CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 14111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17618/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P50 B301Z), BROGNOLI Enrico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M14 H410K) e BROGNOLI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83T05 B300R), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Legnano, via Alberto da Giussano n. 19, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore ; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1529/2018, pubblicata il 26 marzo 2018, notificata il 16 aprile 2018; R.G.N. 17618/18 C.C.4/05/2023 Permuta –Cosa futura – Interpretazione del contratto udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la mem oria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale diMilano (Sezione distaccata di Legnano), la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al fine di sentire accertare, in via principale, la proprietà dei tre appartamenti emarginati. In subordine, chiedevano che fosse pronunciato il trasferimento coattivo della proprietà dei suddetti appartamenti, ai sensi dell’art. 2932 c.c., previo versamento delle somme ancora dovute. Con la memoria integrativa gli attori domandavano la compensazione del credito di euro 312.000,00, oltre interessi, da essi vantato nei confronti della convenuta per effetto della surrogazione nella posizione creditoria della banca, relativamente al mutuo da quest’ultima concesso all’[OSCURATO:PERSONA]. Gli attori esponevano: che avevano posto in essere una complessa operazione di cessione di quote sociali e di permuta immobiliare; che all’esito erano divenuti proprietari dei tre appartamenti realizzati dalla convenuta o, quantomeno, si erano obbligati all’acquisto; che la società aveva disconosciuto la produzione dell’effetto traslativo e si era altresì rifiutata di far fronte all’impegno assunto di trasferire la proprietà degli immobili. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto sottoscritto in data 3 aprile 2008 per inadempimento degli attori o, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, con la condanna degli istanti al risarcimento dei danni. Chiedeva, inoltre, la condanna degli attori al pagamento dell’indennità di occupazione degli immobili rivendicati, alla refusione delle opere extra-capitolato eseguite, al pagamento delle spese condominiali e alla restituzione delle cambiali per il valore di euro 99.000,00, già consegnate da essa convenuta a garanzia dell’acquisto delle quote sociali. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3249/2016, depositata il 14 marzo 2016, respingeva le domande proposte dalle parti e dichiarava l’inammissibilità della pretesa di compensazione dei crediti vantati dalle parti. In specie, la pronuncia deduceva: che le scritture private concluse tra le parti avevano efficacia meramente obbligatoria; che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla stipula dell’atto notarile – con cui [OSCURATO:PERSONA] e Dell ’[OSCURATO:PERSONA] avevano venduto a terzi l’immobile ad uso abitazione – era indicativa dell’implicita volontà negoziale di entrambe le parti di sciogliersi consensualmente dall’obbligo assunto di trasferire la proprietà; che, in mancanza di una determinazione delle parti con riguardo ai riflessi di tale scioglimento sull’equilibrio contrattuale risultante dall’intera operazione, l’obbligo a contrarre azionato dagli attori era privo di efficacia, non potendo gli stessi pretendere unilateralmente di offrire, in luogo della concordata prestazione in natura, l’equivalente in denaro. 2.– Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2016, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestavano i rilievi della pronuncia impugnata con riferimento all’interpretazione degli atti negoziali conclusi tra le parti ed insistevano nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e comunque la sua infondatezza nel merito. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la scrittura privata del 18 febbraio 2003 era intervenuta nel contesto di una più vasta operazione economica, la quale prevedeva la cessione di quote societarie e di due immobili, in cambio della cessione di tre appartamenti, che sarebbero stati realizzati in uno stabile ancora da costruirsi sul terreno ricavato dalla cessione e segnatamente di quello adibito ad opificio; b) che tale scrittura integrava un semplice accordo preparatorio dei futuri contratti – ossia una puntuazione di contratto –, mediante cui le parti, lungi dal porre realmente in essere un rapporto contrattuale sin dal momento della stipula dell’accordo, avevano inteso differire la conclusione del contratto – ovvero dei vari contratti ipotizzati – ad una manifestazione successiva di volontà e si erano obbligate ad attuare i successivi negozi di trasferimento che, solo ove conclusi, avrebbero determinato l’effetto reale di trasferimento della proprietà dei beni a cui si riferivano; c) che la scrittura privata del 3 aprile 2008 costituiva un mero atto integrativo della prima scrittura privata, atteso che le parti avevano rivisto l’importo formalmente connesso alla cessione delle quote, stabilendo espressamente la conclusione di contratti preliminari fittizi – e, dunque, senza alcun valore tra le parti – che in effetti erano stati poi simulatamente conclusi; d ) che la valenza meramente preparatoria di tali accordi era confermata dalla mancata definizione delle modalità di trasferimento degli immobili, dalla differenza della superficie effettiva degli appartamenti rispetto a quella prevista, dalla realizzazione di opere non previamente fissate, dalla non coincidenza dei dati catastali con la situazione di fatto, dalla subordinazione del trasferimento degli immobili alla definizione delle pratiche di mutuo; e) che, inoltre, la successiva vendita dell’immobile ad uso abitazione – che avrebbe d ovuto costituire, unitamente all’altro immobile ad uso opificio e alle quote sociali, l’oggetto della cessione in cambio del trasferimento dei tre appartamenti da realizzare –, in favore di terzi, con l’intervento nell’atto notarile dell’[OSCURATO:PERSONA] per la cessione di parti pertinenziali alla proprietà, dimostrava che l’operazione descritta nell’atto del 18 febbraio 2003 era solo programmatica, essendo stato trasferito a terzi l’immobile di maggior valore, che – secondo le iniziali previsioni – avrebb e dovuto formare l’oggetto più rilevante della permuta; f ) che da tale alienazione, in violazione degli accordi assunti, si poteva desumere – come ritenuto dal Tribunale – l’implicita volontà negoziale di sciogliere consensualmente ogni programma di cessione, sicché risultava inattuabile l’obbligo di dare esecuzione all’acquisto dei tre appartamenti attraverso l’offerta di una prestazione diversa (in denaro) rispetto a quella convenuta (in natura). 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1552 c.c., in relazione agli artt. 1321, 1362, 1376 e 1472 c.c., per avere la Corte di merito escluso che la scrittura privata del 18 febbraio 2003 integrasse un contratto di permuta con effetti reali, senza la necessità della consegna delle cose in quanto gli effetti reali della stipulazione si sarebbero prodotti automaticamente, effetti che nel caso di specie avrebbero avuto ad oggetto lo scambio di cose presenti contro cose future. Ad avviso degli istanti, il Giudice del gravame avrebbe errato nel qualificare tale scrittura come un semplice accordo preparatorio o puntuazione di contratto, poiché, all’esito di tale scrittura, sarebbero stati postiin essere due negozi giuridici – la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] e del terreno su cui sorgeva l’opificio –, che da soli avrebbero permesso di realizzare la palazzina contenente gli appartamenti oggetto di causa. Segnatamente l’accordo del 18 febbraio 2003 avrebbe previsto la cessione, da parte del gruppo Paganini, dell’immobile ad uso opificio per euro 158.000,00, della villa padronale per euro 259.000,00 e delle quote sociali dell’[OSCURATO:PERSONA] per euro 99.000,00, per un totale di euro 516.000,00, a fronte della quale l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trasferire in permuta tre appartamenti situati all’interno del complesso immobiliare che avrebbe dovuto sorgere ove era ubicato l’opificio, per complessivi mq. 300,00. I ricorrenti contestano che, a fronte del perfezionamento della predetta permuta con la scrittura del 18 febbraio 2003, la successiva cessione a terzi della villa padronale in data 19 luglio 2010 non avrebbe avuto il senso di una modifica essenziale rispetto alle iniziali previsioni di accordo, in quanto gli appartamenti che avrebbero dovuto essere scambiati in permuta in tale momento erano già venuti ad esistenza, erano individuati da schede catastali ed erano stati già consegnati agli istanti in data 3 aprile 2008. Sicché l’alienazione di tale villa padronale a terzi, avvenuta con il consenso di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe convalidato la ricostruzione del Tribunale e della Corte d’appello, in quanto il corrispettivo ricavato da tale vendita sarebbestato trattenuto dai ricorrenti a garanzia della cancellazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], delle ipoteche gravanti sugli immobili e nel 2012 sarebbe stato utilizzato per saldare il credito delle banche, con surrogazione del mutuo. 