CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27277-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso l'ordinanza n. RG 195/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Trento, che ha confermato, in relazione a giudizio d’appello, il diniego della liquidazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rimasta soccombente nel giudizio civile di primo grado. La corte di merito ha ritenuto che la parte ammessa al beneficio, destinataria di appello di controparte, avesse a sua volta chiesto autonomamente la riforma della sentenza impugnata: quindi avrebbe dovuto presentare autonoma istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il grado d’appello. Tale ratio decidendi è oggetto del ricorso proposto dal difensore della sentenza, con il quale si sostiene che la parte propose appello incidentale condizionato, per l’ipotesi che fosse stata accolta l’impugnazione principale altrui: ipotesi che non si è verificata. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. Exart. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002: « La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale». In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art.120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo (Cass. n. 13894/2020), che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (Cass. n. 11470/2019). Pertanto, ammesso e non concesso che sia rilevante, agli effetti che vengono in considerazione, la qualificazione dell’impugnazione come “condizionata”, resta comunque fermo il fatto che, con il provvedimento contro cui si dirige il presente ricorso, il giudice dell’opposizione ha riconosciuto, sulla base dell’esame della decisione che aveva definito il giudizio di secondo grado in relazione al quale era sorto il problema, che l’attuale ricorrente - soccombente in primo grado - avesse proposto ragioni di censura contro la decisione di primo grado, che dovevano essere valutate a prescindere dalla sorte dell’appello principale. I rilievi proposti dal ricorrente con la memoria -secondo i quali «non si comprende, in puro punto di diritto, come un condannato in via solidale possa contrastare, con un appello incidentale, l’atto di gravame principale presentato da altro condannato in via solidale, senza argomentare riguardo la propria assenza di responsabilità, a contrasto della nuova divisione percentuale di addebito del quantum; le conclusioni in appello, testualiter, recitavano, “in via principale, a fronte della valutazione dell’appello principale presentato, riformare la sentenza impugnata escludendo la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, a fronte della valutazione dell’appello principale presentato, riformare la sentenza impugnata riducendo il titolo di responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA]”, così esplicitamente subordinando una diversa qualificazione al gravame principale presentato»– non inficiano , ma confermano la correttezza della ricostruzione proposta dalla Corte di merito. Questa, i n presenza di una situazione di oggettiva soccombenza dell’interessato in primo grado, ha fatto corretta applicazione della norma in tema patrocinio a spese dello Stato, che impone alla parte, soccombente nel giudizio di primo grado, di proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella