CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 26 maggio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di autoriciclaggio, simulazione di reato e frode ai danni di compagnia assicurativa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta il difetto della motivazione e la violazione di legge in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 648-quater cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondati, avendo il giudice disposto, con motivazione esente da criticità giustificative, la confisca fino alla corrispondenza della complessiva somma di euro 61.000,00, quale profitto, risultante dagli atti incassato dall'odierno imputato, del reato di autoriciclaggio contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]