Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CJ0286
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
22 gennaio 2013 (
*1
)
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei raccordi in rame ed in lega di rame — Responsabilità della società controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Principio del “ne ultra petita” — Effetto sulla situazione giuridica della società controllante di un annullamento disposto da una sentenza che riguarda una società controllata»
Nella causa C-286/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 giugno 2011,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da F. Castillo de la Torre, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] plc,
con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da K. Bacon, barrister, su mandato di S. Jordan, solicitor,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA], J.-C. Bonichot, M. Safjan, D. Šváby e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2012,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 luglio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2011,
T-382/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1157
(in prosieguo: la «sentenza impugnata») con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato parzialmente la decisione C(2006) 4180 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi) (riassunto in
GU 2007, L 283, pag. 63
; in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
Fatti e decisione controversa
2
Ai punti 1-3, nonché 12 e 13 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito quanto segue:
«1
Con la decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] (…) ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1
o
aprile 2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare liste di prezzi, sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione di mercati nazionali e clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.
2
La ricorrente, [[OSCURATO:PERSONA]], e la sua società controllata all’epoca dei fatti, [[OSCURATO:PERSONA]] (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]), figurano tra i destinatari della decisione [controversa].
3
Tra il 17 giugno 1986 ed il 31 gennaio 2004 la ricorrente deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], che produce raccordi in rame. Il 1
o
febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] è stata venduta ai suoi dirigenti. Il 26 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] NV, un’altra destinataria della decisione [controversa].
(…)
12
All’art. 12 della decisione [controversa] la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE tra il 31 dicembre 1988 ed il 22 marzo 2001.
13
Per tale infrazione, all’art. 2, lett. h), della decisione [controversa] la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda pari a 5,25 milioni di euro».
La sentenza impugnata
3
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, segnatamente, al Tribunale:
—
di annullare la decisione controversa relativamente alla durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione e
—
di ridurre l’importo dell’ammenda inflittale in solido con la [OSCURATO:PERSONA].
4
In seguito alla parziale rinuncia ai motivi di ricorso in primo grado, la ricorrente adduceva solo un unico motivo, vertente su un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel determinare la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione.
5
Dalla decisione controversa emerge infatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla ricorrente, che deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] tra il 17 giugno 1986 e il 31 gennaio 2004, il comportamento illegittimo di quest’ultima, e l’ha condannata in solido al pagamento dell’ammenda inflitta alla sua società controllata. Tale imputazione era fondata sull’esistenza di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo d’infrazione.
6
Al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile dell’infrazione unicamente in qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA] e in forza della partecipazione di quest’ultima all’intesa e che, pertanto, la sua responsabilità non poteva eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l’articolo 1 della decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ivi constatato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa in questione per il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993, è stato annullato dalla sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-386/06, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1267
). Dato che la ricorrente in primo grado aveva contestato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione per quanto riguarda detto periodo, il Tribunale ha esaminato le conseguenze di tale annullamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
7
Dopo aver rammentato, al punto 40 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte sull’impossibilità per il giudice dell’Unione di statuire ultra petita, e in particolare il fatto che esso non può pronunciarsi su elementi che riguardano destinatari diversi da quelli considerati nelle domande proposte dalla parte ricorrente (sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C-310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5363
), al punto 42 della sentenza impugnata il Tribunale ha tuttavia considerato che, dal punto di vista del diritto della concorrenza, la ricorrente costituiva un’unica entità con la sua società controllata, la quale ha parzialmente vinto la causa in seguito al ricorso di annullamento proposto nella causa sfociata nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, esso ha considerato che la responsabilità che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla ricorrente implicava che quest’ultima beneficiasse del parziale annullamento della decisione controversa nella suddetta causa.
8
Al punto 44 della sentenza impugnata il Tribunale ne ha tratto la conclusione che esso non statuisce ultra petita quando, adito con un ricorso d’annullamento presentato separatamente da una società controllante e da una sua controllata, tiene conto dell’esito del ricorso presentato dalla controllata allorché tale ricorso ha il medesimo oggetto del ricorso della controllante.
