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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34426/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile e del difensore dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 dicembre 2018 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. condannandolo alla pena di 300 euro di ammenda.

La prova della responsabilità penale dell'imputato è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di essere stata alle dipendenze di Cafaccioli, presso il suo biscottificio, per circa un anno.

Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni della lavoratrice questa aveva ricevuto una serie di telefonate anonime dal contenuto molesto.

Il chiamante aveva la voce camuffata ma, ciò nonostante, la Papa era stata in grado di identificare l'imputato come il relativo autore, circostanza confermata dall'acquisizione dei tabulati telefonici di interesse.

Le dichiarazioni della persona offesa sono state, peraltro, riscontrate da quelle rese da altri testi, fra i quali il figlio dell'imputato.

Il Tribunale ha quindi pronunciato la decisione di condanna anche ai fini civili.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto atto di appello, qualificato dalla Corte di appello di Catanzaro come ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] articolato tre motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza in quanto non preceduta dall'esame dell'imputato che, disposto all'udienza del 17 marzo 2015, non era stato espletato.

2.2. Con il secondo motivo ha svolto una serie di argomentazioni alla luce delle quali ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Ha ripercorso le dichiarazioni della persona offesa e le ulteriori acquisizioni istruttorie del dibattimento di primo grado illustrando le ragioni per le quali le prime non potevano ritenersi idonee a supportare l'affermazione di penale responsabilità, essendo state, peraltro, animate da una volontà di vendetta nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Anche gli elementi di riscontro individuati dal giudice di merito non potevano ritenersi tali da confermare le dichiarazioni della Papa, anche perché contraddittorie e frutto, anch'esse, di un intento vendicativo nei confronti dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione della contravvenzione alla data del 24 febbraio 2019, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna oggetto di impugnazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

Il difensore dell'imputato e quello della parte civile hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Alla luce della disposta conversione dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado di condanna alla sola pena dell'ammenda, l'impugnazione deve essere esaminata come ricorso per cassazione.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato.

La prospettazione del ricorrente è stata formulata senza osservare il principio di autosufficienza del ricorso in ordine al fatto che il mezzo istruttorio asseritamente omesso fosse stato chiesto ed effettivamente ammesso dal giudice.

Inoltre, deve trovare applicazione il costante principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni» (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233179; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253459).

Rileva, altresì, il principio di diritto secondo cui «l'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsonlini, Rv. 275909).

Infine, non vedendosi in materia di nullità assoluta, il vizio, semmai, avrebbe dovuto essere eccepito immediatamente dopo il provvedimento con il quale era stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Non risulta, tuttavia, che tale onere sia stato assolto.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, lungi dal prospettare vizi deducibili in sede di legittimità, contiene una richiesta di totale rilettura nel merito delle risultanze istruttorie.

D'altra parte, proprio in esordio della illustrazione della censura, lo stesso ricorrente ha premesso che la stessa riguarda proprio gli elementi fattuali (pag. 3 del ricorso: «passando all'esame della vicenda nel merito...»).

In linea generale, va, inoltre, ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

Nell'illustrazione del motivo, il ricorrente ha proposto una ricostruzione del fatto diversa da quella riprodotta nella sentenza impugnata.

Ha ripercorso il contenuto dell'escussione dibattimentale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], segnalandone i profili di inattendibilità alla luce delle dichiarazioni degli altri testimoni e dei rapporti personali tra la stessa ed altri soggetti appartenenti al suo nucleo familiare o, comunque, a lei legati da rapporti di parentela o affinità.

Proprio alla luce di tali rilevate incongruenze, il ricorrente ha operato una diversa ricostruzione dei fatti (in tal senso, espressamente, il passaggio del ricorso a pag. 5) avanzando la tesi che la denuncia della vittima sia stata presentata con l'intento di vendicarsi dell'imputato.

Analoghi dubbi e incongruenze sono stati sollevati con riguardo alle dichiarazioni di altri testi, pure ritenuti attendibili dal giudice di primo grado (su tutti [OSCURATO:PERSONA]).

Si tratta di profili che esulano dall'ambito dei motivi suscettibili di essere sottoposti allo scrutinio di questa Corte di legittimità afferendo, all'evidenza, alla ricostruzione del fatto.

5. L'inammissibilità dei motivi sin qui illustrati determina la medesima decisione anche con riguardo al terzo motivo che riguarda l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato.

L'estinzione si sarebbe verificata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ma l'inammissibilità dei motivi che precedono impedisce di adottare la declaratoria di estinzione sollecitata dal ricorrente.

