CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 20416/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2023 per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 e artt. 110 e 612 cpv. cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che continua a non confrontarsi né con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (vedasi pag. 4, punto 4 della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale aveva affermato che il giudizio di idoneità della condotta minatoria ad incidere sulla libertà morale della vittima dovesse avvenire ex ante, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto alla stregua di un criterio medio e unitamente alle conoscenze dell'agente, non rilevando l'effettiva realizzazione dell'evento intimidatorio, quello di minaccia essendo, appunto, reato di pericolo concreto e non di danno), né con quanto specificamente argomentato nell'ordinanza impugnata (segnatamente, laddove la Corte territoriale, alla pag. 2, ha sottolineato come l'imputato non avesse mosso alcuna effettiva critica alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado ed alla valutazione di idoneità dell'azione dell'imputato ad intimorire una persona effettuata dal Tribunale, allegando unicamente un dato di fatto già esaminato da quel giudice); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso