizione di “vittima incolpevole” per la Muscas.

I ricorrenti instano pertanto per l’annullamento senza rinvio o in subordine con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In premessa, va ribadito come, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione renda i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio»; cfr. anche, di recente, Sez. 4,n.8294del01/02/2024, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Rv. 251528).

2.1. Ciò premesso, i motivi primo e secondo, formulati anche con deduzione cumulativa e sovraesposta di vizi di legge e di motivazione tra di loro anche inconciliabili, sono affetti da aspecificità anche nella misura in cui tendono meramente a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede di legittimità, sostanziandosi nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate con l’appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente e privo di discrasie logiche, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2.2. In particolare, al riguardo, deve rilevarsi come il ragionamento probatorio circa l’inutilizzazione del fondo in oggetto risulti ampiamente e congruamente svolto sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello e basi – diversamente da quanto dedotto in ricorso - non solo sulle dichiarazioni del teste Conti e su una parziale indagine, limitata a una parte del terreno, bensì anche sugli esiti delle ulteriori informazioni assunte presso i confinanti e sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg 5, 6 e 36, 37 della sentenza di appello).

2.3. Parimenti, con riguardo all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di truffa ed alla esclusione di rilevanza della prassi del c.d. ”uso oggettivo”, la Corte di appello ha motivato in modo puntuale, logico e congruente, disattendendo le argomentazioni portate dalla difesa nell’atto di impugnazione, sul rilievo che nel caso di specie non poteva residuare alcuna difficoltà o dubbio ad individuare titoli di proprietà o di possesso, trattandosi, di contro, nel caso del fondo di cui al mappale 514, foglio 56, di appezzamento intestato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di titolo di proprietà agevolmente individuabile (pag. 37 sentenza impugnata).

Inoltre, con argomentazione assorbente, già il primo giudice aveva rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in uso alla [OSCURATO:PERSONA] il fondo di cui al mappale 514, attestando falsamente al [OSCURATO:PERSONA] (e per mezzo di questo ad AGEA) l’esistenza di requisiti in ordine alla titolarità del medesimo e che, «fatta eccezione per la conclusione dei contratti finalizzati alla percezione delle erogazioni comunitarie, non sono emersi elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] si sia comportato come l’effettivo proprietario del terreno», non avendo mai costui esercitato sul fondo alcun diritto o adempiuto ad alcun obbligo derivante dalla qualità di proprietario, tuttavia spesa falsamente proprio nel contratto di affitto agrario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 13-14 sentenza di primo grado).

Sia il primo giudice che la Corte di appello, poi, hanno specificamente considerato le emergenze del fascicolo aziendale e la documentazione prodotta dalla difesa, motivatamente e logicamente disattendendo la ricostruzione difensiva, qui nuovamente riproposta.

Si tratta di argomentazione svolta con motivazione puntuale, logica e coerente, che salda le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado, e con cui il ricorso non si confronta.

Inoltre, neppure nessuna censura attinge il capo della sentenza relativo alla affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art 483 c.p., che ha ad oggetto proprio le false attestazioni relative alla proprietà ed alla conduzione del fondo oggetto del contratto di affitto agricolo stipulato dagli imputati.

Non risulta poi indicata o enucleata alcuna violazione di legge rilevante ex art 606 cod. proc. pen. e ciò integra un ulteriore profilo di aspecificità del motivo.

3. Quanto al terzo motivo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla diagnosi differenziale tra la fattispecie, del tutto residuale, di cui all’art. 316-ter cod. pen. e quella di cui all'art. 640-bis cod. pen. 3.1.

Al riguardo, si osserva come la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.95/2004, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 316-ter cod. pen., abbia sottolineato l’inequivoca vocazione sussidiaria della norma sottoposta al suo scrutinio, ritenendo che« l'art. 316-ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis cod. pen., coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo della truffa».

La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito le indicazioni del giudice delle leggi, rimarcando come l'interprete debba muovere dalla consapevolezza che, in conformità ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c.p. è confinato a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Sez.

