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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 agosto 1955

Cassazione n. 33877/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: PLIII i0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa inflitta a costui dal citato giudice con sentenza emessa il 10 luglio 2002.

La richiesta era ricondotta al rilievo che il beneficio era stato concesso in presenza di causa ostativa, in quanto il condannato l'aveva già ottenuto precedentemente in relazione a due distinte condanne.

2. Con ordinanza del 10 febbraio 2026, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, sulla base dell'osservazione che «la predetta causa ostativa era nota al giudice della cognizione, come si rileva dalle date di iscrizione dei due precedenti nel casellario giudiziale di cui è stata disposta l'acquisizione d'ufficio».

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza.

Il ricorrente deduce violazioni degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, omettendo di applicare i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha fatto riferimento alla conoscibilità astratta e non a quella concreta - da parte del giudice della cognizione, nel momento in cui concesse il terzo beneficio con la sentenza citata del 10 luglio 2002 - delle precedenti due concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Afferma, inoltre, che il giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuare la data di iscrizione di un precedente nel certificato del casellario giudiziale.

Secondo il ricorrente, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in 2violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381-01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Rv. 272832 - 01).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena poi oggetto della richiesta di revoca rigettata dal giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo, per affermare che la predetta causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione, si è basato sulle date di iscrizione dei due precedenti nel casellario giudiziale di cui è stata disposta l'acquisizione d'ufficio, ma non ha reso spiegazioni dalle quali emerga se abbia rispettato il richiamato principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in osservanza del quale avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudice della cognizione che aveva concesso il terzo beneficio della sospensione condizionale della pena, per verificare l'effettiva conoscenza da parte di detto giudice in ordine alle due precedenti concessioni del medesimo beneficio.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, nell'ordinanza ora impugnata, non ha chiarito se abbia acquisito detto fascicolo ma ha affermato soltanto di avere acquisto d'ufficio il certificato del casellario al quale ha fatto riferimento nell'ordinanza.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.

P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ri Ponaje,.[OSCURATO:PERSONA]:,;3;k-vip • ROrng, li 1 8 SEI 2026 IL F UNZION • 3 IL FuN i-{iA) GIUDIZIARIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: PLIII i0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa inflitta a costui dal citato giudice con sentenza emessa il 10 luglio 2002. La richiesta era ricondotta al rilievo che il beneficio era stato concesso in presenza di causa ostativa, in quanto il condannato l'aveva già ottenuto precedentemente in relazione a due distinte condanne. 2. Con ordinanza del 10 febbraio 2026, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, sulla base dell'osservazione che «la predetta causa ostativa era nota al giudice della cognizione, come si rileva dalle date di iscrizione dei due precedenti nel casellario giudiziale di cui è stata disposta l'acquisizione d'ufficio». 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente deduce violazioni degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, omettendo di applicare i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha fatto riferimento alla conoscibilità astratta e non a quella concreta - da parte del giudice della cognizione, nel momento in cui concesse il terzo beneficio con la sentenza citata del 10 luglio 2002 - delle precedenti due concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena. Afferma, inoltre, che il giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuare la data di iscrizione di un precedente nel certificato del casellario giudiziale. Secondo il ricorrente, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in 2violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381-01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Rv. 272832 - 01). 2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena poi oggetto della richiesta di revoca rigettata dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, per affermare che la predetta causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione, si è basato sulle date di iscrizione dei due precedenti nel casellario giudiziale di cui è stata disposta l'acquisizione d'ufficio, ma non ha reso spiegazioni dalle quali emerga se abbia rispettato il richiamato principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in osservanza del quale avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudice della cognizione che aveva concesso il terzo beneficio della sospensione condizionale della pena, per verificare l'effettiva conoscenza da parte di detto giudice in ordine alle due precedenti concessioni del medesimo beneficio. Il giudice dell'esecuzione, infatti, nell'ordinanza ora impugnata, non ha chiarito se abbia acquisito detto fascicolo ma ha affermato soltanto di avere acquisto d'ufficio il certificato del casellario al quale ha fatto riferimento nell'ordinanza. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ri Ponaje,.[OSCURATO:PERSONA]:,;3;k-vip • ROrng, li 1 8 SEI 2026 IL F UNZION • 3 IL FuN i-{iA) GIUDIZIARIO
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