CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 1986
Cassazione n. 41663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, che deduce vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità (dolendosi della mancata disposizione di perizia antropometrica dell'imputato, diretta alla certa individuazione dell'autore) e di qualificazione giuridica (sollecitando la riqualificazione della ricettazione in furto), è privo di specificità (risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito) e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, in relazione alla comprovata identificazione del prevenuto come autore del reato contestato e alla mancanza di elementi, foss'anche una semplice dichiarazione dell'imputato, che lasciassero ipotizzare il furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 20