CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 201/ RG 34125 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di evasione. 2. Il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2026 [OSCURATO:PERSONA] s