U, n. 16568/2007, Rv. 235962).

Siffatti principi sono stati nella sostanza ribaditi da Sez.

U, n. 7537 del 16/12/2010, dep 2011, Rv. 249105 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, la cui rassegna evidenzia, in aderenza alle linee ermeneutiche richiamate, che i casi di indebita percezione di erogazioni pubbliche sono costituiti da fattispecie connotate da una mera attività di autocertificazione dell'agente o dall'omessa comunicazione di informazioni doverose, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Istituto erogatore (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577 – 10; Sez. 6, n. 29674 del 21/06/2022, Rv. 283612 – 01; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282675 – 01; Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Rv. 282264 – 01; Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Rv. 281084-01), laddove, di contro, è stato ritenuto integrato il reato di cui all’art 640-bis cod.pen. in ipotesi in cui l'ente erogatore sia stato chiamato a compiere una autonoma attività di accertamento ed il riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione sia avvenuto in conseguenza dell'induzione in errore realizzata (Sez. 2, n.23163del12/04/2016, Rv. 266979 – 01; Sez. 2 , n.40015del23/10/2024, Rv. 287083 – 01).

Non è superfluo rilevare, poi, che, al fine della corretta delimitazione degli ambiti d'operatività delle fattispecie in esame, deve aversi riguardo al complesso dell'attività decettiva e che il realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto.

3.2. Applicando i suesposti principi al caso di specie, si deve osservare che la Corte di appello ha rilevato come la domanda presentata dagli imputati – attestante falsamente l’esistenza di un titolo idoneo alla conduzione del terreno oggetto di contestazione – abbia determinato l’avvio di una attività accertativa di natura amministrativa, seppur informatizzata, compiuta dai funzionari dell’ARGEA e consistente nel controllo e riscontro tra le attestazioni del richiedente e le banche dati presenti nel sistema, e costituito artifizio dotato di attitudine decettiva, che ha in concreto anche indotto in errore l’ente erogatore del finanziamento (vds. pagg. 38, 39 sentenza).

3.3. Ciò premesso, il motivo è privo di specificità di censura, in quanto il ricorso non si rapporta in termini puntuali con gli argomenti della sentenza impugnata, e risulta vieppiù manifestamente infondato, omettendo di considerare le pronunzie di legittimità sopra richiamate e proprio la “vocazione sussidiaria” della fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen.

In particolare, nel ricorso, senza spiegare l’asserzione generica secondo cui i “procedimenti di erogazione di massa dei contributi agricoli, spesso (sono) basati su sistemi di autocertificazione e controlli prevalentemente formali, demandati a fasi successive e solo eventuali” (vds. pag. 8 ricorso), si prende atto che l’attività accertatrice vi è stata, ma si assume semplicemente che essa non possa avere indotto l’errore nel funzionario, essendo consistita in una verifica automatizzata di congruenza formale e non in un’effettiva attività di discernimento critico (ancora pag. 8 ricorso).

Nella specie, dunque, i ricorrenti non censurano la ricostruzione in punto di sussistenza di una attività di controllo demandata e svolta dall’ente erogatore, bensì l’attitudine decettiva della falsa attestazione ad indurre in errore, dando rilievo allo strumento (informatizzato) con cui si è svolto il controllo.

Si tratta, allora, di questione di fatto, che, oltre a non scardinare il ragionamento probatorio operato, risulta riservata al giudice del merito e su cui vi è stata una doppia pronuncia conforme, con motivazione logica, compiuta e coerente, insindacabile pertanto in questa sede (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01; Sez. 2, n. 13573 del 02/02/2024, Rv. 286319).

4. L’ultimo motivo risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte di appello ha chiarito congruamente, con motivazione logica, compiuta e non contraddittoria, come le modalità assai insidiose delle condotte e l’entità «più che significativa» della offesa al bene giuridico protetto (tenuto conto della perpetrazione della truffa comunitaria e del dolo richiesto per le compiute attività) non consentano di ritenere la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a dolersi in modo generico e cumulativo di vizi di violazione di legge e vizi di motivazione che si risolvono, di fatto, nell’opporre una diversa valutazione e lettura degli elementi fattuali evidenziati dai giudici di appello, con censure che non disarticolano l’apparato argomentativo della sentenza sul punto: invero, la Corte territoriale, pur errando nel ritenere ostativo il titolo di reato, ha tuttavia poi motivato con riferimento agli elementi, di cui all’art 133 cod. pen., che non hanno consentito di ritenere il fatto di particolare tenuità.

Al riguardo si rammenta come la causa di non punibilità operi solo in presenza di un duplice presupposto («quando [...] l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»).

Sebbene non sia ravvisabile alcuna identità fra il reato continuato e la "abitualità" richiamata dalla norma in esame, né il reato continuato possa farsi rientrare sic et simpliciter nell'ambito della locuzione normativa «reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate», tuttavia, in presenza di una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione il giudice può escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. qualora, in concreto, ritenga sussistere le condizioni ostative suddette, alla luce di una serie di indicatori, quali la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, l'entità delle disposizioni di legge violate, le finalità e le modalità esecutive delle condotte, le loro motivazioni e le conseguenze che ne sono derivate, il periodo di tempo e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano, l'intensità del dolo e la rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064).

Non è poi revocabile in dubbio che, dopo la modifica del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, devono essere valutati, secondo i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. proc. pen., tenendo «anche in considerazione [la] condotta susseguente al reato».

Ciò, tuttavia, non incide né sulla correttezza in punto di diritto delle conclusioni della Corte territoriale, né sulla globale adeguatezza giustificativa dell'apparato motivazionale.

Invero, l'insegnamento delle citate Sezioni Unite è stato correttamente recepito dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato la rilevanza, in termini di gravità dei fatti e di particolare intensità del dolo, nei termini sopra accennati (che non si esauriscono dunque nel danno patrimoniale), di condotte coordinate e portate avanti nel tempo con modalità insidiose.

La Corte di appello si è dunque confrontata con i profili di censura, portati nell'atto di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità,congruamente ottemperando all'onere motivazionale, nella pienezza della giurisdizione di merito, mediante il solo riferimento ai dati di segno negativo ritenuti decisivi, non essendo invece anche necessaria una espressa disamina di tutti gli elementi di valutazione astrattamente previsti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).

Il giudizio sulla tenuità richiede infatti una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), per cui la mancanza di un'effettiva lesività di un fatto, in astratto conforme al modello criminoso normativamente previsto, deve emergere all'esito di un momento valutativo di sintesi.

Di contro, la sussistenza della causa di non punibilità è, con ogni evidenza, preclusa quando emerga anche un solo elemento rimarchevole in senso negativo, indipendentemente dall'eventuale allegazione di ulteriori circostanze, preesistenti o sopravvenute, astrattamente rilevanti, ma non idonee in concreto ad elidere o a ridurre in maniera significativa i profili di segno contrario.Peraltro non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396del15/11/2022, Rv. 284096 – 01).

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione difensiva, risultando vieppiù le deduzioni dei ricorrenti, volte ad opporre una diversa valutazione di elementi quali la successiva sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita del fondo da parte del [OSCURATO:PERSONA] o la condiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sui ricorsi proposti da: 1- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23/01/2025 dalla Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari, veniva confermata la sentenza del Tribunale di Nuoro del 21/02/2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata colpevole del reato contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi in data 08/03/2017, 03/04/2018, 20/11/2018, 01/07/2019, 27/12/2019, nonché dei reati ascritti in concorso ai capi 2) e 3) limitatamente, in ordine al capo 3), ai fatti commessi in data 10/07/2018 e 14/06/2019 e, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4., cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, e ritenuta la continuazione tra i reati, condannata alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con pena condizionalmente sospesa. Veniva invece dichiarato non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai residui reati di cui ai capi 1) e 3) della rubrica, per essere i medesimi estinti per prescrizione. Con la medesima sentenza trovavano conferma, altresì, l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestati in concorso con la [OSCURATO:PERSONA] e la condanna del medesimo, concesse le attenuanti generiche nonché la attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Trovava inoltre conferma la disposta confisca della somma di euro 1.366,57 nella disponibilità di entrambi gli imputati e della ulteriore somma di euro 630,14 nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza della Corte di appello viene impugnata con ricorso congiunto, proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed articolazione di vari motivi. 2.1. Con primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione al reato in contestazione (art. 640-bis cod. pen.), in relazione al D.M. n. 162/2015 (art. 3) e alla Circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018, nonché in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 125 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza della “materialità del reato contestato”. In particolare, i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità della motivazione e l’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi, laddove la Corte di appello ha affermato apoditticamente che il terreno oggetto della contestazione fosse “interamente inutilizzato”, senza confrontarsi con le altre risultanze processuali - ed in particolare con il fascicolo aziendale dei due imputati, che attestava la conduzione di numerosi altri terreni – e con le doglianze difensive - con cui si era evidenziato che il teste Conti aveva effettuato l’indagine sulla sola porzione di fondo interessata dalle fiamme, e dunque su porzione minore rispetto alla estensione complessiva, e che i proprietari del fondo potevano non essere a conoscenza di un suo utilizzo marginale o stagionale da parte di terzi. 2.2. Con secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione al reato in contestazione (art. 640-bis cod. pen.), in relazione al D.M. n. 162/2015 (art. 3) e alla Circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018, nonché in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 125 cod. proc. pen., oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in relazione alla rilevanza dell’ ”uso oggettivo” del terreno. Al riguardo, i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale a non considerare plausibile una ricostruzione alternativa ed a ritenere invece la sussistenza del dolo specifico del reato di truffa, escludendo la ricorrenza di un errore incolpevole circa la titolarità ed inclusione del fondo di cui al mappale 514 nelle domande di contributo e svalutando in modo illogico la possibile confusione generata dalla contiguità e sovrapposizione del fondo in oggetto con quelli di proprietà della madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i ricorrenti censurano l’omessa adeguata considerazione e motivazione in ordine alla prassi dell’ “uso oggettivo” del terreno ed alla sua incidenza sull’elemento soggettivo: la possibilità di avvalersi di tale prassi, unitamente alla situazione di contiguità e potenziale sovrapposizione con i fondi della madre del [OSCURATO:PERSONA] ed allo stato di apparente abbandono del terreno, avrebbe ingenerato negli imputati il convincimento di poter legittimamente includere quel mappale nelle domande di contributo ed escluderebbe pertanto la piena consapevolezza e volontà di porre in essere una frode. Lamentano inoltre come la Corte di appello abbia interpretato la stipula del contratto di compravendita del terreno unicamente come un tentativo di regolarizzazione postuma, anziché come elemento indicativo di volontà di sanare una situazione di cui gli imputati si rendevano conto solo a seguito dei primi accertamenti, arrivando a corrispondere ai proprietari a titolo di caparra una somma nettamente superiore a quella incamerata con i premi comunitari ottenuti. 