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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17650/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell' 8 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen,. il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini di preliminari di Marsala di applicazione nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura degli arresti donniciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen, 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 23 comma 3 legge 18 aprile 1975 n. 110, commessi in Marsala il 21 ottobre 2022 in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza, dopo che nel corso di un controllo nella sua abitazione, ove il figlio era ristretto in regime di arresti donniciliari, era stato visto dall'agente di polizia giudiziaria appostato fuori dall'abitazione, nell'atto di gettare dalla finestra del bagno ove si era rifugiato sostanza stupefacente di diversa tipologia (gr. 39 di cocaina contenuta in due involucri separati, in un barattolo e in un contenitore; gr. 28 di hashish divisi in due pezzi e gr. 119 di marijuana contenuti in sei sacchetti) e un'arma da sparo recante matricola abrasa con munizioni.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la dedotto la mancanza di motivazione per avere l'ordinanza del Tribunale del riesame omesso qualsiasi riferimento alle note di udienza depositate il 9 novembre 2022 con cui si contestava la gravità del quadro indiziario, oltre la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale non aveva tenuto conto che il figlio e concorrente nel reato, [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio di garanzia si era addossato la responsabilità in ordine ai suddetti reati scagionando il padre e che nelle note su indicate si era messo in evidenza che il punto di osservazione in cui si era trovato l'agente di Polizia giudiziaria era tale per cui egli bene poteva essere incorso in errore nella identificazione dell'autore del gesto.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Il difensore lamenta che l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza anche solo di carichi pendenti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere insussistente il pericolo di recidiva.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile.

Il Tribunale, invero, pur dando atto che il ricorrente non aveva contestato la gravità indiziaria, ma solo la sussistenza delle esigenze cautelari, ha riepilogato le risultanze delle indagini.

All'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove il figlio Giovanni era ristretto in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nell'ambito di un distinto procedimento penale, l'indagato si era rifugiato in bagno e da qui aveva gettato dalla finestra alcuni involucri risultati poi contenere sostanza stupefacente, nonché l'arma da sparo clandestina; all'interno della abitazione erano stati rinvenuti un bilancino di precisione, tre fogli manoscritti contenenti nomi e cifre e la somma in contanti di 3010,00 euro, mentre sulle pareti esterne della casa erano state montate cinque telecamere di videosorveglianza.

I giudici si sono soffermati anche sulla versione difensiva per cui sarebbe stato il figlio a cercare di disfarsi della droga e dell'arma e, a tal proposito, hanno rilevato come gli operanti avevano visto proprio [OSCURATO:PERSONA] recarsi nel bagno dalla cui finestra erano stati gettati gli involucri e come in quel momento il figlio Giovanni si fosse trovato, invece, nella stanza da letto.

A fronte di tale motivazione, coerente con i dati di fatto riportati e esente da illogicità, la censura del ricorrente si limita a ribadire la diversa ricostruzione dei fatti e in tal modo sollecita la Corte ad una inammissibile rivalutazione del compendio indiziario.

Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione in ordine ai rilievi contenuti nella memoria depositata all'udienza, ma non allegata al ricorso, né integralmente trascritta.

Risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

In difetto di allegazione, invero, non è possibile per la Corte verificare se il provvedimento impugnato abbia o meno replicato ai rilievi esposti nella memoria.3.

Il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha dato atto che il giudizio sulla concretezza del pericolo di reiterazione criminosa si fondava sulle gravi modalità della condotta, caratterizzata da estrema spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai provvedimenti cautelari già adottati nel confronti del figlio: il compendio indiziario deponeva, secondo i giudici, per una fattiva collaborazione dell'indagato nell'utilizzo dell'abitazione come luogo di smercio di sostanze stupefacenti, mentre allarmante doveva pure ritenersi la contemporanea detenzione dell'arma con matricola abrasa.

Il percorso argomentativo adottato appare congruo anche sotto il profilo della svalutazione del dato della incensuratezza, lamentato dal ricorrente.

Invero questa Corte ha già chiarito che "ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Nella specie, sulla base del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a soggetto che, pur essendo incensurato, aveva commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. per altro reato analogo ed era indagato in un ulteriore procedimento)" (ex plurimis Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 265976).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, argomentando che l'incensuratezza era destinata a recedere a fronte della concrete modalità di attuazione dei reati, denotanti, nel complesso, una oggettiva gravità e una spiccata capacità a delinquere.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso i 8 arzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente France c.

