CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla stessa Corte il 31 maggio 2017 e il 19 luglio 2017. 2. Con ordinanza del 5 ottobre 2021, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione e rideterminava in anni quattrodici, mesi dieci e giorni venti di reclusione la pena complessiva per i reati giudicati con tali sentenze. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., e vizi della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia posto a suo carico un aumento di pena - fissato in un anno di reclusione dopo la riduzione per il rito abbreviato - per il reato di•cui al capo "C" della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 19 luglio 2017, benché tale sentenza sia stata annullata in relazione a detto reato con sentenza della Corte di cassazione n. 32215 del 2018 emessa il 6 giugno 2018. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 125, 597 e 671 cod. proc. pen., e vizi della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione del divieto di reformatio in peius, in ordine ai reati giudicati con la citata sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 19 luglio 2017 abbia rideterminato gli aumenti di pena in misure maggiori rispetto a quelle che erano state stabilite in fase di cognizione. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la condotta associativa di cui al capo "A" di tale sentenza è sostanzialmente sovrappon(bile a quella ritenuta più grave dal giudice dell'esecuzione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 125, 597, 671 cod. proc. pen., e vizi della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione del divieto di reformatio in peius, in ordine ai reati giudicati con la citata sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 31 maggio 2017, abbia rideterminato l'aumento di pena per il capo "B" in misura maggiore rispetto a quella che era stata stabilita in fase di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo, riguardante l'inserimento, nella pena determinata dall'ordinanza impugnata, di un aumento di pena - fissato dal giudice dell'esecuzione in un anno di reclusione dopo la riduzione per il rito abbreviato - per il reato di cui al capo "C" della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 19 luglio 2017. Detta sentenza, infatti, risulta annullata, in relazione alla condanna per tale reato, con sentenza della Corte di cassazione n. 32215 del 2018 emessa il 6 giugno 2018, allegata al ricorso. Nel rideterminare la pena complessiva per i reati cui si riferiva l'istanza di riconoscimento della continuazione, quindi, non poteva essere computato alcun aumento per il reato evidenziato, posto che in relazione ad esso non risulta sia stata emessa una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. 2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché privi di specificità. 2.1. Per un verso, è opportuno ricordare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, e allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847; in motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare il superamento, in executivis, del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato). 2.2. Per altro verso, è necessario ribadire che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372, del 08/04/2021, Rv. 281112 - 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 245907 - 01).2.3. Rilevato in astratto quanto precede, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, come anticipato, che il ricorrente, nell'esporre il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha genericamente lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius, ma non ha offerto indicazioni precise, né ha fornito adeguate allegazioni per dimostrare la fondatezza della tesi facendo riscontrare una effettiva violazione del principio. Il ricorso, infatti, non reca elementi documentali adeguati, che consentano la comparazione fra i segmenti di pena inflitti per i reati in argomento dai giudici della cognizione e quelli rideterminati dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza ora impugnata. 3. Per le ragioni esposte, fermo restando il riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento della pena per il reato di cui al capo C) della sentenza della Corte di appello di Catania del 19 luglio 2017 n. 2414. Poiché non è necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, può provvedersi senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., disponendo l'eliminazione di detto aumento e rideterminando la pena complessiva del reato continuato in anni tredici, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento di un anno di reclusione, irrogato per il reato di cui al capo C) della sentenza della Corte di appello di Catania del 19 luglio 2017 n. 2414, aumento che elimina, rideterminando la pena complessiva del reato continuato in anni tredici, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Dichiara in