2.3. Con terzo motivo si deduce violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 640-bis cod, pen. ed alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. Al riguardo, nel motivo si rileva come la norma di cui all’art 316-ter cod. pen. abbia carattere “sussidiario e residuale” e come la conclusione cui sono giunti i giudici di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto contrasti con la natura dei procedimenti di erogazione di massa dei contributi agricoli, riconosciuta nella stessa sentenza, basati su sistemi di verifica automatizzata di congruenza formale dei requisiti, attraverso mere consultazioni di banche dati: difetterebbe dunque un apparato fraudolento tale da trarre in inganno l’ente che esercita poteri di verifica formale. 2.4. Con quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art 131-bis cod. pen. Al riguardo, si rileva come la sentenza incorra in erronea applicazione della legge penale nella misura in cui ritiene che il titolo di reato di cui al capo 1) osti all’operatività della causa di non punibilità in parola. Inoltre, si rileva come la motivazione risulti manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto ostative, all’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., le “modalità assai insidiose” - a fronte di una condotta invece priva di particolare astuzia, callidità o insidiosità, concretatasi nella presentazione di un contratto di affitto tra coniugi e nelle conseguenti domande di contributo - ed il “danno patrimoniale cagionato in concreto”, a fronte della esiguità della somma complessivamente erogata in diversi anni. Infine, con riferimento alla entità dell’offesa al bene giuridico ed alla particolare intensità del dolo, rilevano i ricorrenti come anche tali valutazioni sarebbero passibili di revisione critica, sol che si ritenesse di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. o se il dolo fosse da ritenere, in accoglimento dei precedenti motivi, meno intenso. La motivazione circa l’esclusione della causa di non punibilità viene dunque censurata siccome carente ed apodittica, così come è censurata l’omessa considerazione della condotta successiva al reato per il [OSCURATO:PERSONA] e della posizione di “vittima incolpevole” per la Muscas. I ricorrenti instano pertanto per l’annullamento senza rinvio o in subordine con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In premessa, va ribadito come, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione renda i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio»; cfr. anche, di recente, Sez. 4,n.8294del01/02/2024, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Rv. 251528). 2.1. Ciò premesso, i motivi primo e secondo, formulati anche con deduzione cumulativa e sovraesposta di vizi di legge e di motivazione tra di loro anche inconciliabili, sono affetti da aspecificità anche nella misura in cui tendono meramente a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede di legittimità, sostanziandosi nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate con l’appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente e privo di discrasie logiche, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.2. In particolare, al riguardo, deve rilevarsi come il ragionamento probatorio circa l’inutilizzazione del fondo in oggetto risulti ampiamente e congruamente svolto sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello e basi – diversamente da quanto dedotto in ricorso - non solo sulle dichiarazioni del teste Conti e su una parziale indagine, limitata a una parte del terreno, bensì anche sugli esiti delle ulteriori informazioni assunte presso i confinanti e sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg 5, 6 e 36, 37 della sentenza di appello). 2.3. Parimenti, con riguardo all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di truffa ed alla esclusione di rilevanza della prassi del c.d. ”uso oggettivo”, la Corte di appello ha motivato in modo puntuale, logico e congruente, disattendendo le argomentazioni portate dalla difesa nell’atto di impugnazione, sul rilievo che nel caso di specie non poteva residuare alcuna difficoltà o dubbio ad individuare titoli di proprietà o di possesso, trattandosi, di contro, nel caso del fondo di cui al mappale 514, foglio 56, di appezzamento intestato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di titolo di proprietà agevolmente individuabile (pag. 37 sentenza impugnata). Inoltre, con argomentazione assorbente, già il primo giudice aveva rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in uso alla [OSCURATO:PERSONA] il fondo di cui al mappale 514, attestando falsamente al [OSCURATO:PERSONA] (e per mezzo di questo ad AGEA) l’esistenza di requisiti in ordine alla titolarità del medesimo e che, «fatta eccezione per la conclusione dei contratti finalizzati alla percezione delle erogazioni comunitarie, non sono emersi elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] si sia comportato come l’effettivo proprietario del terreno», non avendo mai costui esercitato sul fondo alcun diritto o adempiuto ad alcun obbligo derivante dalla qualità di proprietario, tuttavia spesa falsamente proprio nel contratto di affitto agrario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 