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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 10500/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22031/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sul rilievo di non avere mai negato di trovarsi nei pressi dell'abitazione della persona offesa, ma di avere sempre affer- mato che si trovava colà per acquistare della sostanza stupefacente e non per effettuare un furto, tesi con cui i giudici del gravame del merito non si sarebbero confrontati, nonché in punto dì qualificazione giuridica dei fatti, non essendo per nulla certo che la persona offesa si trovasse all'interno dell'abitazione e non sulla pubblica via.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a basa della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritta giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come la persona offesa avesse dichiarato di avere visto l'autore del furto uscire dal garage dove aveva posteggiato la propria auto e aveva descritto l'autore con caratteristiche fisiche riconducibili all'odierno ricorrente, che aveva riconosciuto in effige fotografica.

In sentenza è stato anche dato atto del riscontro costituito dall'individuazione della cella telefonica del telefono dell'imputato, compatibile con quella del luogo ove era stata abbandonata dall'autore del furto parte della refurtiva.

Per converso è stato correttamente ritenuto che l'assunto difensivo circa il fatto che l'imputato si fosse recato nei pressi dell'abitazione della Negri per acqui- stare sostanza stupefacente è rimasto una mera affermazione indimostrata.

Priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto è anche la motivazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata in punto di qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione.N. 22031/2022 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22031/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sul rilievo di non avere mai negato di trovarsi nei pressi dell'abitazione della persona offesa, ma di avere sempre affer- mato che si trovava colà per acquistare della sostanza stupefacente e non per effettuare un furto, tesi con cui i giudici del gravame del merito non si sarebbero confrontati, nonché in punto dì qualificazione giuridica dei fatti, non essendo per nulla certo che la persona offesa si trovasse all'interno dell'abitazione e non sulla pubblica via. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a basa della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritta giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come la persona offesa avesse dichiarato di avere visto l'autore del furto uscire dal garage dove aveva posteggiato la propria auto e aveva descritto l'autore con caratteristiche fisiche riconducibili all'odierno ricorrente, che aveva riconosciuto in effige fotografica. In sentenza è stato anche dato atto del riscontro costituito dall'individuazione della cella telefonica del telefono dell'imputato, compatibile con quella del luogo ove era stata abbandonata dall'autore del furto parte della refurtiva. Per converso è stato correttamente ritenuto che l'assunto difensivo circa il fatto che l'imputato si fosse recato nei pressi dell'abitazione della Negri per acqui- stare sostanza stupefacente è rimasto una mera affermazione indimostrata. Priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto è anche la motivazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata in punto di qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione.N. 22031/2022 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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