CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 30730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8558/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 2331/2023 depositata il 21/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per regolamento competenza contro la [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 21 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Milano - da esse adìto con citazione notificata nel settembre del 2022 con la proposizione di una domanda di accertamento negativo della insussistenza della loro responsabilità a titolo extracontrattuale, in relazione a pretese che la [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation aveva avanzato in forza di un rapporto inter partes concretatosi con un [OSCURATO:PERSONA] stipulato nel luglio del 2017 – ha dichiarato la propria incompetenza essendo competente a conoscere la domanda l’[OSCURATO:PERSONA] come da art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] . Il tribunale meneghino, con la sentenza impugnata, procedendo all’esegesi della clausola di cui al detto art. 21 ha ritenuto che la clausola arbitrale – prevedente prima un procedimento mediatorio secondo il Regolamento di Mediazione ICC e poi, in caso negativo, la competenza di un arbitro ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] della Camera di Commercio Internazionale ICC favore – fosse comprensiva anche della detta controversia. 2. Il Tribunale, come emerge dalla motivazione, è pervenuto alla sua decisione dopo avere proceduto all’interpretazione della clausola arbitrale e lo ha fatto sulla base della seguente motivazione: Le attrici deducono in primo luogo l’inapplicabilità della clausola compromissoria del [OSCURATO:PERSONA] - stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale hanno venduto alla convenuta oltre ventimila crediti non performing - alla domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. svolta da [OSCURATO:PERSONA] 1 – nell’ambito del giudizio arbitrale instaurato - in relazione alle asserite condotte illecite negoziazioni successive alle predette richieste di indennizzo. Ritengono che la clausola in questione attenga esclusivamente a ciò che riguarda il contratto, la sua formazione e la sua esecuzione, ma non anche alle questioni attinenti ad una nuova negoziazione per la sua eventuale modifica. Deducono, inoltre, l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità extracontrattuale delle società attrici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 1 con riguardo alle predette discussioni e negoziazioni. Allegano, infatti, che quello che la convenuta definisce in sede arbitrale alla stregua di un malizioso tentativo di modificare il contratto, in realtà non è altro che una richiesta degli Originators del tutto ragionevole, tenuto conto del contesto negoziale. Si è costituita in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, in via preliminare, eccepisce il difetto di competenza del Tribunale adito in ragione potestas iudicandi dell’[OSCURATO:PERSONA] e contesta quanto ex adverso dedotto; in via principale, chiede il rigetto di tutte le domande attoree in quanto manifestamente infondate e la condanna delle attrici ex art.96 c.p.c.; in via riconvenzionale subordinata, chiede accertare e dichiarare la responsabilità delle società attrici ai sensi dell’art.2043 c.c. e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni pari all’importo di euro 401.866,00. In particolare la convenuta deduce che vi è prova del fatto che le attrici l’hanno coinvolta in lunghe ed impegnative trattative finalizzate solo in apparenza a risolvere in buona fede le discussioni sorte a seguito delle richieste di indennizzo formulate dalla convenuta, ma nei fatti condotte dalle stesse al solo fine di modificare in senso a sé più favorevole il contenuto del [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sull’ingente esposizione delle convenute. Orbene, ritiene il Tribunale che l’eccezione pregiudiziale di incompetenza sia fondata. Ed invero, dalla lettura del [OSCURATO:PERSONA] (v. doc. n. 3 attrici) emerge che la clausola compromissoria di cui all’art, 21 attribuisce, previa effettuazione della mediazione obbligatoria, all’[OSCURATO:PERSONA] qualsiasi controversia, reclamo o disaccordo derivante da - o in connessione con la validità, l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione e/o l'esecuzione coattiva dell'Accordo