9
Posto che la responsabilità della società controllante era strettamente connessa a quella della sua controllata, in quanto il pagamento di un’ammenda in solido a carico della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato dovuto se a quest’ultima non fosse stato imputato il comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato la decisione controversa limitatamente all’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione, ossia dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 e, di conseguenza, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] da 5,25 a 4,25 milioni di euro, di cui 3,4 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA].
10
Quanto alla cessazione dell’infrazione, al punto 53 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato di essersi dissociata dall’accordo concluso il 10 giugno 2000, diretto ad aumentare i prezzi a partire dal 14 agosto 2000, e che, pertanto, quest’ultima aveva partecipato all’intesa, in modo continuato, fino alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’intesa fosse terminata, ossia la data delle visite a sorpresa da essa effettuate nel corso del mese di marzo del 2001.
Conclusioni delle parti
11
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
respingere in toto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale.
12
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
—
respingere in toto l’impugnazione in quanto non fondata;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
13
[OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione, relativi, rispettivamente, ad una violazione dalla regola applicabile in materia di giudizio ultra petita, all’erroneità dell’asserzione che i ricorsi promossi dalla società controllante e dalla sua controllata avevano il medesimo oggetto, alla mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un’impresa che aveva riconosciuto d’aver commesso un’infrazione, al difetto e alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e, da ultimo, alla violazione del diritto ad un equo processo.
Sul primo motivo
14
Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale, avendo annullato la decisione controversa nella parte in cui verteva su una frazione della durata di partecipazione all’infrazione accertata in tale decisione fondandosi su elementi mai addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], ha violato la regola che vieta ad un organo giurisdizionale di statuire ultra petita. A suo avviso, secondo la giurisprudenza della Corte, e in particolare le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., nonché del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a. (
C-201/09 P e C-216/09 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2239
), la circostanza che due ricorrenti appartengano alla medesima impresa e siano dichiarati responsabili in solido non comporta un’eccezione a tale regola. L’annullamento cui mira ogni ricorrente destinatario di una decisione è inevitabilmente limitato ai motivi dedotti da ciascuno di essi nella propria causa e non è ravvisabile alcuna eccezione per i destinatari che appartengano ad un’impresa unica.
15
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia confuso la nozione di impresa, quale entità economica in materia di concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), con la nozione processuale di persona giuridica che propone una domanda dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, in applicazione dell’articolo 263 TFUE e del regolamento n. 1/2003. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], che si fonda sulla citata sentenza ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., il ricorso presentato da una entità che appartiene ad un gruppo non incide sulla posizione giuridica delle altre entità del gruppo. A suo avviso è il destinatario della decisione che deve decidere sulla portata del suo ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione e sui motivi che intende dedurre in giudizio. Qualora con l’annullamento parziale della decisione relativa alla società controllata si accerti l’esistenza di un errore di merito della [OSCURATO:PERSONA] che potrebbe potenzialmente andare a beneficio della società controllante, quest’ultima deve autonomamente sollevare tale errore dinanzi al Tribunale.
16
[OSCURATO:PERSONA] afferma che le ammende inflitte ad entità giuridiche che compongono un’unica impresa possono divergere anche quando, per una parte determinata di dette ammende, sia stata dichiarata una responsabilità in solido. Di conseguenza, la responsabilità in solido di due entità che appartengono ad una stessa impresa sarebbe priva di conseguenze per l’applicazione della giurisprudenza derivante dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., in materia di giudizio ultra petita. In questa fattispecie non sussisterebbe uno stretto legame tra la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e quella della [OSCURATO:PERSONA].
17
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto pronunciandosi sul motivo relativo alla durata della partecipazione all’infrazione senza esaminare le argomentazioni giuridiche addotte dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a proposito della data di inizio dell’infrazione e limitandosi, a tale riguardo, a fare riferimento all’esito della succitata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, il Tribunale avrebbe reinterpretato e riqualificato l’oggetto del ricorso.
18
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che il Tribunale, riducendo sul fondamento di una distinta sentenza l’importo dell’ammenda irrogata alla [OSCURATO:PERSONA], ha indebitamente sconfinato nelle competenze della [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, spetta a quest’ultima, e non al Tribunale, trarre le conseguenze da tale sentenza, eventualmente riducendo l’importo dell’ammenda o annullandola, onde conformarsi a detta sentenza di annullamento.
19
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo dedotto è irricevibile perché con esso la [OSCURATO:PERSONA] cerca di ottenere un nuovo esame dei fatti già vagliati dal Tribunale e, in particolare, delle conclusioni tratte in merito alla durata dell’infrazione imputata alla [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe in contrasto con la natura dell’impugnazione.
20
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha statuito ultra petita e non si è discostato dalla giurisprudenza in materia. Essa sottolinea che la riduzione della durata di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione e dell’importo dell’ammenda, come conseguenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore nella determinazione di tale durata, costituiva uno dei capi della sua domanda espressamente menzionati nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale. A suo avviso, inoltre, le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. nonché ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a. non sono pertinenti.
21
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale non ha creato un’eccezione alla regola processuale secondo cui un organo giurisdizionale non può statuire ultra petita, ma ha valutato correttamente i fatti della causa in esame, in particolare per quanto riguarda la responsabilità in solido delle due società in causa appartenenti al medesimo gruppo. [OSCURATO:PERSONA], nel valutare i fatti, avrebbe confuso, nella sua impugnazione, il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e diretto alla riduzione della durata dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell’ammenda dovuta con gli elementi di fatto addotti a sostegno delle sue richieste quanto alle date precise di inizio e fine dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe asserire che la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare l’onere della responsabilità ad essa incombente, ma non può usufruire della riduzione da parte del Tribunale della responsabilità primaria e diretta della società controllata in esame, il che comporterebbe una responsabilità che non può essere congiunta e in solido.
22
Per quanto attiene alla confusione tra le regole di merito in materia di concorrenza, fondate sulla nozione di impresa, e le regole processuali, il cui fondamento è costituito dalla nozione di entità giuridica, la [OSCURATO:PERSONA] rimarca che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un’errata qualificazione del diritto dell’Unione. A suo avviso, il Tribunale ha correttamente ammesso che sussiste una connessione stretta ed «inestricabile» tra le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo il principio della buona amministrazione della giustizia, giustifica i riferimenti incrociati tra le due cause.
Sul secondo motivo
23
[OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che le domande alla base del ricorso di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] e della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] avessero lo «stesso oggetto». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], queste due persone giuridiche contestano periodi diversi di partecipazione all’infrazione, ossia dal 31 dicembre 1988 al 7 febbraio 1989 per la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire 38 giorni, e dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 per la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una durata di 4 anni, 9 mesi e 29 giorni. Queste divergenze, nonché quelle risultanti dalla circostanza che tali due entità hanno dedotto motivi e argomenti diversi, costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], conclusioni aventi un oggetto diverso.
24
Inoltre il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, si sarebbe fondato su una premessa di fatto errata, idonea ad integrare uno snaturamento dei fatti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che «se la [decisione controversa] fosse stata annullata per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario annullare detta decisione anche per quanto riguarda la [[OSCURATO:PERSONA]] stessa». Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sollevato questo motivo né nel suo ricorso di annullamento né nella replica e, pertanto, il Tribunale avrebbe snaturato il motivo addotto dalla ricorrente.
25
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], invece, il Tribunale ha dichiarato correttamente che il suo petitum e quello della [OSCURATO:PERSONA] avevano il «medesimo oggetto», giacché entrambe le parti hanno espressamente domandato, ciascuna nel proprio ricorso, che la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, così come essa risulta da quanto accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse ridotta.
