CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2024
Cassazione n. 35171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena residua,pari adanni tre e giorni venti direclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministerodi Palermo il 17/07/2024, ed ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta delle istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà, in ragione del fatto che l’istante si trova in regime di detenzione domiciliare ex legge 199 del 2010. Il rigetto della più ampia misura richiesta si fonda sulla «mancata progressione della misura cui è attualmente sottoposto come si evince dalla relazione dell’Uepe in atti», e nel richiamo a precedente provvedimento reiettivo del 04/04/2024. 2.[OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La motivazione resa dal Tribunale è apparente e apodittica, ed è viziata da un’inesatta interpretazione dell’art. 47 ord. pen. e da un manifesto vizio di motivazione. In maniera illogica e contraddittoria il Tribunale, dopo avere enumerato gli indici positivi emergenti dalle informazioni assunte, in particolare dalla relazione dell’UEPE e dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Palermo, attestanti il percorso risocializzante intrapreso dal condannato, privo di elementi negativi, è purtuttavia pervenuto al rigetto dell’istanza, in considerazione dell’ammissione del prevenuto, medio tempore, alla detenzione domiciliare ex legge 199 del 2010. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato: la base argomentativa offerta dal Tribunale di sorveglianza al provvedimento di rigetto evidenzia, invero, il lamentato profilo d’illogicità e non è adeguatamente radicata nelle risultanze del procedimento. 2. Giova ricordare come, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3.Degli esposti principi il Giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, avendo reso una motivazione carente e manifestamente illogica in ordine all’assenza dei presupposti per l’accesso alla più ampia misura richiesta. Il Tribunale ha effettuato, per fondare il giudizio reiettivo, un acritico, e per nulla argomentato, richiamo ad un precedente provvedimento di rigetto del 04/04/2024, omettendo tuttavia di confrontare le conclusioni ivi assunte con le più recentiacquisizioni istruttorie. Si legge, in particolare, nel medesimo provvedimento impugnato come il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Palermo, con nota del 29/03/2025, avesse riferito che il prevenuto non è inserito in ambienti criminali, che prospetta attività di volontariato, e che il domicilio del coniuge è idoneo. Anche la relazione dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – del pari riportata in seno all’ordinanza -, risulta del tutto positiva, dando atto dei costanti rapporti intrattenuti dal detenuto con l’operatrice di riferimento in costanza di detenzione domiciliare, del buon rapporto instaurato con la moglie, e della sua volontà di non ricadere nel reato. Nel caso di specie, l’analisi dei comportamenti recenti è stata quindi del tutto sottovalutata, e l’affermazione del Tribunale circa la «mancata progressione della misura cui è attualmente sottoposto» risulta sostanzialmente apodittica e disancorata dai dati istruttori più recenti acquisiti agli atti, che danno atto dell’avvio di un processo di risocializzazione del detenuto. 4. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata perché il Tribunale di sorveglianza, nel rispetto dei principi di diritto richiamati, provveda a rinnovare la valutazione dell’istanza del detenuto. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con