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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 31927/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05EGWVC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in 04- epigrafe, con cui in data /31.1.2025 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con cinque sentenze di condanna irrevocabili; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui si deduce la inosservanza delle norme processuali relative alla partecipazione del detenuto all'udienza, sia manifestamente infondato, in quanto l'art. 666 cod. proc. pen. non prevede la partecipazione personale dell'interessato, il quale può essere sentito, collegato a distanza o anche tradotto per disposizione del giudice, ma solo se "ne fa richiesta", ciò che nel caso di specie nemmeno il ricorso sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con cui si lamenta un vizio di motivazione dell'ordinanza, è generico e non muove una critica mirata all'ordinanza impugnata, limitandosi a evidenziare il dato della omogeneità delle condotte, ma senza indicare gli elementi per cui la commissione di cinque reati in materia di stupefacenti nell'arco di quattro anni costituisca la espressione di un medesimo programma criminoso anziché - come ritenuto dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua - di uno "stile di vita" improntato al crimine; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05EGWVC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in 04- epigrafe, con cui in data /31.1.2025 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con cinque sentenze di condanna irrevocabili; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui si deduce la inosservanza delle norme processuali relative alla partecipazione del detenuto all'udienza, sia manifestamente infondato, in quanto l'art. 666 cod. proc. pen. non prevede la partecipazione personale dell'interessato, il quale può essere sentito, collegato a distanza o anche tradotto per disposizione del giudice, ma solo se "ne fa richiesta", ciò che nel caso di specie nemmeno il ricorso sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con cui si lamenta un vizio di motivazione dell'ordinanza, è generico e non muove una critica mirata all'ordinanza impugnata, limitandosi a evidenziare il dato della omogeneità delle condotte, ma senza indicare gli elementi per cui la commissione di cinque reati in materia di stupefacenti nell'arco di quattro anni costituisca la espressione di un medesimo programma criminoso anziché - come ritenuto dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua - di uno "stile di vita" improntato al crimine; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 31927/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris