CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/ DAP avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA]Olio, con la quale è stata chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/7/2020, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto accoglieva il reclamo presentato, ex art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA] sottoposto nella Casa circondariale di Spoleto al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen. L'istanza aveva ad oggetto il mancato inserimento nel "modello 72" di una serie di prodotti alimentari consentiti, invece, ai detenuti non sottoposti al regime differenziato anzidetto e la previsione di determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al predetto regime era consentito cucinare. Ritenuto discriminatorio il trattamento differenziato si disponeva che la Direzione dell'Istituto consentisse al reclamante di acquistare al "modello 72" gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni del carcere e di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie (contrariamente imposte tra le ore 11:00 e le ore 14:00 e le ore 16:30 e le ore 19:00). 1.1. Con ordinanza in data 14/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria in relazione alla predetta ordinanza, rilevando, preliminarmente, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 2018, avesse ritenuto che il divieto di cuocere cibi di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), L. 26 luglio 1975, n. 354 costituisse una limitazione, non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena e costituente una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario in quanto estranea alle finalità proprie del regime differenziato. Si doveva garantire, piuttosto, che i detenuti in regime differenziato fossero assimilati, sotto l'aspetto relativo all'alimentazione, a quelli ristretti nelle sezioni comuni e di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, da un lato, in assenza di ragioni di sicurezza per un trattamento diverso, non trovava alcuna giustificazione una restrizione dell'orario in cui i detenuti potevano dedicarsi alla cottura dei cibi; dall'altro lato, la mancata omologazione dei generi alimentari presenti nel "modello 72" per i detenuti appartenenti ai vari circuiti configurava una ingiustificata disparità di trattamento, con la sottoposizione dei soggetti in regime differenziato a un trattamento ulteriormente afflittivo privo di qualunque giustificazione, trattandosi di beni non di lusso. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico e articolato motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., rilevando, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale, non ricorrendo alcuna inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, né un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Quanto all'obbligo di cucinare in determinate fasce orarie, la giurisprudenza di legittimità, si sottolinea, aveva riconosciuto che la relativa regolamentazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria incideva sulla modalità di esercizio in concreto del diritto, suscettibile, comunque, di ampia fruizione (si cita: Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non massimata). Quanto all'acquisto dei generi alimentari, richiamato il contenuto della sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, il ricorso evidenzia che il c.d. "modello 72", contenente i generi acquistabili tramite sopravvitto, è stato integrato con l'inserimento di una serie di alimenti previamente non contemplati, con riserva di inserirne altri, in caso di richiesta generalizzata da parte della popolazione ristretta. In ogni caso, anche con riferimento a tale profilo, non potrebbe parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo ad acquistare qualsiasi tipo di cibo, quanto di un interesse di mero fatto, rispetto al quale la regolamentazione di ciò che è acquistabile non sarebbe irragionevole, in quanto finalizzata a impedire che il detenuto sottoposto a regime differenziato possa acquistare in carcere quantità e qualità di cibi tali da dimostrare e/o imporre il suo carisma, o spessore criminale, all'intera popolazione carceraria. Pertanto, in relazione ad entrambi gli aspetti si sarebbe al cospetto di un non irragionevole esercizio del potere discrezionale conferito all'Amministrazione, per disciplinare le attività all'interno dell'istituto, coerentemente con l'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata». 2.2. Ancora si evidenzia che il differente regime previsto per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis Ord. pen. si giustifica proprio per la pericolosità di costoro, ragione che determina la sospensione delle ordinarie regole del trattamento. La ratio risulta sorretta dalla necessità di evitare che determinati cibi, confezionati con particolari caratteristiche possano essere utilizzati in maniera impropria, aspetto che esclude la consegna dei beni custoditi in involucri di metallo, vetro o altra lega. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1. Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che, nella specie, è certamente configurabile -in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari- come diritto soggettivo, direttamente pertinente al diritto di alimentarsi e che, come tale, ha immediata incidenza anche sul diritto alla salute. 2.2. Nondimeno, costituisce ius receptum che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono sulla originaria posizione legittimante. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una situazione di diritto soggettivo è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza. Il controllo giurisdizionale deve essere, tuttavia, circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo investire il piano del merito, riservato alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Nel caso di specie, per quanto attiene alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, va osservato che la relativa disciplina costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata». In tale ambito, invero, la scelta di vietare di cucinare, al di fuori di alcune fasce orarie, "di rispetto" per la cottura dei cibi appare distonica rispetto alla finalità della misura e al trattamento diverso, contemplato per gli altri detenuti. Né vale l'obiezione che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia), aspetto che inciderebbe le posizioni di tutti i detenuti. La scelta, dunque, affidata alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, non deve essere esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (per la stessa valutazione v. Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non massimata). Il divieto in questi casi si risolve in un'afflizione aggiuntiva che non è in linea con lo scopo del trattamento carcerario differenziato, funzionale alla interruzione dei collegamenti con le strutture criminali di riferimento.3.1. Né appare pertinente, nella specie, il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 41-bis, comma 5 2-quater, lett. f), Ord. pen., limitatamente al divjeto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, posto che detta pronuncia ha il fine di evitare trattamenti diversificati privi di un fondamento di eguaglianza tra i soggetti ristretti. 3.2. Là dove la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato e non ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, si crea un meccanismo che, oltre alla differenziazione non giustificata, finisce per incidere sulla stessa finalità del trattamento rieducativo, senza che consti una reale necessità in funzione del fine che le prescrizioni di all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 tendono ad attuare, celando, in realtà, una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. 4. Il profilo relativo alla individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopra vitto, afferma l'Amministrazione ricorrente, si collega a un divieto di acquisto di determinati cibi, finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma o il suo spessore criminale, sulla popolazione carceraria. Sul punto, però, la Corte costituzionale ha riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non consente il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato "gruppo di socialità" di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen. Ne consegue, dunque, che -ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere, da parte del, detenuto- la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione sarebbe pienamente giustificata. Tuttavia, l'esistenza di disposizioni specifiche che già escludono il consolidarsi di situazioni siffatte, in uno alla capacità di spesa dei detenuti in regime ordinario (900 euro) rispetto ai ristretti in applicazione dell'alt 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (500 euro), rendono poco verosimile o realizzabile l'ipotesi che quella condizione si attui attraverso l'accesso alla categoria del sopravitto ordinario.5. Il provvedimento impugnato ha operato una puntuale applicazione dei principi anzidetti, sia per gli orari di cottura che per l'acquisto dei beni inclusi nel catalogo di cui al "modello 72". Ciò vale viepiù tenuto conto che, dopo la sentenza n. 97 del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale, è consentito ora lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. Né ha rilievo decisivo il riferimento alle caratteristiche di confezionamento dei beni, aspetto che se reale riguarda tutti i detenuti e non solo i ristretti a regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. ed a fronte del quale vi sarebbe obbligo di intervento immediato per la Direzione. Ciò al fine di far cessare ogni impiego improprio delle custodie e dei materiali utilizzati per il confezionamento degli alimenti. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il - ricorso deve essere