CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 1987
Cassazione n. 46633/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 31/10/1987 avverso l'ordinanza del 19/07/2021 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina dello scorso 19 luglio, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con ordinanza dell'8 giugno precedente, per la detenzione ed il trasporto di 1,178 chilogrammi di cocaina. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Sotto il primo profilo, l'ordinanza consisterebbe di asserzioni generiche, scollegate dal dato probatorio, dal quale emergerebbe, invece, un ruolo di semplice corriere di esso ricorrente. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale avrebbe omesso la necessaria valutazione di adeguatezza di misure meno afflittive, a cominciare dagli arresti domiciliari con controllo elettronico. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, perché le relative doglianze sono aspecifiche nonché tese ad una valutazione di merito, non consentita in questa sede, in cui il sindacato deve limitarsi alla verifica della complessiva tenuta logica della motivazione. E, sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si sottrae a censure. Il Tribunale, infatti, ha giustificato il pericolo di recidiva sulla base della gravità oggettiva del fatto e del collegamento dell'imputato con contesti criminali più ampi, che da tale vicenda si ricava: profili, questi, entrambi difficilmente discutibili e che, comunque, non sono specificamente e criticamente avversati dal ricorso. Ed anche in punto, poi, di esclusiva adeguatezza del carcere, l'argomentare del Tribunale si presenta ampiamente plausibile, avendo quei giudici osservato che l'inserimento dell'indagato in contesti illegali più ampi ed organizzati gli consentirebbe, pur se ristretto in casa, di offrire anche apporti di diversa natura rispetto a quello del corriere; ed altresì che, essendo state rinvenute presso la sua abitazione poca sostanza stupefacente ma consistente sostanza "da taglio", se ne deve desumere che egli avesse allestito proprio in casa la "base logistica" dei suoi traffici illegali. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso