CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 dicembre 2021
Cassazione n. 41646/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] N 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 14285/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 290/2021 Numero sezionale 11142/2021 Numero di raccolta generale 41646/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si fonda su un motivo di ricorso con il quale si censura la decisione del Tribunale di compensare le spese ricor- rendo le gravi ed eccezionali ragioni che la Corte Costituzionale ha indicato nell’accogliere la questione di costituzionalità del ter- zo comma dell’art. 92 c.p.c. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il Tribunale ha motivato il ricor- rere delle suddette ragioni nel fatto che l’infrazione contestata era stata commessa e l’accoglimento della domanda era stato determinato dalla sussistenza di un’ipotesi di errore scusabile per l’incertezza che si era determinata in ordine alla creazione o ri- pristino di una corsia preferenziale. Le suddette ragioni possono rientrare nel concetto di assolu- ta incertezza nella soluzione della questione trattata che giustifi- ca la compensazione. Nel caso di specie l’assoluta incertezza ri- guardava con giudizio insindacabile da questa Corte l’applicabilità dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 alla fattispecie. In sostanza si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 290/2021 Numero sezionale 11142/2021 Numero di raccolta generale 41646/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della que- stione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espres- samente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019)». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite oltre al ricorrente. 5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P