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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31734/2025

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati in concorso di cui agli artt. 61, n. 7), 110, 624, 625, comma 1, nn. 4) e 5), 648, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di ricettazione - è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, in conformità al quadro probatorio esistente, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); Considerato che il terzo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alla contestata circostanza aggravante della destrezza - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione dell'aggravante contestata, avendo commesso i ricorrenti i gesti furtivi con rapidità ed elusività dei gesti ( S.U. n.34090 del 27/04/17, Quarticelli).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati in concorso di cui agli artt. 61, n. 7), 110, 624, 625, comma 1, nn. 4) e 5), 648, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di ricettazione - è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, in conformità al quadro probatorio esistente, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); Considerato che il terzo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alla contestata circostanza aggravante della destrezza - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione dell'aggravante contestata, avendo commesso i ricorrenti i gesti furtivi con rapidità ed elusività dei gesti ( S.U. n.34090 del 27/04/17, Quarticelli). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 31734/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris