CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 04955/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente alle censure difensive, come ha correttamente rilevato la Corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata, la norma incriminatrice intende proteggere non tanto il singolo acquirente da un eventuale acquisto ingannevole, quanto la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei consumatori nella veridicità dei marchi immessi nel mercato, di modo che non ricorrerà l'ipotesi - invocata dalla difesa - del reato impossibile, ma sarà sempre applicabile l'art. 474 cod. pen. anche qualora la contraffazione sia grossolana e, dunque, riconoscibile da un eventuale acquirente; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005 (il c.d. "acquisto di merce contraffatta), è manifestamente infondato poiché denuncia violazione di legge sostanziale palesemente smentita dagli atti processuali; che, contrariamente alle censure difensive, secondo cui mancherebbe la prova della detenzione della merce ai fini di vendita - potendosi così escludere l'operatività degli artt. 474-648 cod. pen. - rientrando l'ipotesi in un mero illecito amministrativo, dalla lettura degli atti processuali emerge invece che l'imputato custodisse una elevata quantità di prodotti contraffatti, divisi in buste di cellophane e ben disposti in uno scantinato, elementi questi tali da ritenere inequivocabilmente provata la loro destinazione alla vendita (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata); Quanto alla prova dell'elemento soggettivo, il dolo dell'imputato è stato ragionevolmente desunto dalla mancata spiegazione sulla provenienza di detti beni, circostanza che, come da consolidata giurisprudenza, è sufficiente a provarne la colpevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713- 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; infatti, la difesa omette di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di appello (pagg. 7-8) il quale, nel rigettare la richiesta, valorizza prevalentemente le gravità della condotta valutata in relazione alla grande quantità di marchi contraffatti e il danno arrecato, da intendersi non come pregiudizio economico per le aziende titolari dei marchi registrati, ma nei confronti del legittimo affidamento dei cittadini, minato dall'immissione nel mercato di un'ampia moltitudine di prodotti falsi, secondo una valutazione di merito non illogica e, dunque, non censurabile in questa sede; Considerata l'impossibilità di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione, esclusa correttamente dalla Corte di Appello in ragione delle plurime cause di sospensione indicate a pagina 3, maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente il giorno 05/01/2026 che, oltre a non aggiungere argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, è altresì tardiva perché depositata in violazione'del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod, proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]