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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28069/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato, altresì, le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato, altresì, le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 28069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris