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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 07773/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5629/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente con mandato - avverso la SENTENZA n. 3759/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 06/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi di tariffa e del numero dei ricorrenti, con riferimento alla controricorrente, mentre nulla è a disporsi in relazione al Ministero, avendo lo stesso depositato soltanto atto di costituzione senza svolgere attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5629/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente con mandato - avverso la SENTENZA n. 3759/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 06/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi di tariffa e del numero dei ricorrenti, con riferimento alla controricorrente, mentre nulla è a disporsi in relazione al Ministero, avendo lo stesso depositato soltanto atto di costituzione senza svolgere attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor
Decreto Cassazione n. 07773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris