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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22588/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17230-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 22/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo formale dell'Ufficio ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ad un credito d'imposta indicato nel modello unico del 2013 come credito dell'anno precedente, la cui individuazione nella dichiarazione del 2012 era stata omessa; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato) allegando errori, di diritto o di fatto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, in quanto la dichiarazione dei redditi costituisce mera dichiarazione di scienza.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria con la quale evidenziava di aver proposto ricorso avverso il diniego della definizione agevolata, nei confronti del quale l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

In effetti, la direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate si era espressa per il diniego della definizione agevolata Ric. 2018 n. 17230 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- della controversia tributaria in quanto la cartella di pagamento n. 21 2016 00035792 23 (2012) costituiva atto di mera riscossione relativa al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d'imposta, per il quale la dichiarazione risulta omessa e concludeva facendo istanza affinché fosse fissata l'udienza di discussione.

Con ordinanza interlocutoria n. 10099 del 29 marzo 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per una nuova proposta, a seguito della quale risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'artt. 2, comma 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che il contribuente potesse emendare la sua dichiarazione dei redditi pur trattandosi non di una mera dichiarazione di scienza ma di una dichiarazione di volontà soggetta a termini decadenziali in quanto l'indicazione nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi è volta a mutare la base imponibile e contestualmente a inserirvi il credito d'imposta e la stessa Cass S.U. n. 13378 del 2016, citata dalla sentenza impugnata precisa che il principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze.

Con l'unico articolato motivo di impugnazione sviluppato in tre paragrafi avverso il diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, la parte contribuente lamenta: Ric. 2018 n. 17230 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -3- innanzitutto, l'illegittimità del diniego della definizione agevolata, perché in contrasto con l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 in quanto l'atto (nella specie, cartella di pagamento) riveste la natura di atto impositivo; inoltre, l'infondatezza del diniego poiché contrastante con le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 10 aprile 2019 e n. 48/E del 24 ottobre 2011; infine, che il paragrafo

4.2. della circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, posto a fondamento del diniego, oltre ad essere inconferente rispetto alla controversia di cui si discute, è stato dichiarato contra ius dalla Corte di Cassazione.

In primo luogo va affermato, in punto di ammissibilità di quest'ultimo ricorso, che, pendendo il giudizio al quale è riferita l'istanza di definizione agevolata della lite presso questa Suprema Corte, tale ricorso va proposto dinanzi ad essa nelle forme proprie del ricorso per Cassazione (Cass.

S.U. n. 18298 del 2021).

Occorre prioritariamente affrontare il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso il diniego di definizione agevolata delle controversie, in quanto il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame del ricorso dell'Agenzia delle entrate.

Le censure proposte dalla parte contribuente, che possono essere affrontate congiuntamente in quanto ruotano intorno alla doglianza relativa alla ritenuta illegittimità del diniego della definizione agevolata, sono fondate.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del Ric. 2018 n. 17230 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -4- 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass.

S.U. n. 18298 del 2021).

Nella specie la cartella di pagamento costituisce il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente ed è stata emessa proprio a seguito di accertamento formale dell'Agenzia delle entrate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ad un credito d'imposta indicato nel modello unico del 2013 come credito dell'anno precedente, la cui indicazione nella dichiarazione del 2012 era stata omessa.

Va pertanto accolto il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, sul rilievo, peraltro neppure contestato, che la predetta società ha adempiuto correttamente agli adempimenti prescritti dall'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018.

Il giudizio sul ricorso principale, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, va invece dichiarato estinto, in ragione dell'accoglimento del suddetto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia.

Pertanto, va accolto il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, mentre il giudizio sul ricorso principale va dichiarato estinto.

Le spese di tale giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate mentre quelle del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 17230 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -5- accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia e compensa le spese tra le parti.

Dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso la cartella di pagamento e pone le spese di tale giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17230-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 22/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo formale dell'Ufficio ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ad un credito d'imposta indicato nel modello unico del 2013 come credito dell'anno precedente, la cui individuazione nella dichiarazione del 2012 era stata omessa; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato) allegando errori, di diritto o di fatto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, in quanto la dichiarazione dei redditi costituisce mera dichiarazione di scienza. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria con la quale evidenziava di aver proposto ricorso avverso il diniego della definizione agevolata, nei confronti del quale l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. In effetti, la direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate si era espressa per il diniego della definizione agevolata Ric. 2018 n. 17230 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- della controversia tributaria in quanto la cartella di pagamento n. 21 2016 00035792 23 (2012) costituiva atto di mera riscossione relativa al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d'imposta, per il quale la dichiarazione risulta omessa e concludeva facendo istanza affinché fosse fissata l'udienza di discussione. Con ordinanza interlocutoria n. 10099 del 29 marzo 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per una nuova proposta, a seguito della quale risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'artt. 2, comma 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che il contribuente potesse emendare la sua dichiarazione dei redditi pur trattandosi non di una mera dichiarazione di scienza ma di una dichiarazione di volontà soggetta a termini decadenziali in quanto l'indicazione nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi è volta a mutare la base imponibile e contestualmente a inserirvi il credito d'imposta e la stessa Cass S.U. n. 13378 del 2016, citata dalla sentenza impugnata precisa che il principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze. Con l'unico articolato motivo di impugnazione sviluppato in tre paragrafi avverso il diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, la parte contribuente lamenta: Ric. 2018 n. 17230 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- innanzitutto, l'illegittimità del diniego della definizione agevolata, perché in contrasto con l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 in quanto l'atto (nella specie, cartella di pagamento) riveste la natura di atto impositivo; inoltre, l'infondatezza del diniego poiché contrastante con le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 10 aprile 2019 e n. 48/E del 24 ottobre 2011; infine, che il paragrafo 4.2. della circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, posto a fondamento del diniego, oltre ad essere inconferente rispetto alla controversia di cui si discute, è stato dichiarato contra ius dalla Corte di Cassazione. In primo luogo va affermato, in punto di ammissibilità di quest'ultimo ricorso, che, pendendo il giudizio al quale è riferita l'istanza di definizione agevolata della lite presso questa Suprema Corte, tale ricorso va proposto dinanzi ad essa nelle forme proprie del ricorso per Cassazione (Cass. S.U. n. 18298 del 2021). Occorre prioritariamente affrontare il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso il diniego di definizione agevolata delle controversie, in quanto il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Le censure proposte dalla parte contribuente, che possono essere affrontate congiuntamente in quanto ruotano intorno alla doglianza relativa alla ritenuta illegittimità del diniego della definizione agevolata, sono fondate. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del Ric. 2018 n. 17230 sez. MT - ud. 25-05-2022 -4- 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. S.U. n. 18298 del 2021). Nella specie la cartella di pagamento costituisce il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente ed è stata emessa proprio a seguito di accertamento formale dell'Agenzia delle entrate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ad un credito d'imposta indicato nel modello unico del 2013 come credito dell'anno precedente, la cui indicazione nella dichiarazione del 2012 era stata omessa. Va pertanto accolto il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, sul rilievo, peraltro neppure contestato, che la predetta società ha adempiuto correttamente agli adempimenti prescritti dall'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. Il giudizio sul ricorso principale, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, va invece dichiarato estinto, in ragione dell'accoglimento del suddetto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia. Pertanto, va accolto il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, mentre il giudizio sul ricorso principale va dichiarato estinto. Le spese di tale giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate mentre quelle del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in materia. P.Q.M. Ric. 2018 n. 17230 sez. MT - ud. 25-05-2022 -5- accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia e compensa le spese tra le parti. Dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso la cartella di pagamento e pone le spese di tale giud
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