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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22431/2026

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i p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY (già Ministero dello SviluppoEconomico) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 685/2022 della Corte d’appello di Firenze,Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

Con decreto in data 1.12.2006 il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], aseguito degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, faceva luogo allarevoca integrale delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992accordate, per l’importo di euro 1.051.506,78, ai fini della realizzazione di unnuovo impianto produttivo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA].,società specializzata nella produzione di capi di abbigliamento, proprietaria delmarchio “[OSCURATO:PERSONA]”.Nel decreto di revoca si adduceva che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva “distolto l’Immobiledall’uso produttivo previsto nel progetto finanziato prima di cinque anni dallarelativa data di entrata in funzione” (cfr. ricorso, pag. 5).2. [OSCURATO:PERSONA] citava il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a compariredinanzi al Tribunale di Firenze.Chiedeva condannarsi il Ministero alla corresponsione dell’importo di euro1.729.275,72, pari all’ammontare delle agevolazioni revocate, con lamaggiorazione di interessi e rivalutazione.3.

Si costituiva il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto dell’avversa domanda.4.

Con sentenza n. 149/2017 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].6.

Con sentenza n. 685 dei 22.3/12.4.2022 la Corte di Firenze rigettava ilgravame e condannava l’appellante alle spese del grado.Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/20267.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne hachiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.8.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3 e n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti; la violazione dell’art. 2, 1° co., d.m. n. 527/1995.Deduce che la Corte di Firenze non ha considerato la circostanzafondamentale alla cui stregua, “nonostante l’esternalizzazione delle operazionidel taglio e della rifinitura dei capi di abbigliamento e lo spostamento delmagazzino, [essa ricorrente] ha continuato a svolgere all’interno dell’Immobilel’attività di prototipia” (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce quindi che l’immobile non è stato distratto dal previsto uso produttivo.Deduce al contempo che l’attività di prototipia, in virtù del disposto dell’art.2, 1° co., del d.m. n. 527/1995, rientra senz’altro, come altresì confermato dallacircolare esplicativa n. 234363/1997, tra le attività manifatturiere ammesse afruire delle agevolazioni, cosicché la corte d’appello è incorsa nella violazionedell’art. 2 cit. (cfr. ricorso, pag. 10).10.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.11.

La denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo” è nella speciesenza dubbio preclusa.Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2017.Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorsoper cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello“che conferma la decisione di primo grado”.Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter,5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, onde evitare l’inammissibilitàdel motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello e dimostrare – e nella specie la ricorrente nonha dimostrato - che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).12.

La denuncia di violazione dell’art. 2, 1° co., d.m. n. 527/1995, correlataalla prospettazione per cui l’attività di prototipia è di per sé ammessa allafruizione delle agevolazioni, è vana, ossia è avulsa dal decisivo rilievo checoncorre ad integrare la “ratio decidendi”.La Corte di Firenze, allorché ha fatto luogo alla disamina degli obiettivi il cuimancato raggiungimento valeva a legittimare la revoca del finanziamento nellasua totalità, ha evidenziato, altresì, che “tra gli obiettivi prefissati emergentidalla lettura del Business plan facente parte integrante dell’impegno assuntodall’impresa all’atto della domanda, era ricompresa la concentrazione di tutte lefasi dell’attività produttiva in un’unica unità” (così sentenza d’appello, pag. 9).13.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 8, 2° co., d.m.n. 527/1995; la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 cod. civ.Deduce in primo luogo che, contrariamente all’assunto della Corte di Firenze,la disciplina di cui agli accordi intercorsi tra le parti giammai può prevalere, oveeventualmente difforme, sulla disciplina di settore rilevante nella specie, ossiaNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026sulle previsioni di cui al 2° co. dell’art. 8 del d.m. n. 527/1995 (cfr. ricorso,Data pubblicazione 30/06/2026pagg. 13 – 14).Deduce in secondo luogo che è da escludere che le pattuizioni intercorse trale parti abbiano regolamentato la revoca delle agevolazioni in maniera difformedalla disciplina di settore (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce segnatamente che è da disconoscere che “la disciplina negozialeregoli le ipotesi di revoca totale difformemente dalla disciplina ministeriale” (cosìricorso, pag. 14).Deduce in terzo luogo che l’assunto della corte d’appello, secondo cui ladistrazione delle immobilizzazioni immateriali agevolate dall’uso previsto èidoneo a legittimare la revoca totale delle agevolazioni, “viola i criteri legali diinterpretazione contrattuale” (così ricorso, pag. 15).14.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.15.