13-14 sentenza di primo grado). Sia il primo giudice che la Corte di appello, poi, hanno specificamente considerato le emergenze del fascicolo aziendale e la documentazione prodotta dalla difesa, motivatamente e logicamente disattendendo la ricostruzione difensiva, qui nuovamente riproposta. Si tratta di argomentazione svolta con motivazione puntuale, logica e coerente, che salda le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado, e con cui il ricorso non si confronta. Inoltre, neppure nessuna censura attinge il capo della sentenza relativo alla affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art 483 c.p., che ha ad oggetto proprio le false attestazioni relative alla proprietà ed alla conduzione del fondo oggetto del contratto di affitto agricolo stipulato dagli imputati. Non risulta poi indicata o enucleata alcuna violazione di legge rilevante ex art 606 cod. proc. pen. e ciò integra un ulteriore profilo di aspecificità del motivo. 3. Quanto al terzo motivo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla diagnosi differenziale tra la fattispecie, del tutto residuale, di cui all’art. 316-ter cod. pen. e quella di cui all'art. 640-bis cod. pen. 3.1. Al riguardo, si osserva come la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.95/2004, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 316-ter cod. pen., abbia sottolineato l’inequivoca vocazione sussidiaria della norma sottoposta al suo scrutinio, ritenendo che« l'art. 316-ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis cod. pen., coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo della truffa». La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito le indicazioni del giudice delle leggi, rimarcando come l'interprete debba muovere dalla consapevolezza che, in conformità ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c.p. è confinato a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Sez. U, n. 16568/2007, Rv. 235962). Siffatti principi sono stati nella sostanza ribaditi da Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep 2011, Rv. 249105 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, la cui rassegna evidenzia, in aderenza alle linee ermeneutiche richiamate, che i casi di indebita percezione di erogazioni pubbliche sono costituiti da fattispecie connotate da una mera attività di autocertificazione dell'agente o dall'omessa comunicazione di informazioni doverose, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Istituto erogatore (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577 – 10; Sez. 6, n. 29674 del 21/06/2022, Rv. 283612 – 01; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282675 – 01; Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Rv. 282264 – 01; Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Rv. 281084-01), laddove, di contro, è stato ritenuto integrato il reato di cui all’art 640-bis cod.pen. in ipotesi in cui l'ente erogatore sia stato chiamato a compiere una autonoma attività di accertamento ed il riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione sia avvenuto in conseguenza dell'induzione in errore realizzata (Sez. 2, n.23163del12/04/2016, Rv. 266979 – 01; Sez. 2 , n.40015del23/10/2024, Rv. 287083 – 01). Non è superfluo rilevare, poi, che, al fine della corretta delimitazione degli ambiti d'operatività delle fattispecie in esame, deve aversi riguardo al complesso dell'attività decettiva e che il realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. 3.2. Applicando i suesposti principi al caso di specie, si deve osservare che la Corte di appello ha rilevato come la domanda presentata dagli imputati – attestante falsamente l’esistenza di un titolo idoneo alla conduzione del terreno oggetto di contestazione – abbia determinato l’avvio di una attività accertativa di natura amministrativa, seppur informatizzata, compiuta dai funzionari dell’ARGEA e consistente nel controllo e riscontro tra le attestazioni del richiedente e le banche dati presenti nel sistema, e costituito artifizio dotato di attitudine decettiva, che ha in concreto anche indotto in errore l’ente erogatore del finanziamento (vds. pagg. 38, 39 sentenza). 3.3. Ciò premesso, il motivo è privo di specificità di censura, in quanto il ricorso non si rapporta in termini puntuali con gli argomenti della sentenza impugnata, e risulta vieppiù manifestamente infondato, omettendo di considerare le pronunzie di legittimità sopra richiamate e proprio la “vocazione sussidiaria” della fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. In particolare, nel ricorso, senza spiegare l’asserzione generica secondo cui i “procedimenti di erogazione di massa dei contributi agricoli, spesso (sono) basati su sistemi di autocertificazione e controlli prevalentemente formali, demandati a fasi successive e solo eventuali” (vds. pag. 8 ricorso), si prende atto che l’attività accertatrice vi è stata, ma si assume semplicemente che essa non possa avere indotto l’errore nel funzionario, essendo consistita in una verifica automatizzata di congruenza formale e non in un’effettiva attività di discernimento critico (ancora pag. 8 ricorso). Nella specie, dunque, i ricorrenti non censurano la ricostruzione in punto di sussistenza di una attività di controllo demandata e svolta dall’ente erogatore, bensì l’attitudine decettiva della falsa attestazione ad indurre in errore, dando rilievo allo strumento (informatizzato) con cui si è svolto il controllo. Si tratta, allora, di questione di fatto, che, oltre a non scardinare il ragionamento probatorio operato, risulta riservata al giudice del merito e su cui vi è stata una doppia pronuncia conforme, con motivazione logica, compiuta e coerente, insindacabile pertanto in questa sede (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01; Sez. 2, n. 13573 del 02/02/2024, Rv. 286319). 