CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di PESCOSTA Riccardo C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nelpresente giudizio dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161, giusta procura speciale in calce al controricorso, e come da domiciliodigitale indicato;- controricorrente -CC 20/11/2025 Numero registro generale 9040/2024ric. n. 9040/2024 Numero sezionale 4465/2025Pres. L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11827/2026Rel. I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza n. 2062/2024 del Tribunale di Roma, pubblicatail 5 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma con la sentenza n. 305/2021 ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del convenuto [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. per sentirlo condannare alpagamento di euro 2.763,00 a titolo di risarcimento del danno poiché nelperiodo in cui aveva soggiornato in detto albergo (dal 26 dicembre 2019 al3 gennaio 2020) “si [era] vista incessantemente negare la possibilità diconsumare acqua potabile del rubinetto, essendo costretta, viceversa, adacquistare ad ogni pasto acqua in bottiglia”.2. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e ilTribunale di Roma con la decisione qui impugnata ha rigettato il gravame,con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del doppio grado digiudizio in favore della società appellata.3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione dell’art.360 c.p.c. n. 4, in relazione all’artt. 24 e 111 Cost.; art. 112 c.p.c. – Dellanullità della sentenza per procedimento apparente e/o per mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato”; in particolare, contesta che lamotivazione adottata dal Giudice d’appello sarebbe inconferente rispetto aiNumero registro generale 9040/2024CC 20/11/2025 Numero sezionale 4465/2025ric. n. 9040/2024 Numero di raccolta generale 11827/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosimotivi di gravame proposti avverso la pronuncia di prime cure. Nellospecifico, evidenzia che in prime cure il Giudice di pace aveva ritenuto chenon esiste in Italia “una legge che imponga ai bar ed ai ristoranti disomministrare l’acqua dal rubinetto a richiesta dei clienti”, mentre laricorrente aveva rivendicato in giudizio, il suo diritto e la sua libertà di bereacqua dal rubinetto nelle cene consumate in albergo, “lamentandol’illegittimo e reiterato diniego manifestatole dalla resistente che, vietandolela possibilità, l’ha costretta a comprare l’acqua a sette euro a bottiglia (di75 cl) per tutta la durata del soggiorno…a cinque stelle (sic!)”; partericorrente aggiunge che secondo le fonti costituzionali e nazionali “l’acquaè un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo e chel’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale necessario alsoddisfacimento dei bisogni essenziali va garantita, anche, in caso dimorosità”; osserva altresì che appare “del tutto evidente” comesomministrare acqua potabile, rientri nelle prestazioni caratteristichedell’attività di ristorazione, rectius alberghiera ed in particolare nel caso incui, detta prestazione faccia parte integrante di un pacchetto turistico,regolarmente pagato, comprensivo del “trattamento di mezza pensione(escluse le bevande)”. Soggiunge al riguardo “ad abundantiam” di non avermai preteso la gratuità della prestazione e di aver chiesto di pagare il prezzodi ogni brocca d’acqua “circostanza pacificamente ammessa dallaconvenuta”. Osserva, inoltre, che il Giudice di prime cure non aveva ritenuto“bizzarro” il divieto posto dalla struttura alla clientela di bere acqua dalrubinetto durante i pasti, divieto contrattuale, ad ogni modo, nullo perchècontra legem e nocivo “per gli interessi della struttura alberghiera tenutoconto della pubblicità negativa che, inevitabilmente, ne deriva”.Lamenta che la mancata somministrazione dell’acqua di rubinettofosse stata esclusa quale “fonte di effettivo danno economico o di stressemotivo per il solo fatto di aver pagato 5.712,00 euro per un soggiorno dilusso” e che con tale ragionamento si potrebbe giungere al paradosso chesolo chi scelga di soggiornare in un albergo di categoria inferiore si vedrebbeNumero registro generale 9040/2024CC 20/11/2025 Numero sezionale 4465/2025ric. n. 9040/2024 Numero di raccolta generale 11827/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosiriconosciuto il diritto di bere acqua potabile; la ricorrente conclude sul puntonel sottolineare che “ammesso e non concesso” che l’obbligo perl’albergatore di somministrare acqua di rubinetto non esista, “non si puònegare come la mancata somministrazione di acqua potabile rappresenti,comunque, un disservizio che merita di essere risarcito” in quanto “chisoggiorna in una struttura alberghiera, a prescindere dal ceto, si aspettalegittimamente di poter bere acqua del rubinetto durante i pasti, così comedà per scontato il trovare un letto con le lenzuola, una stanza calda, ilsapone nel bagno ecc”.1.1. Il primo motivo è inammissibile in relazione al duplice profilo dicensura prospettato.Sotto un primo profilo, la ricorrente chiede espressamente di“confrontare i motivi d’appello” con la motivazione della sentenza appellata(in particolare, pagg. 7 e 8) al fine di valutare la fondatezza della censuraproposta; dopo aver formulato tale generica inammissibile richiesta,aggiunge di riprodurre le censure contenute nell’atto di appello sub lettereda a) a d), nuovamente richiedendo al Giudice di legittimità di controllarela corrispondenza di esse rispetto al contenuto dell’atto di appello, ancorauna volta, richiamato per relationem in modo generico. Vale sottolineare alriguardo, che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza nonpossono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche,con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifichecensure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte,nella specie, dal giudice di prime cure in relazione alla fattispecie decisa(Cass. Sez. 6-5, 22/01/2018 n. 1479).Sotto un secondo profilo, inammissibile si rivela la censura con cui sievoca la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatodi cui all'art. 112 c.p.c. poiché il giudice del merito si è, viceversa,pronunciato proprio in merito alla domanda risarcitoria proposta dalla parte,ritenendola infondata perché sfornita di prova (Cass. Sez. 3, 13/10/2016,n. 20643).Numero registro generale 9040/2024CC 20/11/2025 Numero sezionale 4465/2025ric. n. 9040/2024 Numero di raccolta generale 11827/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosi2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione alla “Risoluzione NazioniUnite A/64/L. 63/REV.1 del 26 luglio 2010; artt. 111 - 117 – 43 – 13 e 32Cost.; art. 144 D.Lgs.n.152/2006; nonché in relazione agli artt: 99, 100,101 c.p.c.; artt. 112; 115 I co, 116, 167 I co, 426 c.p.c.; artt. 1775 – 1375- 1227 e/o 2043 c.c.; art. 115 e 116 c.p.c.; artt. 1218, 1322, 2697 c.c. “;in particolare, censura “l’inimmaginabile affermazione” pronunciata dallasentenza impugnata secondo cui parte appellante non avrebbe “allegato oprovato i fatti costitutivi della domanda restitutoria del corrispettivodell’acqua servita nel ristorante (...)” non avendo dato la prova“dell’idoneità dell’acqua fornita dalla pubblica conduttura idrica al consumoidrico umano per i pasti” (…) “non essendo stata fornita alcuna prova circail contenuto delle pattuizioni contrattuali tra le parti che, nel caso delladisponibilità a fornire ai clienti l’acqua di rubinetto avrebbe comportato perl’esercizio alberghiero l’implementazione di procedure di autocontrollo né èstato indicato l’esito di un eventuale esame microbiologico dell’acqua dellaconduttore” (cfr. sentenza Tribunale, pag. 7). Censura come “biasimevole”il prosieguo della motivazione che ha ritenuto come “parte attrice, odiernaappellante, non ha indicato alcuna norma di legge che prescriva, nellasituazione indicata, la somministrazione dell’acqua dalla conduttura idricapubblica agli ospiti in albergo, nel corso dell’attività di ristorazione,trattandosi di una scelta suscettibile di essere adottata liberamente daciascun cliente mediante la comunicazione al personale addetto a taleservizio del rifiuto di avere a tavola l’acqua in bottiglia sigillataapprovvigionandosi autonomamente” (cfr. sentenza Tribunale pag. 7).Infine, asserisce di non aver mai contestato di dover pagare un corrispettivoper l’acqua da bere (che ha adempiuto), essendosi, viceversa, lamentatadel divieto esercitato nei propri confronti di dissetarsi con l’acqua delrubinetto, nonchè di essere stata costretta ad acquistarla in bottiglia alprezzo esorbitante fissato dall’[OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è infondato e non sussiste la violazione di nessuna delleNumero registro generale 9040/2024CC 20/11/2025 Numero sezionale 4465/2025ric. n. 9040/2024 Numero di raccolta generale 11827/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosinumerose norme evocate.2.1.1. In via generale, questa Corte in tema di contratto di viaggiovacanza “tutto compreso” (cd. pacchetto turistico) - come quello di specie,per il quale la parte odierna ricorrente deduce di aver acquistato unsoggiorno in mezza pensione “bevande escluse” nella struttura alberghiera,odierna resistente - ha già chiarito che le prestazioni facenti capo alpacchetto acquistato assumono rilievo - non già singolarmente eseparatamente considerate - bensì nella loro unitarietà funzionale, nonpotendo al riguardo prescindersi dalla considerazione delle medesime qualielementi costitutivi che la “finalità turistica” come prestazione complessasono funzionalmente volti a soddisfare. Come questa Corte ha già avutomodo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestiredecisiva rilevanza anche relativamente alla sorte della vicenda contrattuale,in ragione di eventi sopravvenuti nel corso di svolgimento del rapporto sulmedesimo ripercuotentisi (quali, ad esempio, l’impossibilità o l’aggraviodella prestazione, l’inadempimento), con negativa incidenza sull’interessecreditorio (nel caso, turistico), facendolo venire anche del tutto menoallorquando deponenti- in base a criteri di normalità avuto riguardo allecircostanze concrete del caso- per l’impossibilità della relativa realizzazione.(Cass. Sez. 3, 24/07/2007, n. 16315; Cass. Sez. 3, 18/01/2023 n. 1417).2.1.2. Fermi i sopra richiamati principi, nel caso di specie, il Giudiced’appello, confermando la decisione di prima istanza, ha escluso lasussistenza di un danno da inadempimento o di un danno non patrimonialecagionato alla cliente, imputabile alla struttura alberghiera, avendoaccertato che la prima non aveva allegato e neppure provato i fatticostitutivi della domanda proposta volta ad ottenere il corrispettivodell’acqua servita a tavola nel ristorante dell’[OSCURATO:PERSONA] durante il suo soggiorno.Inoltre, e a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale nonha rigettato la domanda soltanto “perché la ricorrente non ha dimostrato lapotabilità dell’acqua dell’hotel”, ma perché, la stessa ricorrente non ha«fornita alcuna prova circa il contenuto delle pattuizioni contrattuali tra leNumero registro generale 9040/2024CC 20/11/2025 Numero sezionale 4465/2025ric. n. 9040/2024 Numero di raccolta generale 11827/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosiparti » (fogli 7-8 non numerati della sentenza impugnata). Il Tribunale hainfine escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale spiegando, inconformità alla giurisprudenza di questa Corte, che «il danno nonpatrimoniale è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un dirittodi rango costituzionale e, quand’anche tale tipo di danno sia determinatodalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque undanno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass., Sez.Un. Civ., sentenza 11.11.2008, n. 26972)» (foglio 8 non numerato dellasentenza impugnata).3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 1.700,00 ( di cui euro 1.500,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge; della somma di euro 1.500,00 ex art. 96, 3° co.,c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il20 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]