2.– Con il secondo motivo i ricorre nti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.1552 c.c., in relazione all’art. 2932 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli accordi dedotti in giudizio costituissero singole espressioni di una volontà contrattuale più complessa, modificata dalla cessione a terzi della villa padronale, e – per l’effetto – ha disatteso la domanda subordinata di esecuzione in forma specifica, senza considerare che i ricorrenti avevano già dato inizio all’esecuzione del contratto di permuta, con la cessione del terreno su cui sorgeva l’opificio e delle quote della società, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato la palazzina ed aveva consegnato gli appartamenti alle parti interessate. Secondo gli istanti, il fatto che la villa padronale fosse stata venduta consensualmente a terzi non avrebbe inficiato la ricostruzione giuridica dell’operazione negoziale, poiché il corrispettivo realizzato sarebbe stato messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] a condizione della cancellazione dei gravami. 2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico, afferendo entrambi alla qualificazione giuridica della scrittura del 18 febbraio 2003 e della successiva scrittura del 3 aprile 2008 – sono inammissibili. E tanto perché il vizio esegetico è stato dedotto non già avendo riguardo ai termini specifici entro cui determinati canoni ermeneutici sarebbero stati violati, ma attraverso la proposizione di una mera lettura alternativa dell’operazione negoziale. A fronte della qualificazione giuridica dell’operazione negoziale segnata da tali scritture come puntuazione o minuta, alla luce del comportamento complessivo assunto dalle parti, anche posteriore alla redazione di tali documenti, i ricorrenti obiettano che, per contro, l’accordo raggiunto avrebbe dovuto essere qualificato come permuta di cose presenti contro cose future ovvero, in subordine, quale preliminare di vendita dei tre appartamenti ricavati dalla costruzione della palazzina. La ricostruzione del Giudice del gravame segue il seguente percorso logico-argomentativo: a) la successiva scrittura del 3 aprile 2008 ha modificato le condizioni già stabilite nell’accordo di massima del 18 febbraio 2003; b) le parti hanno proceduto autonomamente a perfezionare singoli atti negoziali, senza tenere conto della ipotetica natura vincolante della scrittura del 18 febbraio 2003; c) la villa padronale, quale bene di maggior valore contemplato nella scrittura del 18 febbraio 2003, che avrebbe dovuto costituire oggetto di cessione, unitamente alle quote sociali e all’immobile destinato ad opificio, in favore di [OSCURATO:PERSONA], ai fini dello scambio con i tre appartamenti da realizzare, è stata alienata a terzi, così da poter desumere lo scioglimento della complessa operazione contemplata nelle scritture citate. Per converso, i ricorrenti sostengono che puntuali elementi avrebbero potuto avvalorare una diversa ricostruzione in ordine alla natura negoziale vincolante di tali atti e segnatamente: a) l’intervenuta cessione del terreno su cui sorgeva l’opificio e delle quote sociali; b) la realizzazione della palazzina e, in specie, dei tre appartamenti oggetto dello scambio, con la relativa acquisizione del “possesso” in favore degli istanti e con la loro surrogazione nel mutuo gravante su tali cespiti, come contratto dalla società costruttrice; c) il perfezionamento della vendita della casa padronale in favore di terzi, con il consenso di [OSCURATO:PERSONA], e la messa a disposizione del corrispettivo ricavato, a condizione che venissero previamente cancellati i gravami esistenti sui tre appartamenti. In ragione degli elementi addotti, l’invocata produzione dell’immediato effetto traslativo si scontra con il rilievo (come esposto dalla pronuncia impugnata) in forza del quale i singoli cespiti menzionati nelle scritture – che avrebbero dovuto costituire la contropartita per la permuta dei tre appartamenti – hanno costituito oggetto di distinti, successivi e separati atti di alienazione (conclusi in base ad autonome condizioni, peraltro in favore di terzi, quanto al più rilevante dei tre cespiti). Tanto premesso, qualora il definitivo assetto (su base contrattuale) di interessi