Sul terzo motivo
26
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto riducendo la responsabilità di un’entità appartenente all’«impresa [OSCURATO:PERSONA]» perché la durata della partecipazione all’infrazione era stata ridotta per un’altra entità che compone detta impresa, ossia la sua controllata [OSCURATO:PERSONA]. La limitazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione sarebbe basata sullo status di «società dormiente» di quest’ultima e non sul fatto che il gruppo in questione non avesse partecipato all’infrazione. La circostanza che quest’ultima società, con riguardo ad un determinato lasso di tempo, potesse non essere il destinatario giusto in seno al gruppo, riguarda unicamente tale controllata e non esonera l’impresa nel suo insieme dalla sua responsabilità per l’infrazione delle regole della concorrenza. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto legittimamente annullare l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 e il 29 ottobre 1993 affermando che «la responsabilità della [[OSCURATO:PERSONA]] era strettamente connessa a quella della [OSCURATO:PERSONA]» e basandosi su un simile legame, che in realtà non sussisterebbe.
27
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo è irricevibile poiché è volto ad ottenere il riesame di fatti già giudicati dal Tribunale e, inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato tale motivo in primo grado.
Sul quarto motivo
28
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione, giacché non indica in modo adeguatamente circostanziato che costituisce una deroga della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a.. Inoltre, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, relativi al coefficiente moltiplicatore a fini di deterrenza, il Tribunale sarebbe incoerente e impreciso, in quanto esso ivi invita la [OSCURATO:PERSONA] a trarre le dovute conseguenze dalla responsabilità in solido quanto al pagamento dell’ammenda da parte della [OSCURATO:PERSONA], prima di determinare esso stesso l’importo dell’ammenda al punto 59 di tale sentenza.
29
[OSCURATO:PERSONA] considera questo quarto motivo infondato, rimarcando che la sentenza del Tribunale espone in modo sufficientemente chiaro il suo ragionamento, consentendo quindi alle parti di conoscere le giustificazioni della sua decisione e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.
Sul quinto motivo
30
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio e il diritto ad un equo processo non avendole dato occasione di esprimersi sulla sua intenzione di ridurre l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], e basandosi, in tale circostanza, su motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in una causa distinta. Il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] poiché ha fatto riferimento ad una parte di una sentenza, sebbene il detto motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare il proprio ricorso non fosse stato sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase scritta del procedimento.
31
[OSCURATO:PERSONA] reputa che tale motivo sia destituito di fondamento, giacché la [OSCURATO:PERSONA] era parte del procedimento sfociato nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, era pienamente al corrente degli argomenti relativi alla durata dell’infrazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto in giudizio tale motivo nel corso del procedimento che ha dato origine alla sentenza impugnata unicamente per motivi tattici.
Giudizio della Corte
Sul primo, il secondo e il terzo motivo
32
Posto che i primi tre motivi dell’impugnazione coincidono largamente, è opportuno esaminarli in modo congiunto.
33
Al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che «la ricorrente non è stata ritenuta responsabile dell’intesa in oggetto per diretta partecipazione all’attività dell’intesa stessa. Essa è stata considerata responsabile dell’infrazione unicamente in qualità di società controllante in forza della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa. La sua responsabilità, pertanto, non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA]».
34
Tra le parti è infatti pacifico che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] risulta esclusivamente dalla partecipazione della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] all’intesa accertata nella decisione controversa.
35
Tuttavia, con tali tre motivi della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce, in sostanza, che, a prescindere da quale sia la responsabilità dell’impresa costituita da tali due società appartenenti allo stesso gruppo per quanto riguarda l’infrazione dichiarata nella decisione controversa, la società [OSCURATO:PERSONA] non poteva beneficiare, nel contesto del procedimento avviato con il ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale, della riduzione della durata dell’infrazione decisa dal Tribunale nell’ambito del procedimento aperto con il distinto ricorso presentato al Tribunale dalla società [OSCURATO:PERSONA] sulla base di elementi argomentativi che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto in giudizio nel contesto del suo proprio ricorso.
36
Nel suo terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla distinzione tra la responsabilità di entità giuridicamente separate all’interno di un gruppo di società e rileva, in particolare, che in questa fattispecie la decisione controversa è stata indirizzata sia alla [OSCURATO:PERSONA] che alla [OSCURATO:PERSONA] e che la constatazione relativa al periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 è stata annullata poiché la [OSCURATO:PERSONA] era, all’inizio, «una società “dormiente” ai sensi del diritto societario inglese» e, successivamente, «una società “dormiente” in qualità di mandataria».
37
Tuttavia, queste considerazioni non sono sufficienti per mettere in dubbio quanto il Tribunale ha dichiarato al punto 38 della sentenza impugnata, poiché, per imputare una responsabilità ad una qualsiasi entità di un gruppo, occorre che sia prodotta la prova che almeno un’entità ha commesso un’infrazione delle regole di concorrenza dell’Unione e che tale circostanza sia rilevata in una decisione divenuta definitiva.
38
Orbene, in questa fattispecie, per il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 una prova siffatta non è stata fornita, in definitiva, poiché il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa per quanto riguarda tale periodo nella sua citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la ragione per cui è stata accertata l’assenza di un comportamento illegittimo da parte della [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante.
39
Pertanto, il Tribunale si è correttamente fondato sulla premessa secondo cui la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società controllante, nel caso di specie è puramente derivata ed accessoria e dipende quindi da quella della sua controllata [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, queste due società sono state condannate in solido a pagare l’ammenda di cui è stata chiesta la riduzione.
40
Occorre inoltre aggiungere che il motivo e gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, come emerge dai punti 25 e 28-30 della sentenza impugnata, riguardavano non già la sua propria partecipazione all’infrazione, bensì esclusivamente quella della [OSCURATO:PERSONA].
41
Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, riducendo la durata dell’infrazione anche per la [OSCURATO:PERSONA], senza che quest’ultima società avesse presentato un’esplicita domanda a tal fine, ha statuito ultra petita, così violando la giurisprudenza della Corte espressa in particolare dalle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., nonché ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a..
42
Nel contesto del suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, alla stessa stregua della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato dinanzi al Tribunale il periodo dell’infrazione stabilito nella decisione controversa. Tuttavia, essa sottolinea che tale società controllante non metteva in discussione lo stesso periodo cui faceva riferimento la sua controllata, bensì unicamente una piccola frazione di tale periodo, e con argomenti diversi da quelli dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo, al punto 44 della sentenza impugnata, che i ricorsi presentati separatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano il medesimo oggetto.
43
Ciò nondimeno, occorre dichiarare che, quando la responsabilità della società controllante deriva interamente da quella della sua controllata, ed entrambe le società hanno proposto ricorsi con cui chiedono al Tribunale di ridurre l’ammenda come riflesso della riduzione della durata dell’infrazione commessa dalla società controllata, la nozione di «medesimo oggetto» non richiede che la portata dei ricorsi di tali società e degli argomenti da esse dedotti per contestare la durata dell’infrazione accertata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia identica.
44
Pertanto, poiché è pacifico che sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la durata dell’infrazione e che una frazione di tale periodo era identica, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando ha tratto le conclusioni che figurano al punto 44 della sentenza impugnata.
45
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale ha snaturato il motivo dedotto in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto in quanto inconferente. Dai punti precedenti della presente sentenza discende infatti che il Tribunale poteva giungere alla conclusione che l’oggetto dei ricorsi della controllante e della sua controllata era identico a prescindere dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno incluso nel suo ricorso la domanda figurante nella terza frase del punto 42 della sentenza impugnata e riprodotta al punto 24 di questa sentenza.
46
Quanto alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, occorre dichiarare che, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], tale giurisprudenza non può essere trasposta alla soluzione della presente controversia.
47
Nella causa che ha dato origine alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., infatti, diversamente da quanto accade nella causa in esame, la società AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] AB e altre sei società svedesi non avevano presentato ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata parzialmente annullata dalla Corte in esito al ricorso proposto da altre imprese.