di trasferimento, inclusa la responsabilità ai sensi dell’art. 1337 c.c. Peraltro, proprio l’avere indicato espressamente nella clausola compromissoria che è ricompresa anche la responsabilità ex art. 1337 c.c. -che, difatti, secondo taluni rappresenta ancora oggi un ipotesi di responsabilità extracontrattuale - dimostra la volontà delle parti, al fine di evitare contestazioni, di includere anche le controversie relative a tale tipo di responsabilità nella clausola compromissoria. Ne consegue che, tenuto conto di tale formula ampia, ritiene il Tribunale che la volontà delle parti sia stata quella di farvi rientrare anche le controversie aventi ad oggetto un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale comunque collegata proprio a condotte direttamente incidenti sul rapporto sorto tra le parti. Tale conclusione, del resto, è ulteriormente suffragata dal dato codicistico. Dirimente è innanzitutto l’art. 808-quater c.p.c. il quale prevede che, nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce . In secondo luogo, viene in rilievo l’art. 808-bis c.p.c. nella misura in cui prevede che le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente forma richiesta per il compromesso dall’art. 807 c.p.c. . La disposizione de qua, sebbene invocata dalle attrici per argomentare la sussistenza della competenza del Tribunale adito, ove correttamente interpretata, finisce per confermare nel caso di spcie la competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] . Sul punto si condivide, infatti, l’interpretazione secondo cui la portata precettiva dell’art. m8908- bis c.p.c. 808-bis c.p.c. si risolve nel consentire, così chiarendo dubbi interpretativi insorti nel vigore della previgente disciplina, la stipulazione di autonoma convenzione di arbitrato avente ad oggetto "le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati" e non pare invece richiedere - a fronte del già richiamato canone ermeneutico generale in tema di arbitrato ex art.808-quater c.p.c. - uno specifico ed espresso richiamo a liti configurabili in via extracontrattuale per l'operatività di clausole compromissorie contenute in un testo negoziale rispetto a tal genere di liti (v.Tribunale di Milano sentenza 8/1/2020 n. 58). Né può giungersi ad esiti diversi sulla base della considerazione secondo cui, così operando, si svuoterebbe di significato la previsione contenura nell’art. 21.7 del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui dispone che Eventuali controversie che non possono essere risolte mediante arbitrato saranno attribuite alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano . Tale periodo, infatti, deve essere letto unitamente a quello immediatamente precedente, collocato all’incipit del medesimo comma 7 dell’art. 21, il quale prevede che, fermo restando quanto sopra, il collegio arbitrale non sarà competente per misure interinali o cautelari e non si applicheranno le disposizioni arbitrali di emergenza del regolamento ICC: ne consegue che le controversie spettanti al Tribunale di Milano, in quanto non attribuire all’[OSCURATO:PERSONA], sono quelle in materia cautelare. L’eccezione di incompetenza va, dunque, accolta e va dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Milano, essendo competente a conoscere la domanda l’[OSCURATO:PERSONA] come da art. 21 del [OSCURATO:PERSONA]. . 3. Nel ricorso per regolamento - dopo un’ampia esposizione della vicenda in fatto, dalla quale si apprende che [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation ha introdotto contro le ricorrenti domande intese ad ottenere il pagamento di indennizzi in forza del rapporto di cui al [OSCURATO:PERSONA] e la loro condanna al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, cui le stesse ricorrenti hanno replicato eccependo l’estraneità della controversia all’ambito delle controversie oggetto della clausola compromissoria e pertanto il difetto di giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] , eccezione che, nel contraddittorio della parti l’Arbitro ha reputato che si debba decidere unitamente ad altre questioni parziali con un lodo parziale (c.d. “bifurcation”) - si assume che in conseguenza le ricorrenti si sono viste costrette ad agire dinanzi al Tribunale milanese proponendo azione di accertamento negativo delle pretese azionate in sede arbitrale. Dopo di che si sostiene che in base al c.d. principio dell’apparenza il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza sarebbe l’azionato regolamento di competenza ed all’uopo si invocano i principi di diritto di cui a Cass. n. 18182 del 2021 e 3587 del 2021. Quindi si passa ad argomentare perché la proposta controversia di accertamento negativo sarebbe estranea alla clausola arbitrale. 4. Al ricorso ha resistito con memoria la [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation, che, senza contestare l’esperibilità del regolamento di competenza, ha sostenuto che correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto soggetta la domanda alla clausola arbitrale. 5. All’esito della fissazione della trattazione nell’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni nelle quali, previa affermazione che sarebbe pacifico che il caso in esame rientri nella competenza in senso tecnico trattandosi della relazione tra cause devolute al giudizio degli arbitri e cause proposte davanti al giudice ordinario (ex multis Cass. 19546/2015) , ha chiesto il rigetto del regolamento. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. ed il Pubblico Ministero ha concluso nei termini su indicati. 6. Nell’imminenza dell’odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] con il Presidente del Collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso per regolamento di competenza deve dichiararsi inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non può essere considerata come una decisione sulla competenza e nella specie affermativa di una competenza arbitrale, ma deve intendersi come decisione che, in presenza della clausola di arbitrato internazionale stipulata inter partes, assumendo che la controversia, all’esito dell’interpretazione del suo contenuto si debba intendere ricompresa nel suo ambito, ha sostanzialmente accertato l’inesistenza della giurisdizione del giudice italiano, perché le parti hanno convenuto di sottrarre la risoluzione della controversia ad essa, affidandola ad un arbitro internazionale, che, come tale, è il soggetto davanti al quale hanno convenuto di far valere la tutela giurisdizionale. La sentenza ha, dunque, declinato la giurisdizione del giudice italiano e non ha risolto una questione di competenza fra il giudice italiano ed un arbitro di diritto interno al nostro ordinamento. Come tale essa avrebbe dovuto impugnarsi con l’appello, atteso che la sentenza declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di primo grado è soggetta all’appello come mezzo di impugnazione. 2. Quanto affermato implica lo svolgimento di due gradate considerazioni esplicative. La prima concerne la configurazione della questione relativa alla sussistenza o meno della soggezione di una controversia che in mancanza sarebbe azionabile davanti alla giurisdizione nazionale, ad una clausola convenzionale di previsione dell’affidamento della sua soluzione ad un arbitro, la cui funzione e natura non sia configurata né come quella di un arbitro operante nell’àmbito del nostro ordinamento nazionale né come quella di un arbitro operante in un altro ordinamento nazionale, diverso da quello italiano, bensì, come nella specie, senza alcun riferimento all’inserirsi della funzione arbitrale in un distinto ordinamento nazionale e, dunque, con la natura di arbitrato c.d. internazionale, il cui operato, le cui decisioni, non sono decisioni che, pur essendo espressione di tutela giurisdizionale, pur sempre pongono capo ad una decisione che, secondo le regole dell’ordinamento nazionale entro il quale le parti hanno convenuto debba operare l’arbitro, sia o possa essere soggetta al controllo, secondo la disciplina di quell’ordinamento, da parte di una autorità giurisdizionale di quell’ordinamento. Emerge in tal modo la distinzione fra il c.d. arbitrato estero - che ricorre quanto l’arbitro ha sede in uno Stato estero e deve rendere la sua decisione con una soggezione più o meno ampia al controllo dell’autorità giurisdizionale di quello Stato - e l’arbitrato internazionale in cui questo controllo non è previsto, collocandosi l’affidamento all’arbitro della decisione del tutto al di fuori di un ordinamento nazionale. [OSCURATO:PERSONA] di Procedura civile, anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006, che ne dispose l’abrogazione, conteneva una norma, l’art. 832 c.p.c. che era espressamente rubricata “arbitrato internazionale” ed individuava delle condizioni che la clausola convenzionale doveva rispettare perché ricorresse quella qualificazione. A seguito dell’abrogazione e nel quadro della nuova normativa introdotta dal cennato d.lgs., che ha dettato una norma, rubricata “rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria”, cioè l’art. 819-ter, si è posto il problema del se la qualificazione di tale rapporto, chiaramente espressa nel senso della competenza (per la previsione dell’istituto del regolamento di competenza), si estendesse all’ipotesi di arbitrato estero e di arbitrato internazionale. La risposta al quesito, attraverso un superamento della giurisprudenza precedente che costruiva la questione della sussistenza della “competenza” dell’arbitro estero e di quello internazionale nel senso di questione inerente al “merito”, con le relative conseguenze ai fini del mezzo di impugnazione esperibile ed anche circa la coerente esclusione della possibilità di esperimento del regolamento di giurisdizione, è stata data dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 24153 del 2013. Tale decisione, pur essendo massimata nel senso che In tema diarbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agliarbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato. , ha affermato, come si legge nella motivazione, principi che si sono risolti nel superamento della qualificazione nel senso di questione di merito della previsione di un arbitrato estero o internazionale ed ha incasellato la problematica dell’accertamento della sussistenza della sussistenza o meno della “competenza” ai sensi della clausola di arbitrato sia estero che internazionale nell’àmbito della questione di giurisdizione, espungendola dunque dal microsistema dell’art. 819- ter, applicabile all’arbitrato di diritto interno. Ne segue che la questione che davanti al giudice nazionale insorga circa l’inerenza della controversia ad una clausola di c.d. arbitrato internazionale si deve considerare come questione di giurisdizione, con la conseguenza che non solo può essere oggetto regolamento preventivo di giurisdizione, ma, ove decisa dal giudice di merito, deve considerarsi come decisione affermativa o negativa della giurisdizione. Ciò è tanto vero che vi sono state successive decisioni delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno trattato questioni di sussistenza o meno della “competenza” di arbitri internazionali. Con specifico riferimento ad una clausola arbitrale ICC con collegio arbitrale da costituirsi in Londra, si veda di recente Cass., Sez. Un., n. 26600 del 2024. Per una clausola arbitrale davanti la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ginevra (già Camera Arbitrale di Ginevra), si veda Cass., Sez. Un., n. 15713 del 2022. Per altra decisione di devoluzione alle [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], si veda Cass., Sez. Un., n. 14649 del 2017. Non è dubbio, dunque, che la questione della devoluzione della controversia all’[OSCURATO:PERSONA] secondo il [OSCURATO:PERSONA] della Camera di Commercio Internazionale ICC (con sede in Parigi, ancorché le parti non lo dicano), sollevata dalla qui resistente davanti al Tribunale di Milano abbia avuto la natura di questione di giurisdizione. 3. Può passarsi allo svolgimento della seconda considerazione, che è sollecitata dalla riferita espressa invocazione da parte delle ricorrenti del c.d. principio dell’apparenza come giustificativo della proposizione del presente regolamento di competenza. In base a tale principio il regolamento di competenza si dovrebbe considerare ammissibile se ed in quanto nella sentenza impugnata si potesse cogliere una qualche affermazione del tribunale milanese nel senso della qualificazione della sua decisione –evidentemente a torto - come risolutiva di una questione di competenza alla stregua dell’art. 819-terc.p.c. Le ricorrenti si sono limitate a sorreggere la loro prospettazione invocando due precedenti di questa Corte, ma essi non sono in alcun modo idonei allo scopo ed anzi giustificano la soluzione opposta, come si dirà. Ancor meno lo è, questa volta per mancanza di pertinenza con la questione sub iudice, non riguardando la decisione evocata un arbitrato internazionale (o estero), il precedente evocato dal P.G. Venendo ai precedenti invocati dalle ricorrenti, si rileva che Cass.n. 18182 del 2021 ha statuito che Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio, trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito (nella specie, la decisione, emessa