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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04102/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorrente si limita a contestare con valutazioni di merito, precluse in sede di legittimità, la prognosi di inidoneità della sanzione sostitutiva di cui ha fatto richiesta ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, inidoneità che l'ordinanza ha in modo non illogico ricavato dai numerosi precedenti penali del condannato, trattandosi di un indice da cui desumere la personalità del condannato, che la giurisprudenza di legittimità ritiene debba essere valutata nel giudizio cui era chiamato il giudice dell'esecuzione (Sez. 2, Sentenza n. 21459 del 07/03/2019, Diouf, rv. 276064); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorrente si limita a contestare con valutazioni di merito, precluse in sede di legittimità, la prognosi di inidoneità della sanzione sostitutiva di cui ha fatto richiesta ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, inidoneità che l'ordinanza ha in modo non illogico ricavato dai numerosi precedenti penali del condannato, trattandosi di un indice da cui desumere la personalità del condannato, che la giurisprudenza di legittimità ritiene debba essere valutata nel giudizio cui era chiamato il giudice dell'esecuzione (Sez. 2, Sentenza n. 21459 del 07/03/2019, Diouf, rv. 276064); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio
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