Sia il primo profilo sia il secondo profilo di doglianza non si correlano, nonsi confrontano compiutamente con la “ratio in parte qua decidendi”.Invero, la Corte di Firenze ha rimarcato comunque che l’operata ricostruzione,- ovvero la circostanza per cui il “fatto pacifico dell’avvenuta distrazione delleimmobilizzazioni materiali agevolate dall’uso previsto e prospettato entro iltermine temporale quinquennale prestabilito” configurasse un “grave”inadempimento e valesse “a legittimare la disposta misura di autotutelanegoziale” – non conduceva “a soluzioni contrastanti con il tessuto normativoratione temporis vigente” (così sentenza d’appello, pag. 8).Ulteriormente - ed a riscontro dell’insussistenza del denunciato “error iniudicando” correlato alla previsione del 2° co. del d.m. n. 527/1995 – la cortedistrettuale, con valutazione “in fatto” esente da qualsivoglia anomaliamotivazionale rilevante ai sensi della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delleNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026sezioni unite di questa Corte, ha puntualizzato che “per effetto dei dati pacificiData pubblicazione 30/06/2026costituiti dall’avvenuta esternalizzazione a imprese terze di alcune fasi delprocesso produttivo (…) nonché dalla destinazione del magazzino non già, comeprospettato all’atto della domanda, all’attività produttiva, bensì, in parte,all’attività amministrativa e in altra parte alla vendita diretta di capi al dettaglio(c.d.

“magazzino diffusione”), ben [poteva] ritenersi inverata una variazionesostanziale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art. 8[del d.m. n. 527/1995], legittimante, come tale, la revoca del contributo anchenella sua integralità (…)” (così sentenza d’appello, pag. 10).16.

Ovviamente, in ordine al terzo profilo di doglianza, va ribadito chel’interpretazione del contratto si risolve in una indagine “di fatto” riservata algiudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regoleermeneutiche ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).

E, altresì, chené la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc.civ. possono tradursi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dalgiudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).In ogni caso, non si scorge alcun margine per assumere che il dictum dellacorte territoriale sia inficiato da errori ovvero da anomalie rilevanti in chiaveermeneutica.17.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 14 delle preleggi.Deduce, per un verso, che la revoca totale delle agevolazioni è ai sensidell’art. 8, 2° co., del d.m. n. 527/1995 un’ipotesi del tutto eccezionale,rigorosamente correlata alla distrazione delle immobilizzazioni agevolateNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026dall’uso previsto, sicché la Corte di Firenze ha indebitamente fatto luogoall’interpretazione estensiva di una prefigurazione normativa eccezionale inspregio all’art. 14 delle preleggi (cfr. ricorso, pag. 16).Deduce, per altro verso, che la revoca totale può trovare applicazione soloallorquando “la distrazione assuma caratteri di gravità tale da costituire una variazione sostanziale ” (così ricorso, pag. 16).18.

Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.19.

In ordine al primo profilo di censura è sufficiente rimarcare che la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha opinato per la sussistenza di un fatto idoneo a legittimarela revoca totale delle agevolazioni, ha fatto luogo alla ineccepibile applicazionedell’art. 8, 2° co., del d.m. n. 527/1995.Non si scorge perciò alcun “error in iudicando”.In ordine al secondo profilo di censura è sufficiente rimarcare che si è alcospetto di una doglianza “di merito”.Cosicché opera analogamente la preclusione da “doppia conforme” di cui si ègià dato conto.20.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione della legge n.488/1992 e dell’art. 2, 3° co., d.m. n. 527/1993; la violazione degli artt. 1362e 1369 cod. civ.Deduce in primo luogo che ha errato la Corte di Firenze a ritenere “sussistentenella specie una variazione sostanziale tale da legittimare [ai sensi dell’art.8, 2° co., del d.m. n. 527/1995] la revoca totale del contributo” (così ricorso,pag. 17).Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Deduce dunque, su tale scorta, che la corte d’appello ha erroneamenteData pubblicazione 30/06/2026rigettato la domanda subordinata di restituzione parziale delle agevolazioni (cfr.ricorso, pag. 18).Deduce in secondo luogo che “gli accordi tra le parti (…) confermano chel’obiettivo dell’investimento (…) è l’incremento produttivo, economico edoccupazionale, e non già (…) il mero accentramento della fase del taglio deimateriali all’interno dell’immobile agevolato” (così ricorso, pag. 19).Deduce segnatamente che la corretta applicazione dei criteri legali diinterpretazione del contratto “avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello aritenere che gli obiettivi del programma finanziato a [OSCURATO:SOCIETA] sono gli obiettividi crescita produttiva, economica ed occupazionale e che, al contrario,l’accentramento della linea di taglio all’interno dell’immobile agevolatorappresenta solo un mezzo per il perseguimento di detti obiettivi” (cosìricorso, pag. 20).Deduce in terzo luogo che essa ricorrente “non solo ha mantenuto fermi gliobiettivi di crescita produttiva ed occupazionale previsti nel progetto agevolatoma ha addirittura ampiamente superato detti obiettivi, raggiungendo volumi diproduzione, risultati di fatturato e obiettivi occupazionali di gran lunga superioririspetto a quanto previsto in fase di domanda e descritto nel business planallegato alla stessa” (così ricorso, pag. 21).21.

Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.22.

Innegabilmente il mezzo in disamina sollecita questa Corte al riesame delgiudizio “di fatto” cui la Corte fiorentina ha atteso.Dunque, a rigore, il motivo va riqualificato in rapporto alla prefigurazione deln. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.

Del resto, è propriamente il motivo diricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento eNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr.Data pubblicazione 30/06/2026Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).In tal guisa non può che postularsi quanto segue.Per un verso, si ripropone la preclusione da “doppia conforme”.Per altro verso, soccorre – in ogni caso – l’insegnamento delle sezioni unitedi questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03)).Per altro verso ancora, le doglianze ermeneutiche in relazione ai suppostierrori, alle supposte anomalie ermeneutiche si risolvono sic et simpliciter nellaprefigurazione della maggiore plausibilità della patrocinata antitetica opzioneesegetica.23.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3 legge n.241/1990, dell’art. 8 d.m. n. 527/1993 e degli artt. 101 e 115 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Firenze a ritenere che l’aumento dei ricavidi essa ricorrente, siccome “superiore alle previsioni” e siccome verificatosi“indipendentemente dall’erogato finanziamento e dall’attuazione delprogramma di investimento costituente suo vincolo di destinazione”, avrebbecomportato “la sopravvenuta mancanza di causa” delle agevolazioni concesse ela “conseguente opportunità della relativa integrale revoca” (cfr. ricorso, pag.22; cfr. sentenza d’appello, pag. 13).Deduce invero che “né nel decreto di revoca né in nessun altro atto delprocedimento amministrativo di concessione e revoca delle agevolazioni, ilNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ministero ha mai contestato a [OSCURATO:SOCIETA], quale ipotetico motivo di revoca, ilfatto che quest’ultima abbia superato gli obiettivi di crescita produttiva e difatturato previsti dal progetto finanziato e che ciò sarebbe avvenuto aprescindere dal finanziamento” (così ricorso, pag. 22).Deduce ulteriormente la surriferita circostanza invocata dalla corte d’appello“non rientra neppure tra le specifiche ipotesi di revoca delle agevolazionipreviste dall’art. 8 del D.M. n. 527/1995” (così ricorso, pag. 23).24.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n.4, cod. proc. civ.Deduce che l’affermazione di cui all’impugnato dictum, secondo cui“l’aumento dei ricavi di [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe verificato indipendentementedall’erogato finanziamento e dall’attuazione del programma di investimento ,(…) [è] del tutto immotivata” (così ricorso, pag. 23) ovvero la Corte di Firenzeper nulla ha esplicitato le ragioni di tale affermazione.25.

Il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso sono connessi, atteso cheentrambi i mezzi attingono il finale passaggio motivazionale della statuizionedella Corte fiorentina; in ogni caso, ambedue i motivi sono inammissibili.26.

