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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17691/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3447/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90, con un secondo motivo erronea applicazione dell'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 e con un terzo motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il terzo afferisce al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sul rilievo che le modalità della condotta, come accertate dai verbalizzanti, indu- cono a pensare che, nel caso di specie, non si sia di fronte ad una detenzione di minima importanza. [OSCURATO:PERSONA] - osserva la Corte territoriale- nel breve arco temporale oggetto di indagine, effettuava numerose cessioni a favore di diversi soggetti così da dovere concludere che egli fosse inserito in un contesto delinquenziale non occasionale e che avesse attivato una organizzata attività di spaccio da cui traeva le sue fonti di guadagno.

E ciò porta i giudici di appello a concludere che la cessione dello stu- pefacente veniva effettuata dall'imputato con professionalità, organizzazione di mezzi, anche se rudimentali, e continuità, tutte condizioni incompatibili con la fat- tispecie di lieve entità.

La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto N. 3447/2022 R.G. di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, dal tessuto mo- tivazionale, la condanna è intervenuta per il reato di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90 e il richiamo al primo comma è solo per relationem, come fa peraltro lo stesso quarto comma.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confutato le argomentazioni difensive poste a sostegno della richiesta di concessione di circostanze attenuanti generiche, a cominciare dall'ampia confessione resa dallo Stagno e dall'occasionalità della condotta.

In relazione a quest'ultimo aspetto per la Corte territoriale va evidenziato che in un brevissimo arco temporale la PG accertava numerose attività di spaccio da parte dell'imputato e che quest'ultimo non ha mostrato segni di effettiva resipi- scenza, atteso che si è limitato ad ammettere fatti che incontrovertibilmente erano a lui riconducibili con la conseguenza che l'intervenuta confessione appare frutto di una ponderata scelta diretta ad ottenere eventuali benefici più che il frutto di un effettivo ravvedimento.N. 3447/2022 R.G.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C r‘siglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3447/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90, con un secondo motivo erronea applicazione dell'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 e con un terzo motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il terzo afferisce al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sul rilievo che le modalità della condotta, come accertate dai verbalizzanti, indu- cono a pensare che, nel caso di specie, non si sia di fronte ad una detenzione di minima importanza. [OSCURATO:PERSONA] - osserva la Corte territoriale- nel breve arco temporale oggetto di indagine, effettuava numerose cessioni a favore di diversi soggetti così da dovere concludere che egli fosse inserito in un contesto delinquenziale non occasionale e che avesse attivato una organizzata attività di spaccio da cui traeva le sue fonti di guadagno. E ciò porta i giudici di appello a concludere che la cessione dello stu- pefacente veniva effettuata dall'imputato con professionalità, organizzazione di mezzi, anche se rudimentali, e continuità, tutte condizioni incompatibili con la fat- tispecie di lieve entità. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto N. 3447/2022 R.G. di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, dal tessuto mo- tivazionale, la condanna è intervenuta per il reato di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90 e il richiamo al primo comma è solo per relationem, come fa peraltro lo stesso quarto comma. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confutato le argomentazioni difensive poste a sostegno della richiesta di concessione di circostanze attenuanti generiche, a cominciare dall'ampia confessione resa dallo Stagno e dall'occasionalità della condotta. In relazione a quest'ultimo aspetto per la Corte territoriale va evidenziato che in un brevissimo arco temporale la PG accertava numerose attività di spaccio da parte dell'imputato e che quest'ultimo non ha mostrato segni di effettiva resipi- scenza, atteso che si è limitato ad ammettere fatti che incontrovertibilmente erano a lui riconducibili con la conseguenza che l'intervenuta confessione appare frutto di una ponderata scelta diretta ad ottenere eventuali benefici più che il frutto di un effettivo ravvedimento.N. 3447/2022 R.G. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C r‘siglie
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