Sul punto si richiama il risalente e consolidato principio affermato da secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; conforme, fra le molte, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in comples

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile e del difensore dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2018 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. condannandolo alla pena di 300 euro di ammenda. La prova della responsabilità penale dell'imputato è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di essere stata alle dipendenze di Cafaccioli, presso il suo biscottificio, per circa un anno. Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni della lavoratrice questa aveva ricevuto una serie di telefonate anonime dal contenuto molesto. Il chiamante aveva la voce camuffata ma, ciò nonostante, la Papa era stata in grado di identificare l'imputato come il relativo autore, circostanza confermata dall'acquisizione dei tabulati telefonici di interesse. Le dichiarazioni della persona offesa sono state, peraltro, riscontrate da quelle rese da altri testi, fra i quali il figlio dell'imputato. Il Tribunale ha quindi pronunciato la decisione di condanna anche ai fini civili. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto atto di appello, qualificato dalla Corte di appello di Catanzaro come ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] articolato tre motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza in quanto non preceduta dall'esame dell'imputato che, disposto all'udienza del 17 marzo 2015, non era stato espletato. 2.2. Con il secondo motivo ha svolto una serie di argomentazioni alla luce delle quali ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. Ha ripercorso le dichiarazioni della persona offesa e le ulteriori acquisizioni istruttorie del dibattimento di primo grado illustrando le ragioni per le quali le prime non potevano ritenersi idonee a supportare l'affermazione di penale responsabilità, essendo state, peraltro, animate da una volontà di vendetta nei confronti dell'ex datore di lavoro. Anche gli elementi di riscontro individuati dal giudice di merito non potevano ritenersi tali da confermare le dichiarazioni della Papa, anche perché contraddittorie e frutto, anch'esse, di un intento vendicativo nei confronti dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione della contravvenzione alla data del 24 febbraio 2019, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna oggetto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. Il difensore dell'imputato e quello della parte civile hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Alla luce della disposta conversione dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado di condanna alla sola pena dell'ammenda, l'impugnazione deve essere esaminata come ricorso per cassazione. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. La prospettazione del ricorrente è stata formulata senza osservare il principio di autosufficienza del ricorso in ordine al fatto che il mezzo istruttorio asseritamente omesso fosse stato chiesto ed effettivamente ammesso dal giudice. Inoltre, deve trovare applicazione il costante principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni» (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233179; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253459). Rileva, altresì, il principio di diritto secondo cui «l'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsonlini, Rv. 275909). Infine, non vedendosi in materia di nullità assoluta, il vizio, semmai, avrebbe dovuto essere eccepito immediatamente dopo il provvedimento con il quale era stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale. Non risulta, tuttavia, che tale onere sia stato assolto. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, lungi dal prospettare vizi deducibili in sede di legittimità, contiene una richiesta di totale rilettura nel merito delle risultanze istruttorie. D'altra parte, proprio in esordio della illustrazione della censura, lo stesso ricorrente ha premesso che la stessa riguarda proprio gli elementi fattuali (pag. 3 del ricorso: «passando all'esame della vicenda nel merito...»). In linea generale, va, inoltre, ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Nell'illustrazione del motivo, il ricorrente ha proposto una ricostruzione del fatto diversa da quella riprodotta nella sentenza impugnata. Ha ripercorso il contenuto dell'escussione dibattimentale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], segnalandone i profili di inattendibilità alla luce delle dichiarazioni degli altri testimoni e dei rapporti personali tra la stessa ed altri soggetti appartenenti al suo nucleo familiare o, comunque, a lei legati da rapporti di parentela o affinità. Proprio alla luce di tali rilevate incongruenze, il ricorrente ha operato una diversa ricostruzione dei fatti (in tal senso, espressamente, il passaggio del ricorso a pag. 5) avanzando la tesi che la denuncia della vittima sia stata presentata con l'intento di vendicarsi dell'imputato. Analoghi dubbi e incongruenze sono stati sollevati con riguardo alle dichiarazioni di altri testi, pure ritenuti attendibili dal giudice di primo grado (su tutti [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di profili che esulano dall'ambito dei motivi suscettibili di essere sottoposti allo scrutinio di questa Corte di legittimità afferendo, all'evidenza, alla ricostruzione del fatto. 5. L'inammissibilità dei motivi sin qui illustrati determina la medesima decisione anche con riguardo al terzo motivo che riguarda l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato. L'estinzione si sarebbe verificata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ma l'inammissibilità dei motivi che precedono impedisce di adottare la declaratoria di estinzione sollecitata dal ricorrente. Sul punto si richiama il risalente e consolidato principio affermato da secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; conforme, fra le molte, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in comples
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