tra le parti non si formi immediatamente per mezzo di un unico atto, si possono prospettare tre diverse ipotesi, produttive di differenti conseguenze giuridiche: a) il patto d’opzione ex art. 1331 c.c., negozio bilaterale con cui si concorda l’irrevocabilità della dichiarazione di una delle parti relativamente ad un futuro contratto che sarà concluso con la semplice accettazione dell’altra parte (relativamente ad un regolamento negoziale interamente contemplato nel patto di opzione), la quale però rimane libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine; b) il c.d. “contratto preparatorio” in senso stretto (o “puntuazione”), con cui i contraenti si accordano su taluni punti del futuro contratto, in occasione della cui stipula (a cui le parti non sono obbligate, così come nei casi in cui sono intercorse semplici trattative) non sarà necessario un nuovo incontro di volontà sui punti già definiti; c ) il contratto preliminare, diretto ad obbligare le parti (o una sola nel caso di preliminare unilaterale) a stipulare un futuro contratto. La riconduzione della fattispecie concreta ad una di tali ipotesi rientra tra i compiti del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità per errore di diritto solo se, nel delineare la fattispecie legale, egli abbia violato le norme disciplinanti la sua configurazione giuridica, e per errore di motivazione solo se lo stesso sia incorso in vizi di incongruità nell’apprezzamento dei fatti sottoposti al suo esame (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11033 del 05/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4348 del 29/04/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994). Senonché la sentenza d’appello ha offerto congrue argomentazioni ai fini di ritenere che la scrittura del 18 febbraio 2003, come modificata dalla scrittura del 3 aprile 2008, costituisse mera puntuazione o minuta di contratto: proprio il perfezionamento dei successivi atti traslativi in autonomia ha indotto la Corte di merito ad escludere che detti atti avessero in via di massima carattere vincolativo e a prospettare che essi avessero solo una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali, in quanto con essa le parti hanno inteso solo documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando la conclusione del contratto (o dei contratti) al momento successivo nel quale avessero raggiunto l’accordo anche sugli altri (e sempre che tale accordo definitivo fosse stato raggiunto). Le obiezioni dei ricorrenti non valgono a scalfire detta impostazione, in quanto la conclusione dei singoli atti di cessione dell’opificio e delle quote sociali, la realizzazionedella costruzione e la mera occupazione di fatto dei tre appartamenti ricavati da tale costruzione, con la conseguente surrogazione nel mutuo, non rappresentano idonei profili confutativi dell’esegesi offerta dal giudice di merito, bensì fatti già considerati da quest’ultimo, di cui si dà una lettura diversa. E così l’asserita messa a disposizione della somma ricavata dalla vendita della casa padronale, a condizione che fossero cancellati i gravami esistenti sui tre appartamenti, aspetto, questo, che – sec ondo la linea espositiva della pronuncia impugnata – avvalora l’affermata negazione della natura vincolante delle scritture, appunto perché non avrebbe potuto legittimare il mutamento del concordato scambio tra beni (in natura) in uno scambio di beni contro denaro. Pertanto, risulta suffragata l’interpretazione resa in sede di merito, secondo cui nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l’accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l’ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13610 del 02/07/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30851 del 29/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 16118 del 14/07/2006; Sez. 2, Sentenza n. 6871 del 07/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992). Contegno successivo di cui, invece, si è dato atto allo scopo di disconoscere che le parti avessero inteso attribuire valore vincolante alle scritture concluse, attesa l’autonoma cessione dell’opificio e delle quote sociali e la vendita della casa padronale in favore di terzi (con il consenso anche della [OSCURATO:PERSONA]). 2.2.–Peraltro, quand’anche si possa ritenere che la scrittura del 18 febbraio 2003 contenesse tutti gli elementi indispensabili per il perfezionamento di una permuta di cose presenti contro cose future, o quantomeno per l’assunzione di un obbligo a concludere un definitivo di vendita, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice del gravame non sarebbero comunque smentite. E tanto perché nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (c.d. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all’attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l’interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l’onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 30/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 28618 del 02/12/2008; Sez. 3, Sentenza n.910 del 18/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12826 del 12/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 10276 del 16/07/2002; Sez. 1, Sentenza n. 7857 del 22/08/1997). Ebbene, come innanzi precisato, l’alienazione in autonomia dei cespiti – e, in specie, la vendita della casa padronale a vantaggio di terzi – confutano la ricostruzione della scrittura del 18 febbraio 2003, come modificata dalla scrittura del 3 aprile 2008, in termini di volontà attuale di accordo negoziale già perfezionato. 2.3.– Alla stregua delle deduzioni esp oste, traducendosi l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un negozio giuridico, in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità a condizione che sia indicato l’an, il quid e il quom odo delle norme ermeneutiche violate, nella fattispecie, le censure si risolvono nella mera contrapposizione dell’interpretazione dei ricorrenti a quella accolta nella sentenza impugnata e, come tali, sono inammissibili (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; Sez. L, Sentenza n. 14318 del 06/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15798 del 28/07/2005). In definitiva, non risultano superati i rilievi secondo cui le scritture del 18 febbraio 2003 e del 3 aprile 2008 non si riferivano ad un immediato effetto traslativo, né alla previsione di un immanente obbligo di trasferimento, ma si limitavano a programmare future ed eventuali operazioni negoziali, in ragione dell’espressa volontà di dare progressiva attuazione ai trasferimenti pattuiti attraverso autonomi atti da stipulare, ossia all’esito di future cessioni e future assegnazioni, con successivo perfezionamento dei trasferimenti (ovvero con rinvio della definizione delle modalità attuative ad accordi da assumersi di comune intesa al momento in cui i trasferimenti fossero stati effettuati) mediante la stipula di appositi atti notarili. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per essere la Corte distrettuale approdata alle conclusioni rassegnate sull’interpretazione delle scritture senza che la relativa decisione fosse sostenuta da un’adeguata motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Ad avviso degli istanti, il Giudice d’appello non avrebbe indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, cioè il criterio logico e la ratio decidendiche hanno determinato la pronuncia impugnata. 3.1.–Il mezzo di critica è infondato. E ciò perché ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Ebbene, nella fattispecie, la pronuncia ha indicato espressamente il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, esplicitando il quadro probatorio (e, in particolare, gli atti richiamati per escludere che le scritture evocate avessero natura negoziale vincolante, atteso il loro riferimento al mero intento di un futuro trasferimento o cessione) e individuando il percorso argomentativo seguito secondo i rilievi anzidetti per affermare la natura preparatoria in senso stretto delle citate scritture. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della condanna degli istanti alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, condanna che dovrebbe venir meno ove siano accolti i superiori motivi. 4.1.–La doglianza è inammissibile. Infatti, il mezzo di critica è stato sviluppato quale mero precipitato dell’accoglimento dei precedenti motivi, da cui sarebbe derivata la caducazione del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite, sicché esso non ha alcuna autonomia. Vi è, infatti, difetto di interesse a prospettare, nei termini anzidetti, siffatta censura, posto che la caducazione del capo accessorio sulle spese, all’esito della riforma dei capi principali, si produce automaticamente in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10941 del 26/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7618 del 16/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966). 5.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché la controparte è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’imp