CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09810/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione sia in terna di valutazione della prova sia con riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e degli indici dimostrativi della destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza in sequestro; Considerato che le doglianze non sono consentite in sede di legittimità, perché sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, non sono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e sono volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di cassazione; Rilevato che pure il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed in relazione al quantum della pena irrogata, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manca della necessaria critica analisi della decisione impugnata, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto dell'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuitole; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente G