CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 34809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 10 marzo 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Modena del 31 maggio 2022, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina ed altro allo stesso ascritti la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 7, giorni 25 di reclusione ed C 1330,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to Cristofori, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. ed al giudizio di comparazione effettuato a seguito della concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. Ed invero, va rammentato come, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione .della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso di specie il ricorso risulta avanzato per motivi o rinunciati (la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. esclusa dalla valutazione operata dalle parti), ovvero non integranti alcuna illegalità delle pena inflitta. Ed invero, correttamente il giudice di appello ha stabilito la pena base avuto riguardo alla sanzione prevista per la rapina aggravata senza porre in comparazione la circostanza di cui all'art.628 comma :3 n. 3 bis cod.pen. con le concesse attenuanti generiche, stante l'inequivocabile disposto del comma quinto della stessa norma che, al fine di punire più gravemente taluni fatti ritenuti maggiormente pericolosi e di particolare allarme sociale, esclude il giudizio di bilanciamento nei casi di consumazione della rapina all'interno del domicilio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] E