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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 35192/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NJUMI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 17 aprile 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXX in relazione a tre reati di rapina aggravata ex art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capi 1, 2 e 3 della rubrica delle imputazioni) nonché di violazione della legge sulle armi ex art. 4 l. 110/1975 (capo 4) consumati tra il 2 maggio 2023 ed il 28 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 62 n. 6 cod. pen., non avendo la Corte di appello riconosciuta l’applicazione dell’invocata circostanza attenuante nonostante che la difesa avesse depositato le dichiarazioni di avvenuto risarcimento del danno da parte dei titolari di due degli esercizi commerciali rapinati.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello con motivazione congrua evidenziato di non poter riconoscere all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. atteso che il XXXXXXX risulta avere risarcito solo una delle voci di danno e a solo due delle tre vittime dei reati predatori; che la decisione della Corte di appello è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale «Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NJUMI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 17 aprile 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXX in relazione a tre reati di rapina aggravata ex art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capi 1, 2 e 3 della rubrica delle imputazioni) nonché di violazione della legge sulle armi ex art. 4 l. 110/1975 (capo 4) consumati tra il 2 maggio 2023 ed il 28 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 62 n. 6 cod. pen., non avendo la Corte di appello riconosciuta l’applicazione dell’invocata circostanza attenuante nonostante che la difesa avesse depositato le dichiarazioni di avvenuto risarcimento del danno da parte dei titolari di due degli esercizi commerciali rapinati. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello con motivazione congrua evidenziato di non poter riconoscere all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. atteso che il XXXXXXX risulta avere risarcito solo una delle voci di danno e a solo due delle tre vittime dei reati predatori; che la decisione della Corte di appello è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale «Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 35192/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris