CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 02587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13769/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (di seguito R.T.I.) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE (subentrante a titolo universale ex art. 1 d. l. 193 del 22.10.2016, conv. in L. 225/2016), [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn.5401/2020 depositata il 12/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13769/2021 Numero sezionale 229/2026 Numero di raccolta generale 2587/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’infondatezza anche dei ricorsi incidentali, per compensare le spese di lite. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 31/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13769/2021 Numero sezionale 229/2026 Numero di raccolta generale 2587/2026 Data pubblicazione 06/02/2026