erroneamente nella veste dell'ordinanza, con cui sono state dichiarate "improseguibili" domande dirette a far valere, nelle forme ordinarie, pretese creditorie soggette al regime del concorso fallimentare), occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento l'ammissibilità del proposto regolamento. ; a sua volta, Cass. n. 38587 del 2021 ha stabilito che Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento attinente alla questione di rito concernente la ripartizione degli affari tra sezione ordinaria e sezione fallimentare del medesimo tribunale, il quale, al di là dell'atecnico ed erroneo riferimento all' "incompetenza", non conteneva indici che inducessero, in maniera univoca, a ritenere che il giudice avesse qualificato, sia pure non correttamente, la questione sottopostagli in termini di "questione di competenza"). . Ebbene, proprio la corretta lettura di tali precedenti ed in particolare della prima, che venne pronunciata dalla soppressa Sesta Sezione nella speciale composizione che tabellarmente, nella sua vigenza, prevedeva la possibilità di comporre il Collegio con il Presidente della stessa Sezione ed i coordinatori delle varie sottosezioni (c.d. Sezioni Unite di Sesta), palesa che nella fattispecie del tutto erroneamente si invoca da parte delle ricorrenti il principio di apparenza. 4. Queste le ragioni. Il presupposto per l’operare del principio ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile è rappresentato – come suggeriscono gli stessi precedenti invocati - dalla circostanza che il giudice abbia qualificato, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, la questione decisa, solo così creandosi le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, in quanto detta qualificazione assegna alla decisione il valore da essa discendente. Ove, invece, essa manchi, si deve escludere la determinazione di un’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione. Ora, nel caso in esame risulta evidente dalla lettura della motivazione sopra riportata che il Tribunale non ha svolto alcuna affermazione espressa nel senso che la questione che ha risolto fosse da qualificare come questione di competenza. Pertanto, non ricorre l’ipotesi di qualificazione espressa della questione come di competenza. Si tratta di valutare se vi sia stata una qualificazione inequivoca, cioè desumibile non da affermazioni espresse evidenziatrici in via diretta di tale qualificazione, bensì in via indiretta, cioè attraverso evidenze linguistiche o di ragionamento del tessuto motivazionale implicanti ex necesse il convincimento del Tribunale che la questione risolvenda era di competenza e non di giurisdizione. La risposta dev’essere senza dubbio negativa. 4.1. Gli elementi da considerare sono i seguenti: a) a pagina 4 il Tribunale riferisce la difesa della qui resistente come eccipiente il difetto di competenza del Tribunale adito in ragione dell’esclusiva potestas iudicandidell’[OSCURATO:PERSONA] ; b) sempre nella stessa pagina dice fondata l’eccezione pregiudiziale di incompetenza ; c) a pag. 5 evoca le norme degli artt. 808 - quater che usa l’espressione “competenza arbitrale”, e 808-bis, cioè due norme che appartengono al regime dell’arbitrato di diritto interno, riguardo al quale si configura una questione di competenza; d) a pag. 6 evoca la previsione di cui all’art. 21.7 del [OSCURATO:PERSONA], la quale nell’attribuire al Tribunale di Milano e, dunque, al giudice nazionale, le eventuali controversie che non possono essere risolte mediante arbitrato , indica tale attribuzione con la parola “giurisdizione”; e) a pag. 7 il Tribunale ha dichiarato, come si è detto, la propria “incompetenza”, essendo competente a conoscere la domanda l’[OSCURATO:PERSONA] come da art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] , anche qui parlando di incompetenza e di competenza; f)in fine, il Tribunale ha adottato la sua decisione con sentenza. 4.2. Ebbene nessuno degli elementi indicati ed anche il loro apprezzamento cumulativo palesa che il Tribunale abbia inteso qualificare la questione risolta, sebbene in modo indiretto, ma tale da sottendere impegno decisionale qualificatorio, nel senso di questione di competenza stricto sensu. In particolare: 1a) l’affermazione sub a) riferisce il modo in cui la qui resistente aveva formulato la sua eccezione e dunque non sottende alcuna manifestazione di convincimento del Tribunale; 1b) la stessa considerazione merita l’elemento sub b , non solo perché riprende il modo in cui la resistente-convenuta aveva formulato l’eccezione, ma anche perché lo fa senza soffermarsi in alcun modo, nemmeno indiretto, sulla sua esattezza e, soprattutto, senza dire alcunché che evidenzi la ritenuta consapevole necessità di interloquire sull’esattezza della qualificazione, piuttosto che solo sul suo generico finalismo, quello di indurre a spogliarsi del giudizio; 1c) del tutto inidonea sempre a rivelare, sebbene indirettamente, un impegno motivazionale qualificatorio appare quanto indicato sub c) e ciò per l’assoluta mancanza di indici rivelatori specifici, essendosi trattato solo dell’adozione di un criterio di lettura della clausola del [OSCURATO:PERSONA], non senza doversi rilevare che – per la verità distaccandosi da quanto implicava la logica della citata S.U. n. 24153 del 2013, chiaramente sottraente l’arbitrato estero e l’arbitrato internazionale al disposto normativo dell’art. 819-ter c.p.c. - la pure citata S.U. n. 26600 del 2024 ha, invece, postulato, - sebbene sempre, come s’è detto, nella logica della questione di giurisdizione, un’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 819-ter c.p.c., il che palesa che il riferimento alle norme del sistema in cui si inserisce quella disposizione, quando parlano di competenza, com’è per l’art. 808-quater possono essere eventualmente invocate, ma senza alcuna incidenza sulla qualificazione della questione come di giurisdizione e, quindi, intendendosi il riferimento alla competenza in senso atecnico; 1c)quanto osservato in chiusura sub 1b) vale a rendere irrilevante l’evocazione delle norme che appartengono al regime dell’arbitrato di diritto interno; 1d)l’assoluta mancanza di qualsiasi presa di posizione da parte del Tribunale sulla evocata previsione di cui all’art. 21.7 del [OSCURATO:PERSONA], là dove, parlando di “giurisdizione” del Tribunale di Milano, evidentemente prevede ex necesse che le controversie che possono essere decise dall’[OSCURATO:PERSONA] siano decidibili perché attribuite alla sua giurisdizione, palesa che implicitamente il Tribunale di tanto ha avuto consapevolezza e non l’ha messo in alcun modo in discussione; 1e) tutti i rilievi svolti rendono assolutamente privi di valore indiretto quanto indicato sopra sub e). Assume, invece, valore, stavolta espressamente significativo del fatto che l’uso della terminologia relativa alla competenza da parte del Tribunale parametrata alle norme sull’arbitrato nel c.p.c. non sottende affatto una indiretta e meno che mai inequivoca qualificazione della questione come di competenza in senso tecnico, la circostanza evidenziata sopra sub f). Invero, poiché l’art. 279, primo comma, primo inciso del c.p.c. espressamente prevede che la questione “soltanto sulla competenza” sia decisa con ordinanza, assume valore confermativo che nell’adozione della forma della sentenza, ancorché abbia dichiarato l’incompetenza e la competenza dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha avuto piena consapevolezza di non stare decidendo una effettiva questione di competenza, ma una questione in effetti di giurisdizione. Tanto giustifica ulteriormente la conclusione che abbia adoperato la terminologia sulla competenza con un significato assolutamente atecnico, giustificato anche dall’uso frequente della stessa nella prassi per indicare l’attribuzione ad un arbitro internazionale o estero della decisione di una controversia. D’altro canto, e ciò non esorbita dal tema dell’apparenza, ma ha a che fare con essa, atteso che la valutazione della stessa deve farsi anche dal punto di vista di chi deve esercitare il diritto di impugnazione, si deve rilevare che le stesse ricorrenti, come riferiscono a pag. 8 del ricorso, nel giudizio davanti all’[OSCURATO:PERSONA] eccepirono il suo difetto di giurisdizione sulle domande introdotta alla qui resistente. 4. Il ricorso è dichiarato conclusivamente inammissibile perché la sentenza era appellabile, in quanto anche alla luce del principio dell’apparenza è una sentenza declinatoria di giurisdizione. Le spese possono essere compensate, atteso che l’esercizio del diritto di impugnazione è avvenuto invocando un’apparenza del tenore della decisione ed essa si è dovuta comunque esaminare, senza, peraltro, che la parte resistente sollevasse contestazioni sulla sua invocazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 11