CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Milano, i quali hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via Gregorio VII n. 466 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 1323, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 27.3.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. T9501AB03167/2014, attinente ad Irpef per l'anno 2008, l'atto di contestazione n. T95C0AB01136/2014, e l'atto di irrogazione delle sanzioni n. T95IRAB0007/2015. Gli atti impositivi traevano origine dalla contestazione della detenzione all'estero in Svizzera, Paese dalla fiscalità privilegiata, di attività finanziarie non dichiarate. 2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impositivi, ritenendo che il contribuente avesse documentato la presentazione di adeguate dichiarazioni riservate, relative al rientro di capitali c.d. scudatí. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, spiegava appello l'Amministrazione finanziaria. La etr riteneva che il contribuente avesse provato la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, ma non il loro rimpatrio. In conseguenza accoglieva l'impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sei motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle entrate. 5. Ha successivamente prodotto memoria il ricorrente, con allegata documentazione, ed ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo promosso procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., domandando anche la sollecita trattazione dell'udienza, istanza che è stata accolta dal Presidente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 112, primo comma, cod. proc. civ., in cui è incorsa la Ctr ponendo a fondamento della propria decisione circostanze non invocate dall'appellante. 2. Mediante il secondo mezzo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della decisione pronunciata dalla Ctr in conseguenza della violazione dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ.,, e dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., ancora per avere il giudice dell'appello deciso sul fondamento di elementi non invocati dall'appellante. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ancora ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della pronuncia adottata dalla Ctr, in conseguenza della violazione dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ.,, e dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice dell'appello deciso senza aver correttamente esaminato la prova documentale offerta dal ricorrente. 4. Mediante il quarto strumento d'impugnazione, proposto nuovamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta sempre la nullità della decisione pronunciata dalla Ctr, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello pronunciato su uno specifico motivo di contestazione, riproposto dal contribuente e relativo all'impossibilità di riferire il reddito accertato all'anno in contestazione. 5. Con il suo quinto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente critica la nullità della pronuncia della Ctr, e comunque la violazione dell'art. 2909 cod. civ., e dell'art. 324 cod. proc. civ., per avere il giudice dell'appello accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate anche in relazione all'erogazione delle sanzioni, sebbene la contestazione apparisse incompleta, trascurando di censurare una specifica ratio decidendi. 6. Mediante il sesto mezzo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. cív., il ricorrente contesta la violazione degli artt. 7, comma 4, e 17, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere il giudice dell'appello, in materia di applicazione delle sanzioni, ritenuto applicabile alla fattispecie una normativa "non più in vigore" (ric., p. 24). 7. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso introdotti dal contribuente. 7.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando pronunciarsi la c:essazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza depositata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0934446.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - I, in relazione all'anno 2008. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, ed ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 7.2. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 7.3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto per legge il giudizio dì cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA], per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e cessata la materia del contendere. Le spese del processo estinto res