48
La controversia sfociata nella citata sentenza ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., relativa ad una questione giuridica di diversa natura, ossia la sospensione della prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni, riguardava tre società appartenenti allo stesso gruppo. Come ha dichiarato la Corte al punto 149 di detta sentenza, la decisione iniziale della [OSCURATO:PERSONA] riguardava una sola di tali società e il Tribunale aveva annullato tale decisione unicamente nei confronti di detta società. Pertanto, da questo annullamento non poteva essere dedotto nessun effetto nei confronti delle altre due società.
49
Quindi, in un caso come quello oggetto della fattispecie, ove la responsabilità della società controllante deriva unicamente da quella della sua controllata e le società controllante e controllata hanno proposto ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto, il Tribunale ben poteva, senza per questo statuire ultra petita, tener conto dell’esito del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed annullare la decisione controversa per il periodo precedente al 29 ottobre 1993 anche per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].
50
A questo proposito, la possibilità prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa possa autonomamente modificare o revocare la decisione che ha emanato nei confronti della società controllante onde trarre le dovute conseguenze dalla sentenza del Tribunale non fornisce una garanzia adeguata per la tutela dei diritti delle imprese nel settore di applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione.
51
Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che il primo, il secondo ed il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati.
Sul quarto motivo
52
Il quarto motivo dell’impugnazione consta di due parti.
53
Con la prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di non aver esposto un ragionamento sufficiente e chiaro per giustificare il parziale annullamento della decisione controversa. Essa reitera in larga misura gli argomenti già addotti nel contesto dei primi tre motivi.
54
A tale riguardo, basta rinviare alle considerazioni svolte dalla Corte nell’ambito di detti motivi, dalle quali emerge che le censure della [OSCURATO:PERSONA] non sono fondate.
55
Con la seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta un’incoerenza o un’imprecisione nella motivazione della sentenza impugnata, laddove, da un lato, il Tribunale invita la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione la sua citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il fattore di deterrenza e, dall’altro, fissa esso stesso, al punto 59 della sentenza impugnata, l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
56
Si deve tuttavia dichiarare che dalla sentenza impugnata non emerge alcuna contraddizione o imprecisione. Il Tribunale, infatti, ha ridotto l’importo dell’ammenda unicamente nei limiti in cui ha annullato la decisione controversa per il periodo precedente il 29 ottobre 1993 anche per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, ai punti 56-58 della stessa sentenza, il Tribunale ha tratto la dovuta conseguenza dalla circostanza che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non riguardava un errore della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione del fattore di deterrenza.
57
Ne consegue che il quarto motivo è infondato.
Sul quinto motivo
58
Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione del diritto ad un equo processo. In particolare, essa lamenta che il Tribunale non le ha fornito l’occasione di esporre il suo punto di vista in merito alla sua intenzione di avvalersi di motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA].
59
Occorre innanzitutto rammentare che in questa causa la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto lo svolgimento di un’udienza. Come spiega il Tribunale al punto 23 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], tramite lettera, aveva indicato che «si rimetteva al prudente apprezzamento del Tribunale in merito all’utilità d’organizzare un’udienza nella causa in esame».
60
Le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’inosservanza del principio del contraddittorio e alla violazione del diritto ad un equo processo sono fondate sulla ferma convinzione da parte di tale istituzione che esista un’impossibilità assoluta che la società controllante, [OSCURATO:PERSONA], si giovi di una riduzione del periodo di infrazione accertato per la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] non essendo i ricorsi interamente identici.
61
Orbene, come emerge dalle considerazioni svolte dalla Corte e dalle conclusioni cui essa è approdata nell’ambito dei primi tre motivi, in talune circostanze tale possibilità sussiste. L’applicazione di questa possibilità costituisce il risultato di una valutazione giuridica del Tribunale che quest’ultimo giudice è autorizzato ad effettuare senza essere tenuto ad avvisarne le parti prima della pronuncia della sentenza. Agire in tal modo non integra una violazione dei diritti della difesa o del diritto ad un equo processo.
62
Ne consegue che il quinto motivo è infondato.
63
Dal momento che nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta.
Sulle spese
64
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.