Più esattamente, con i mezzi in esame si censura un’argomentazionesvolta dalla Corte di Firenze, al più, “ad abundantiam” (cfr. Cass. sez. lav.22.11.2010, n. 23635, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso percassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima).Depone univocamente in tal senso – ossia per la natura “ad abundantiam” -la locuzione “del resto” che introduce il rilievo motivazionale de quo agitur ed ilriferimento, nel medesimo rilievo, alla stessa “costatazione di parte appellante”Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026Dunque, i censurati passaggi sono stati svolti unicamente al fine dicorroborare i precedenti riscontri motivazionali.27.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.28.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare al controricorrente,Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nel complesso in euro 14.000,00, oltre speseprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroMINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY (già Ministero dello SviluppoEconomico) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 685/2022 della Corte d’appello di Firenze,Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con decreto in data 1.12.2006 il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], aseguito degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, faceva luogo allarevoca integrale delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992accordate, per l’importo di euro 1.051.506,78, ai fini della realizzazione di unnuovo impianto produttivo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA].,società specializzata nella produzione di capi di abbigliamento, proprietaria delmarchio “[OSCURATO:PERSONA]”.Nel decreto di revoca si adduceva che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva “distolto l’Immobiledall’uso produttivo previsto nel progetto finanziato prima di cinque anni dallarelativa data di entrata in funzione” (cfr. ricorso, pag. 5).2. [OSCURATO:PERSONA] citava il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a compariredinanzi al Tribunale di Firenze.Chiedeva condannarsi il Ministero alla corresponsione dell’importo di euro1.729.275,72, pari all’ammontare delle agevolazioni revocate, con lamaggiorazione di interessi e rivalutazione.3. Si costituiva il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto dell’avversa domanda.4. Con sentenza n. 149/2017 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].6. Con sentenza n. 685 dei 22.3/12.4.2022 la Corte di Firenze rigettava ilgravame e condannava l’appellante alle spese del grado.Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/20267. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne hachiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.8. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3 e n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti; la violazione dell’art. 2, 1° co., d.m. n. 527/1995.Deduce che la Corte di Firenze non ha considerato la circostanzafondamentale alla cui stregua, “nonostante l’esternalizzazione delle operazionidel taglio e della rifinitura dei capi di abbigliamento e lo spostamento delmagazzino, [essa ricorrente] ha continuato a svolgere all’interno dell’Immobilel’attività di prototipia” (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce quindi che l’immobile non è stato distratto dal previsto uso produttivo.Deduce al contempo che l’attività di prototipia, in virtù del disposto dell’art.2, 1° co., del d.m. n. 527/1995, rientra senz’altro, come altresì confermato dallacircolare esplicativa n. 234363/1997, tra le attività manifatturiere ammesse afruire delle agevolazioni, cosicché la corte d’appello è incorsa nella violazionedell’art. 2 cit. (cfr. ricorso, pag. 10).10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.11. La denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo” è nella speciesenza dubbio preclusa.Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2017.Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorsoper cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello“che conferma la decisione di primo grado”.Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter,5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, onde evitare l’inammissibilitàdel motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello e dimostrare – e nella specie la ricorrente nonha dimostrato - che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).12. La denuncia di violazione dell’art. 2, 1° co., d.m. n. 527/1995, correlataalla prospettazione per cui l’attività di prototipia è di per sé ammessa allafruizione delle agevolazioni, è vana, ossia è avulsa dal decisivo rilievo checoncorre ad integrare la “ratio decidendi”.La Corte di Firenze, allorché ha fatto luogo alla disamina degli obiettivi il cuimancato raggiungimento valeva a legittimare la revoca del finanziamento nellasua totalità, ha evidenziato, altresì, che “tra gli obiettivi prefissati emergentidalla lettura del Business plan facente parte integrante dell’impegno assuntodall’impresa all’atto della domanda, era ricompresa la concentrazione di tutte lefasi dell’attività produttiva in un’unica unità” (così sentenza d’appello, pag. 9).13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 8, 2° co., d.m.n. 527/1995; la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 cod. civ.Deduce in primo luogo che, contrariamente all’assunto della Corte di Firenze,la disciplina di cui agli accordi intercorsi tra le parti giammai può prevalere, oveeventualmente difforme, sulla disciplina di settore rilevante nella specie, ossiaNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026sulle previsioni di cui al 2° co. dell’art. 8 del d.m. n. 527/1995 (cfr. ricorso,Data pubblicazione 30/06/2026pagg. 13 – 14).Deduce in secondo luogo che è da escludere che le pattuizioni intercorse trale parti abbiano regolamentato la revoca delle agevolazioni in maniera difformedalla disciplina di settore (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce segnatamente che è da disconoscere che “la disciplina negozialeregoli le ipotesi di revoca totale difformemente dalla disciplina ministeriale” (cosìricorso, pag. 14).Deduce in terzo luogo che l’assunto della corte d’appello, secondo cui ladistrazione delle immobilizzazioni immateriali agevolate dall’uso previsto èidoneo a legittimare la revoca totale delle agevolazioni, “viola i criteri legali diinterpretazione contrattuale” (così ricorso, pag. 15).14. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.15. Sia il primo profilo sia il secondo profilo di doglianza non si correlano, nonsi confrontano compiutamente con la “ratio in parte qua decidendi”.Invero, la Corte di Firenze ha rimarcato comunque che l’operata ricostruzione,- ovvero la circostanza per cui il “fatto pacifico dell’avvenuta distrazione delleimmobilizzazioni materiali agevolate dall’uso previsto e prospettato entro iltermine temporale quinquennale prestabilito” configurasse un “grave”inadempimento e valesse “a legittimare la disposta misura di autotutelanegoziale” – non conduceva “a soluzioni contrastanti con il tessuto normativoratione temporis vigente” (così sentenza d’appello, pag. 8).Ulteriormente - ed a riscontro dell’insussistenza del denunciato “error iniudicando” correlato alla previsione del 2° co. del d.m. n. 527/1995 – la cortedistrettuale, con valutazione “in fatto” esente da qualsivoglia anomaliamotivazionale rilevante ai sensi della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delleNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026sezioni unite di questa Corte, ha puntualizzato che “per effetto dei dati pacificiData pubblicazione 30/06/2026costituiti dall’avvenuta esternalizzazione a imprese terze di alcune fasi delprocesso produttivo (…) nonché dalla destinazione del magazzino non già, comeprospettato all’atto della domanda, all’attività produttiva, bensì, in parte,all’attività amministrativa e in altra parte alla vendita diretta di capi al dettaglio(c.d. “magazzino diffusione”), ben [poteva] ritenersi inverata una variazionesostanziale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art. 8[del d.m. n. 527/1995], legittimante, come tale, la revoca del contributo anchenella sua integralità (…)” (così sentenza d’appello, pag. 10).16. Ovviamente, in ordine al terzo profilo di doglianza, va ribadito chel’interpretazione del contratto si risolve in una indagine “di fatto” riservata algiudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regoleermeneutiche ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745). E, altresì, chené la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc.civ. possono tradursi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dalgiudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).In ogni caso, non si scorge alcun margine per assumere che il dictum dellacorte territoriale sia inficiato da errori ovvero da anomalie rilevanti in chiaveermeneutica.17. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 14 delle preleggi.Deduce, per un verso, che la revoca totale delle agevolazioni è ai sensidell’art. 8, 2° co., del d.m. n. 527/1995 un’ipotesi del tutto eccezionale,rigorosamente correlata alla distrazione delle immobilizzazioni agevolateNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026dall’uso previsto, sicché la Corte di Firenze ha indebitamente fatto luogoall’interpretazione estensiva di una prefigurazione normativa eccezionale inspregio all’art. 14 delle preleggi (cfr. ricorso, pag. 16).Deduce, per altro verso, che la revoca totale può trovare applicazione soloallorquando “la distrazione assuma caratteri di gravità tale da costituire una variazione sostanziale ” (così ricorso, pag. 16).18. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.19. In ordine al primo profilo di censura è sufficiente rimarcare che la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha opinato per la sussistenza di un fatto idoneo a legittimarela revoca totale delle agevolazioni, ha fatto luogo alla ineccepibile applicazionedell’art. 8, 2° co., del d.m. n. 527/1995.Non si scorge perciò alcun “error in iudicando”.In ordine al secondo profilo di censura è sufficiente rimarcare che si è alcospetto di una doglianza “di merito”.Cosicché opera analogamente la preclusione da “doppia conforme” di cui si ègià dato conto.20. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione della legge n.488/1992 e dell’art. 2, 3° co., d.m. n. 527/1993; la violazione degli artt. 1362e 1369 cod. civ.Deduce in primo luogo che ha errato la Corte di Firenze a ritenere “sussistentenella specie una variazione sostanziale tale da legittimare [ai sensi dell’art.8, 2° co., del d.m. n. 527/1995] la revoca totale del contributo” (così ricorso,pag. 17).Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Deduce dunque, su tale scorta, che la corte d’appello ha erroneamenteData pubblicazione 30/06/2026rigettato la domanda subordinata di restituzione parziale delle agevolazioni (cfr.ricorso, pag. 18).Deduce in secondo luogo che “gli accordi tra le parti (…) confermano chel’obiettivo dell’investimento (…) è l’incremento produttivo, economico edoccupazionale, e non già (…) il mero accentramento della fase del taglio deimateriali all’interno dell’immobile agevolato” (così ricorso, pag. 19).Deduce segnatamente che la corretta applicazione dei criteri legali diinterpretazione del contratto “avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello aritenere che gli obiettivi del programma finanziato a [OSCURATO:SOCIETA] sono gli obiettividi crescita produttiva, economica ed occupazionale e che, al contrario,l’accentramento della linea di taglio all’interno dell’immobile agevolatorappresenta solo un mezzo per il perseguimento di detti obiettivi” (cosìricorso, pag. 20).Deduce in terzo luogo che essa ricorrente “non solo ha mantenuto fermi gliobiettivi di crescita produttiva ed occupazionale previsti nel progetto agevolatoma ha addirittura ampiamente superato detti obiettivi, raggiungendo volumi diproduzione, risultati di fatturato e obiettivi occupazionali di gran lunga superioririspetto a quanto previsto in fase di domanda e descritto nel business planallegato alla stessa” (così ricorso, pag. 21).21. Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.22. Innegabilmente il mezzo in disamina sollecita questa Corte al riesame delgiudizio “di fatto” cui la Corte fiorentina ha atteso.Dunque, a rigore, il motivo va riqualificato in rapporto alla prefigurazione deln. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Del resto, è propriamente il motivo diricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento eNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr.Data pubblicazione 30/06/2026Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).In tal guisa non può che postularsi quanto segue.Per un verso, si ripropone la preclusione da “doppia conforme”.Per altro verso, soccorre – in ogni caso – l’insegnamento delle sezioni unitedi questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03)).Per altro verso ancora, le doglianze ermeneutiche in relazione ai suppostierrori, alle supposte anomalie ermeneutiche si risolvono sic et simpliciter nellaprefigurazione della maggiore plausibilità della patrocinata antitetica opzioneesegetica.23. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3 legge n.241/1990, dell’art. 8 d.m. n. 527/1993 e degli artt. 101 e 115 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Firenze a ritenere che l’aumento dei ricavidi essa ricorrente, siccome “superiore alle previsioni” e siccome verificatosi“indipendentemente dall’erogato finanziamento e dall’attuazione delprogramma di investimento costituente suo vincolo di destinazione”, avrebbecomportato “la sopravvenuta mancanza di causa” delle agevolazioni concesse ela “conseguente opportunità della relativa integrale revoca” (cfr. ricorso, pag.22; cfr. sentenza d’appello, pag. 13).Deduce invero che “né nel decreto di revoca né in nessun altro atto delprocedimento amministrativo di concessione e revoca delle agevolazioni, ilNumero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ministero ha mai contestato a [OSCURATO:SOCIETA], quale ipotetico motivo di revoca, ilfatto che quest’ultima abbia superato gli obiettivi di crescita produttiva e difatturato previsti dal progetto finanziato e che ciò sarebbe avvenuto aprescindere dal finanziamento” (così ricorso, pag. 22).Deduce ulteriormente la surriferita circostanza invocata dalla corte d’appello“non rientra neppure tra le specifiche ipotesi di revoca delle agevolazionipreviste dall’art. 8 del D.M. n. 527/1995” (così ricorso, pag. 23).24. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n.4, cod. proc. civ.Deduce che l’affermazione di cui all’impugnato dictum, secondo cui“l’aumento dei ricavi di [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe verificato indipendentementedall’erogato finanziamento e dall’attuazione del programma di investimento ,(…) [è] del tutto immotivata” (così ricorso, pag. 23) ovvero la Corte di Firenzeper nulla ha esplicitato le ragioni di tale affermazione.25. Il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso sono connessi, atteso cheentrambi i mezzi attingono il finale passaggio motivazionale della statuizionedella Corte fiorentina; in ogni caso, ambedue i motivi sono inammissibili.26. Più esattamente, con i mezzi in esame si censura un’argomentazionesvolta dalla Corte di Firenze, al più, “ad abundantiam” (cfr. Cass. sez. lav.22.11.2010, n. 23635, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso percassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima).Depone univocamente in tal senso – ossia per la natura “ad abundantiam” -la locuzione “del resto” che introduce il rilievo motivazionale de quo agitur ed ilriferimento, nel medesimo rilievo, alla stessa “costatazione di parte appellante”Numero registro generale 27726/2022Numero sezionale 2789/2026Numero di raccolta generale 22431/2026Data pubblicazione 30/06/2026Dunque, i censurati passaggi sono stati svolti unicamente al fine dicorroborare i precedenti riscontri motivazionali.27. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.28. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare al controricorrente,Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nel complesso in euro 14.000,00, oltre speseprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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