Ciannpi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell' 8 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen,. il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini di preliminari di Marsala di applicazione nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura degli arresti donniciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen, 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 23 comma 3 legge 18 aprile 1975 n. 110, commessi in Marsala il 21 ottobre 2022 in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza, dopo che nel corso di un controllo nella sua abitazione, ove il figlio era ristretto in regime di arresti donniciliari, era stato visto dall'agente di polizia giudiziaria appostato fuori dall'abitazione, nell'atto di gettare dalla finestra del bagno ove si era rifugiato sostanza stupefacente di diversa tipologia (gr. 39 di cocaina contenuta in due involucri separati, in un barattolo e in un contenitore; gr. 28 di hashish divisi in due pezzi e gr. 119 di marijuana contenuti in sei sacchetti) e un'arma da sparo recante matricola abrasa con munizioni. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la dedotto la mancanza di motivazione per avere l'ordinanza del Tribunale del riesame omesso qualsiasi riferimento alle note di udienza depositate il 9 novembre 2022 con cui si contestava la gravità del quadro indiziario, oltre la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non aveva tenuto conto che il figlio e concorrente nel reato, [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio di garanzia si era addossato la responsabilità in ordine ai suddetti reati scagionando il padre e che nelle note su indicate si era messo in evidenza che il punto di osservazione in cui si era trovato l'agente di Polizia giudiziaria era tale per cui egli bene poteva essere incorso in errore nella identificazione dell'autore del gesto. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Il difensore lamenta che l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza anche solo di carichi pendenti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere insussistente il pericolo di recidiva. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Il Tribunale, invero, pur dando atto che il ricorrente non aveva contestato la gravità indiziaria, ma solo la sussistenza delle esigenze cautelari, ha riepilogato le risultanze delle indagini. All'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove il figlio Giovanni era ristretto in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nell'ambito di un distinto procedimento penale, l'indagato si era rifugiato in bagno e da qui aveva gettato dalla finestra alcuni involucri risultati poi contenere sostanza stupefacente, nonché l'arma da sparo clandestina; all'interno della abitazione erano stati rinvenuti un bilancino di precisione, tre fogli manoscritti contenenti nomi e cifre e la somma in contanti di 3010,00 euro, mentre sulle pareti esterne della casa erano state montate cinque telecamere di videosorveglianza. I giudici si sono soffermati anche sulla versione difensiva per cui sarebbe stato il figlio a cercare di disfarsi della droga e dell'arma e, a tal proposito, hanno rilevato come gli operanti avevano visto proprio [OSCURATO:PERSONA] recarsi nel bagno dalla cui finestra erano stati gettati gli involucri e come in quel momento il figlio Giovanni si fosse trovato, invece, nella stanza da letto. A fronte di tale motivazione, coerente con i dati di fatto riportati e esente da illogicità, la censura del ricorrente si limita a ribadire la diversa ricostruzione dei fatti e in tal modo sollecita la Corte ad una inammissibile rivalutazione del compendio indiziario. Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione in ordine ai rilievi contenuti nella memoria depositata all'udienza, ma non allegata al ricorso, né integralmente trascritta. Risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). In difetto di allegazione, invero, non è possibile per la Corte verificare se il provvedimento impugnato abbia o meno replicato ai rilievi esposti nella memoria.3. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha dato atto che il giudizio sulla concretezza del pericolo di reiterazione criminosa si fondava sulle gravi modalità della condotta, caratterizzata da estrema spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai provvedimenti cautelari già adottati nel confronti del figlio: il compendio indiziario deponeva, secondo i giudici, per una fattiva collaborazione dell'indagato nell'utilizzo dell'abitazione come luogo di smercio di sostanze stupefacenti, mentre allarmante doveva pure ritenersi la contemporanea detenzione dell'arma con matricola abrasa. Il percorso argomentativo adottato appare congruo anche sotto il profilo della svalutazione del dato della incensuratezza, lamentato dal ricorrente. Invero questa Corte ha già chiarito che "ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Nella specie, sulla base del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a soggetto che, pur essendo incensurato, aveva commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. per altro reato analogo ed era indagato in un ulteriore procedimento)" (ex plurimis Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 265976). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, argomentando che l'incensuratezza era destinata a recedere a fronte della concrete modalità di attuazione dei reati, denotanti, nel complesso, una oggettiva gravità e una spiccata capacità a delinquere. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso i 8 arzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente France c. Ciannpi
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