4. L’ultimo motivo risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato. Quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte di appello ha chiarito congruamente, con motivazione logica, compiuta e non contraddittoria, come le modalità assai insidiose delle condotte e l’entità «più che significativa» della offesa al bene giuridico protetto (tenuto conto della perpetrazione della truffa comunitaria e del dolo richiesto per le compiute attività) non consentano di ritenere la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a dolersi in modo generico e cumulativo di vizi di violazione di legge e vizi di motivazione che si risolvono, di fatto, nell’opporre una diversa valutazione e lettura degli elementi fattuali evidenziati dai giudici di appello, con censure che non disarticolano l’apparato argomentativo della sentenza sul punto: invero, la Corte territoriale, pur errando nel ritenere ostativo il titolo di reato, ha tuttavia poi motivato con riferimento agli elementi, di cui all’art 133 cod. pen., che non hanno consentito di ritenere il fatto di particolare tenuità. Al riguardo si rammenta come la causa di non punibilità operi solo in presenza di un duplice presupposto («quando [...] l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»). Sebbene non sia ravvisabile alcuna identità fra il reato continuato e la "abitualità" richiamata dalla norma in esame, né il reato continuato possa farsi rientrare sic et simpliciter nell'ambito della locuzione normativa «reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate», tuttavia, in presenza di una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione il giudice può escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. qualora, in concreto, ritenga sussistere le condizioni ostative suddette, alla luce di una serie di indicatori, quali la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, l'entità delle disposizioni di legge violate, le finalità e le modalità esecutive delle condotte, le loro motivazioni e le conseguenze che ne sono derivate, il periodo di tempo e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano, l'intensità del dolo e la rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064). Non è poi revocabile in dubbio che, dopo la modifica del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, devono essere valutati, secondo i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. proc. pen., tenendo «anche in considerazione [la] condotta susseguente al reato». Ciò, tuttavia, non incide né sulla correttezza in punto di diritto delle conclusioni della Corte territoriale, né sulla globale adeguatezza giustificativa dell'apparato motivazionale. Invero, l'insegnamento delle citate Sezioni Unite è stato correttamente recepito dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato la rilevanza, in termini di gravità dei fatti e di particolare intensità del dolo, nei termini sopra accennati (che non si esauriscono dunque nel danno patrimoniale), di condotte coordinate e portate avanti nel tempo con modalità insidiose. La Corte di appello si è dunque confrontata con i profili di censura, portati nell'atto di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità,congruamente ottemperando all'onere motivazionale, nella pienezza della giurisdizione di merito, mediante il solo riferimento ai dati di segno negativo ritenuti decisivi, non essendo invece anche necessaria una espressa disamina di tutti gli elementi di valutazione astrattamente previsti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). Il giudizio sulla tenuità richiede infatti una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), per cui la mancanza di un'effettiva lesività di un fatto, in astratto conforme al modello criminoso normativamente previsto, deve emergere all'esito di un momento valutativo di sintesi. Di contro, la sussistenza della causa di non punibilità è, con ogni evidenza, preclusa quando emerga anche un solo elemento rimarchevole in senso negativo, indipendentemente dall'eventuale allegazione di ulteriori circostanze, preesistenti o sopravvenute, astrattamente rilevanti, ma non idonee in concreto ad elidere o a ridurre in maniera significativa i profili di segno contrario.Peraltro non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396del15/11/2022, Rv. 284096 – 01). Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione difensiva, risultando vieppiù le deduzioni dei ricorrenti, volte ad opporre una diversa valutazione di elementi quali la successiva sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita del fondo da parte del [OSCURATO:PERSONA] o la condiz
Sentenza Cassazione n. 38765/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris