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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 25569/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 3 aprile 2026, il Tribunale di Torino ha respinto larichiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. delTribunale di Torino del 24/02/2026, con la quale è stata applicata la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2, n. 1, 609-ter,comma 1, n. 5, e comma 2, cod. pen., nonché in relazione al reato di cui agliartt. 81 cpv., 600-ter, comma 4, 602-ter, comma 5, cod. pen.2.

Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.2.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia manifesta illogicità delpercorso argomentativo in ordine alla ricostruzione dei fatti.Lamenta la difesa che l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnataevidenzia un salto logico, non colmando il passaggio tra dato indiziario e provadel fatto: la programmazione di incontri viene automaticamente trasformata inprova della loro effettiva realizzazione; il contenuto delle chat viene sovrappostoalla realtà fattuale; si qualificano come sessuali incontri non supportati dariscontri oggettivi e solo in base a deduzioni e supposizioni.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazione apparente emanifestamente illogica in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arrestidomiciliari.Lamenta la difesa che la motivazione dell’ordinanza impugnata è meramenteapparente nella parte in cui esclude l’idoneità della misura degli arrestidomiciliari, limitandosi il Tribunale ad affermare che l’indagato potrebbe, anchedalla propria abitazione, contattare altre vittime a distanza e porre in esserecondotte analoghe mediante l’utilizzo di strumenti informatici, senza confrontarsicon la soluzione prospettata dalla difesa e omettendo di valutare la disponibilitàdi un domicilio stabile presso i genitori, la possibilità di controllo familiarecontinuo e l’imposizione di specifiche limitazioni all’uso di dispositivi elettronici edella rete internet.2.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia carenza ed illogicità dellamotivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.Lamenta la difesa che l’ordinanza fa riferimento ad una genericapropensione dell’indagato, senza individuare elementi specifici attuali idonei adimostrare un concreto pericolo di reiterazione, senza evidenziare condotteulteriori rispetto a quella oggetto di procedimento e senza considerare il lassotemporale intercorrente tra i fatti contestati e l’applicazione della misura.2.4.

Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia mancato effettivoconfronto con i motivi dedotti in sede di riesame, in quanto l’ordinanza, purrichiamando diffusamente il quadro accusatorio, omette di fornire una rispostapuntuale e specifica alle doglianze difensive, limitandosi a riprodurre lemedesime argomentazioni dell’ordinanza genetica in punto di esigenze cautelari.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale si insiste sui motivi di ricorso, ribadendo l’eccezione dimotivazione apparente sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione,la violazione dei criteri di scelta delle misure cautelari e il vizio di motivazionesulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, il mancato confronto con ledoglianze difensive in punto di mancanza di riscontri oggettivi sul contenuto esulla effettiva realizzazione di alcuni incontri, sulla consapevolezza dell’età dellapersona offesa e sull’idoneità di misure meno afflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1.

Iniziando dal primo e dal quarto motivo, da esaminare congiuntamenteperché incentrati sulla gravità indiziaria e sul mancato confronto con i motividedotti in sede di riesame, deve rilevarsi che il giudizio formulato dal Tribunaledel riesame sulla qualificazione giuridica e sulla sussistenza della gravitàindiziaria in ordine ai fatti contestati nella provvisoria incolpazione non presta ilfianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, avendo il Tribunalecautelare, adeguatamente e senza vizi logici, correttamente valutato, sulla basedell’esame del diario e, soprattutto, del cellulare in uso alla minore deceduta,contenente i messaggi scambiati con l’indagato, la condotta posta in essere daquest’ultimo, autore di atti sessuali ai danni della minore predetta.L’ordinanza impugnata descrive analiticamente gli elementi acquisiti,prendendo le mosse dalla lettura delle pagine del diario della minore, laddoveemergono sofferenza, solitudine e senso di inadeguatezza, per poi esaminare ilcellulare di costei e le numerose chat intercorse con l’indagato (dalla pagina 2alla pagina 7), nelle quali il linguaggio del tutto esplicito utilizzato rende chiarocome l’uomo, dopo aver avuto dei rapporti sessuali con la minore, avesseproposto a quest’ultima di coinvolgere anche delle ragazzine più piccole di costei,inviandole anche dei filmati a contenuto pedopornografico e proponendole di faresesso, trasmettendone contestualmente le immagini.Il Tribunale puntualizza congruamente come la ragazza fosse divenuta unmezzo per il soddisfacimento degli appetiti sessuali del ricorrente e come questifosse al corrente dell’età preadolescenziale della ragazza, tanto da definire comebambine le partecipanti alle orge che intendeva organizzare.La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di unaesauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, che resistealle censure del ricorrente, invero generiche e miranti a sollecitare una letturaalternativa delle fonti dimostrative disponibili, attraverso una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito, operazione questa che, comegià anticipato, non può trovare ingresso in sede di legittimità.2.

Manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo motivo diricorso, incentrati sulla idoneità della misura degli arresti domiciliari e, quindi,sulla inadeguatezza della misura cautelare carceraria applicata e sullainsussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali fronteggiabili solo con lamisura in atto.Deve infatti essere ricordato che, in materia, opera la duplice presunzione dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, il principio di dirittocostantemente affermato è che, qualora sia stata applicata la misura dellacustodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzionerelativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementiidonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto ediventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbianoevidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/oabbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, inrelazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possonoessere soddisfatte con altre misure (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv.199387; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 33037 del15/07/2015, Rv. 264190; Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv.258017).

In particolare, il richiamato regime presuntivo non esonera il giudicedallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllatiquando non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta diadeguatezza (ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez.

U,n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651; Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813).Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale econcreto di reiterazione criminosa e adeguata la misura applicata, richiamandosul punto specifici elementi confermativi (gravità dei fatti, consistiti nell’abusaresessualmente di una minore sfruttandone la sua fragilità emotiva, promettendoledenari e proponendo incontri con altri bambini, oltre che inviandole materialepedopornografico) ed in particolare la pervicacia dimostrata e l’allarmante ediffusa pericolosità sociale, non avendo avuto scrupoli nel coinvolgere la ragazzanelle sue perversioni; pervicacia tale da escludere la capacità di autocontrollo e,quindi, l’adeguatezza e l’idoneità di contenimenti diversi dalla misura carceraria,sottolineando come gli arresti domiciliari non impedirebbero che la fortepropensione pedofila potesse indurre l’indagato a replicare a distanza le condotteposte in essere.Sulla base di tali elementi, l’ordinanza impugnata ha congruamente motivatosulla adeguatezza della misura applicata e sulla sussistenza della concretezza edDeve, infatti, essere richiamato il principio secondo cui, in tema di misurecautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. èprevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempotrascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessapresunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatichedi perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv.285272).

