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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23914/2026

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el Tribunale di Marsala,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 27 ottobre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Marsala haconvalidato l’arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione distupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e gli ha applicato lamisura della custodia cautelare in carcere.2.

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen.,per assenza della condizione di flagranza che poteva giustificare l’arresto.Nella memoria chiede l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.Il G.i.p. del Tribunale di Marsala ha ricostruito in fatto che, nel corso di un servizio dicontrasto del traffico di stupefacenti, i finanzieri avevano potuto notare un insolito viavai dipersone che entravano nel seminterrato del fabbricato ove abitava il ricorrente e ne uscivanocon lo stupefacente.

L’osservazione era durata alcuni giorni e aveva consentito di appurareche l’appartamento era protetto da un sistema di videosorveglianza nonché di vedetta.

Laperquisizione domiciliare aveva dato esito positivo per la presenza di crack, cocaina,hashish, marijuana, nonché di strumenti di confezionamento dello stupefacente.

Il soggettoche si alternava con [OSCURATO:PERSONA] nella sorveglianza era riuscito a far perdere le tracce.

Tuttavia,durante la perquisizione, erano arrivati altri acquirenti ed era sopraggiunto lo stesso Licariche era stato tratto in arresto.

Il G.i.p. ha dunque concluso che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non fossepresente al momento dell’accesso degli operanti nell’abitazione, perché era impegnato nelservizio di vedetta, tuttavia, la detenzione era ascrivibile anche a lui che abitava inquell’appartamento e aveva organizzato lo smercio della sostanza.

Nel ricorso percassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, invece, che non era a conoscenza di quanto stavaaccadendo nell’appartamento, perché era uscito per andare in tabaccheria, e ha precisatoche il quantitativo di stupefacente era modico alla luce dello studio ricognitivo effettuatodall’Ufficio per il processo della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione su 398decisioni di legittimità, aggiungendo inoltre che la somma di euro 200, inserita nella custodiadel cellulare, non era riconducibile all’attività di spaccio.

Si tratta di deduzioni generiche efattuali.Il G.i.p. ha accertato che lo spaccio è caduto sotto la diretta osservazione deglioperanti e ha correttamente osservato che l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione, al momentodell’accesso degli operanti, non ha escluso la flagranza.La detenzione contestata consiste in una condotta di carattere continuativo eperdurante nel tempo per cui il complesso delle circostanze evidenziate ha indubbiamenteintegrato la flagranza (Sez. 4, n. 31251 del 23/06/2023, Priore, non mass.; Sez. 4, n. 34332del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200 – 01; Sez. 6, n. 8015 del 11/12/2002, dep. 2003,Bangrazi, Rv. 223813).Il ricorrente si è allontanato solo temporaneamente, lasciando in casa il complice, edè tornato, a perquisizione ancora in corso.

Nello stesso frangente, altri acquirenti sonosopraggiunti.

Nessuna rilevanza è stata data, invece, al rinvenimento della somma di 200euro nella custodia del cellulare mentre l’affermazione contenuta in ricorso secondo cui ildenaro non era riconducibile allo spaccio è stata solo formalmente enunciata.E’ pacifico in giurisprudenza che la valutazione del giudice sulla legittimitàdell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui siè proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizionilegittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024,Sakjia, Rv. 285657 – 01 e Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392 – 01).Il ricorrente ha sollevato, poi, il tema della qualificazione del fatto dopo lo studiostatistico compiuto dall’Ufficio del processo e di cui vi è evidenza nella sentenza della Sez. 6,n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 – 01.Dopo tale sentenza, la Corte di cassazione ha ribadito in plurime occasioni che laqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non puòeffettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su uncampione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, perl'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivodegli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 –01), secondo i criteri dettati dalla sentenza a Sezioni Unite Murolo (n. 51063 del 27/09/2018,Rv. 274076 – 01).Nel caso in esame, il G.i.p. ha apprezzato l’esistenza dell’ impianto divideosorveglianza, la pluralità di sostanze commercializzate, l’organizzazione dell’attività dispaccio, la presenza del complice, il che ha consentito di giustificare l’arresto anche inprospettiva della qualificazione dei fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990.

Il ricorso non reca specifiche considerazioni sul punto e la motivazione è immune dacensure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Marsala,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 27 ottobre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Marsala haconvalidato l’arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione distupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e gli ha applicato lamisura della custodia cautelare in carcere.2. Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen.,per assenza della condizione di flagranza che poteva giustificare l’arresto.Nella memoria chiede l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Il G.i.p. del Tribunale di Marsala ha ricostruito in fatto che, nel corso di un servizio dicontrasto del traffico di stupefacenti, i finanzieri avevano potuto notare un insolito viavai dipersone che entravano nel seminterrato del fabbricato ove abitava il ricorrente e ne uscivanocon lo stupefacente. L’osservazione era durata alcuni giorni e aveva consentito di appurareche l’appartamento era protetto da un sistema di videosorveglianza nonché di vedetta. Laperquisizione domiciliare aveva dato esito positivo per la presenza di crack, cocaina,hashish, marijuana, nonché di strumenti di confezionamento dello stupefacente. Il soggettoche si alternava con [OSCURATO:PERSONA] nella sorveglianza era riuscito a far perdere le tracce. Tuttavia,durante la perquisizione, erano arrivati altri acquirenti ed era sopraggiunto lo stesso Licariche era stato tratto in arresto. Il G.i.p. ha dunque concluso che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non fossepresente al momento dell’accesso degli operanti nell’abitazione, perché era impegnato nelservizio di vedetta, tuttavia, la detenzione era ascrivibile anche a lui che abitava inquell’appartamento e aveva organizzato lo smercio della sostanza. Nel ricorso percassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, invece, che non era a conoscenza di quanto stavaaccadendo nell’appartamento, perché era uscito per andare in tabaccheria, e ha precisatoche il quantitativo di stupefacente era modico alla luce dello studio ricognitivo effettuatodall’Ufficio per il processo della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione su 398decisioni di legittimità, aggiungendo inoltre che la somma di euro 200, inserita nella custodiadel cellulare, non era riconducibile all’attività di spaccio. Si tratta di deduzioni generiche efattuali.Il G.i.p. ha accertato che lo spaccio è caduto sotto la diretta osservazione deglioperanti e ha correttamente osservato che l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione, al momentodell’accesso degli operanti, non ha escluso la flagranza.La detenzione contestata consiste in una condotta di carattere continuativo eperdurante nel tempo per cui il complesso delle circostanze evidenziate ha indubbiamenteintegrato la flagranza (Sez. 4, n. 31251 del 23/06/2023, Priore, non mass.; Sez. 4, n. 34332del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200 – 01; Sez. 6, n. 8015 del 11/12/2002, dep. 2003,Bangrazi, Rv. 223813).Il ricorrente si è allontanato solo temporaneamente, lasciando in casa il complice, edè tornato, a perquisizione ancora in corso. Nello stesso frangente, altri acquirenti sonosopraggiunti. Nessuna rilevanza è stata data, invece, al rinvenimento della somma di 200euro nella custodia del cellulare mentre l’affermazione contenuta in ricorso secondo cui ildenaro non era riconducibile allo spaccio è stata solo formalmente enunciata.E’ pacifico in giurisprudenza che la valutazione del giudice sulla legittimitàdell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui siè proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizionilegittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024,Sakjia, Rv. 285657 – 01 e Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392 – 01).Il ricorrente ha sollevato, poi, il tema della qualificazione del fatto dopo lo studiostatistico compiuto dall’Ufficio del processo e di cui vi è evidenza nella sentenza della Sez. 6,n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 – 01.Dopo tale sentenza, la Corte di cassazione ha ribadito in plurime occasioni che laqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non puòeffettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su uncampione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, perl'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivodegli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 –01), secondo i criteri dettati dalla sentenza a Sezioni Unite Murolo (n. 51063 del 27/09/2018,Rv. 274076 – 01).Nel caso in esame, il G.i.p. ha apprezzato l’esistenza dell’ impianto divideosorveglianza, la pluralità di sostanze commercializzate, l’organizzazione dell’attività dispaccio, la presenza del complice, il che ha consentito di giustificare l’arresto anche inprospettiva della qualificazione dei fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990. Il ricorso non reca specifiche considerazioni sul punto e la motivazione è immune dacensure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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