E, nel caso, in esame, la motivazione sul punto deve considerarsiimmune da vizi logici, non venendo in considerazione una distanza temporalerilevante tra le condotte contestate e l’applicazione della misura cautelare, edessendo le doglianze mosse in proposito del tutto generiche.Il percorso argomentativo seguito dal giudice cautelare appare dunquecorretto, dovendosi ribadire in proposito che, in tema di impugnazione dellemisure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi didiritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminatedal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025, Palumbo,non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n.11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere diriconsiderazione dell’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo edinsindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelaree del Tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate.3.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltàintrodotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 3 aprile 2026, il Tribunale di Torino ha respinto larichiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. delTribunale di Torino del 24/02/2026, con la quale è stata applicata la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2, n. 1, 609-ter,comma 1, n. 5, e comma 2, cod. pen., nonché in relazione al reato di cui agliartt. 81 cpv., 600-ter, comma 4, 602-ter, comma 5, cod. pen.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia manifesta illogicità delpercorso argomentativo in ordine alla ricostruzione dei fatti.Lamenta la difesa che l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnataevidenzia un salto logico, non colmando il passaggio tra dato indiziario e provadel fatto: la programmazione di incontri viene automaticamente trasformata inprova della loro effettiva realizzazione; il contenuto delle chat viene sovrappostoalla realtà fattuale; si qualificano come sessuali incontri non supportati dariscontri oggettivi e solo in base a deduzioni e supposizioni.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazione apparente emanifestamente illogica in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arrestidomiciliari.Lamenta la difesa che la motivazione dell’ordinanza impugnata è meramenteapparente nella parte in cui esclude l’idoneità della misura degli arrestidomiciliari, limitandosi il Tribunale ad affermare che l’indagato potrebbe, anchedalla propria abitazione, contattare altre vittime a distanza e porre in esserecondotte analoghe mediante l’utilizzo di strumenti informatici, senza confrontarsicon la soluzione prospettata dalla difesa e omettendo di valutare la disponibilitàdi un domicilio stabile presso i genitori, la possibilità di controllo familiarecontinuo e l’imposizione di specifiche limitazioni all’uso di dispositivi elettronici edella rete internet.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia carenza ed illogicità dellamotivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.Lamenta la difesa che l’ordinanza fa riferimento ad una genericapropensione dell’indagato, senza individuare elementi specifici attuali idonei adimostrare un concreto pericolo di reiterazione, senza evidenziare condotteulteriori rispetto a quella oggetto di procedimento e senza considerare il lassotemporale intercorrente tra i fatti contestati e l’applicazione della misura.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia mancato effettivoconfronto con i motivi dedotti in sede di riesame, in quanto l’ordinanza, purrichiamando diffusamente il quadro accusatorio, omette di fornire una rispostapuntuale e specifica alle doglianze difensive, limitandosi a riprodurre lemedesime argomentazioni dell’ordinanza genetica in punto di esigenze cautelari.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale si insiste sui motivi di ricorso, ribadendo l’eccezione dimotivazione apparente sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione,la violazione dei criteri di scelta delle misure cautelari e il vizio di motivazionesulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, il mancato confronto con ledoglianze difensive in punto di mancanza di riscontri oggettivi sul contenuto esulla effettiva realizzazione di alcuni incontri, sulla consapevolezza dell’età dellapersona offesa e sull’idoneità di misure meno afflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. Iniziando dal primo e dal quarto motivo, da esaminare congiuntamenteperché incentrati sulla gravità indiziaria e sul mancato confronto con i motividedotti in sede di riesame, deve rilevarsi che il giudizio formulato dal Tribunaledel riesame sulla qualificazione giuridica e sulla sussistenza della gravitàindiziaria in ordine ai fatti contestati nella provvisoria incolpazione non presta ilfianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, avendo il Tribunalecautelare, adeguatamente e senza vizi logici, correttamente valutato, sulla basedell’esame del diario e, soprattutto, del cellulare in uso alla minore deceduta,contenente i messaggi scambiati con l’indagato, la condotta posta in essere daquest’ultimo, autore di atti sessuali ai danni della minore predetta.L’ordinanza impugnata descrive analiticamente gli elementi acquisiti,prendendo le mosse dalla lettura delle pagine del diario della minore, laddoveemergono sofferenza, solitudine e senso di inadeguatezza, per poi esaminare ilcellulare di costei e le numerose chat intercorse con l’indagato (dalla pagina 2alla pagina 7), nelle quali il linguaggio del tutto esplicito utilizzato rende chiarocome l’uomo, dopo aver avuto dei rapporti sessuali con la minore, avesseproposto a quest’ultima di coinvolgere anche delle ragazzine più piccole di costei,inviandole anche dei filmati a contenuto pedopornografico e proponendole di faresesso, trasmettendone contestualmente le immagini.Il Tribunale puntualizza congruamente come la ragazza fosse divenuta unmezzo per il soddisfacimento degli appetiti sessuali del ricorrente e come questifosse al corrente dell’età preadolescenziale della ragazza, tanto da definire comebambine le partecipanti alle orge che intendeva organizzare.La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di unaesauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, che resistealle censure del ricorrente, invero generiche e miranti a sollecitare una letturaalternativa delle fonti dimostrative disponibili, attraverso una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito, operazione questa che, comegià anticipato, non può trovare ingresso in sede di legittimità.2. Manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo motivo diricorso, incentrati sulla idoneità della misura degli arresti domiciliari e, quindi,sulla inadeguatezza della misura cautelare carceraria applicata e sullainsussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali fronteggiabili solo con lamisura in atto.Deve infatti essere ricordato che, in materia, opera la duplice presunzione dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, il principio di dirittocostantemente affermato è che, qualora sia stata applicata la misura dellacustodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzionerelativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementiidonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto ediventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbianoevidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/oabbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, inrelazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possonoessere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv.199387; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 33037 del15/07/2015, Rv. 264190; Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv.258017). In particolare, il richiamato regime presuntivo non esonera il giudicedallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllatiquando non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta diadeguatezza (ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez. U,n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651; Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813).Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale econcreto di reiterazione criminosa e adeguata la misura applicata, richiamandosul punto specifici elementi confermativi (gravità dei fatti, consistiti nell’abusaresessualmente di una minore sfruttandone la sua fragilità emotiva, promettendoledenari e proponendo incontri con altri bambini, oltre che inviandole materialepedopornografico) ed in particolare la pervicacia dimostrata e l’allarmante ediffusa pericolosità sociale, non avendo avuto scrupoli nel coinvolgere la ragazzanelle sue perversioni; pervicacia tale da escludere la capacità di autocontrollo e,quindi, l’adeguatezza e l’idoneità di contenimenti diversi dalla misura carceraria,sottolineando come gli arresti domiciliari non impedirebbero che la fortepropensione pedofila potesse indurre l’indagato a replicare a distanza le condotteposte in essere.Sulla base di tali elementi, l’ordinanza impugnata ha congruamente motivatosulla adeguatezza della misura applicata e sulla sussistenza della concretezza edDeve, infatti, essere richiamato il principio secondo cui, in tema di misurecautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. èprevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempotrascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessapresunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatichedi perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv.285272). E, nel caso, in esame, la motivazione sul punto deve considerarsiimmune da vizi logici, non venendo in considerazione una distanza temporalerilevante tra le condotte contestate e l’applicazione della misura cautelare, edessendo le doglianze mosse in proposito del tutto generiche.Il percorso argomentativo seguito dal giudice cautelare appare dunquecorretto, dovendosi ribadire in proposito che, in tema di impugnazione dellemisure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi didiritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminatedal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025, Palumbo,non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n.11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere diriconsiderazione dell’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo edinsindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelaree del Tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltàintrodotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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