CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 19270-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 168, presso lo studio dell'avv.o [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidental e - avverso la sentenza n. 3505/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Velletri, invocandone la condanna ad arretrare il loro immobile sino al rispetto delle distanze dal confine con la sua proprietà ed al risarcimento del danno. Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di mantenere l’edificio da loro realizzato ad una distanza dal confine inferiore a quella legale. Con sentenza n. 3622/2006 il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale, ordinando l’arretramento del fabbricato delle Maggi, ma rigettava la domanda risarcitoria in assenza di dimostrazione del pregiudizio sofferto dall’attore. Interponevano appello avverso detta decisione le Maggi e si costituiva in giudizio il Bazzocchi, spiegando a sua volta appello incidentale in relazione alla domanda risarcitoria respinta dal Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 13505/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed Ilaria, affidandosi a due motivi. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale a sua volta affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso principale e ACCOGLIMENTO di quello incidentale. Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Velletri, invocandone la condanna all’arretramento del loro immobile sino al rispetto delle distanze dal confine con la sua proprietà ed al risarcimento del danno. Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di mantenere l’edificio da loro realizzato ad una distanza dal confine inferiore a quella legale. Con sentenza n. 3622/2006 il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale, ordinando l’arretramento del fabbricato delle Maggi, ma rigettava la domanda risarcitoria in assenza di dimostrazione del pregiudizio sofferto dall’attore. Interponevano appello avverso detta decisione le Maggi e si costituiva in giudizio il Bazzocchi, spiegando a sua volta appello incidentale in relazione alla domanda risarcitoria respinta dal Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 13505/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed Ilaria, affidandosi a due motivi. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale a sua volta affidato ad un solo motivo. Con il primo motivo, le ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 873 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato l’intervento edilizio da loro realizzato nel 1994 come nuova costruzione, senza considerare che in effetti si sarebbe trattato di mera ristrutturazione di un edificio preesistente. Con il secondo motivo, le ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 873 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato, ai fini del calcolo delle distanze dal confine, anche la parte interrata dell’edificio di cui è causa. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha condiviso la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che gli interventi realizzati dalle Maggi nel 1994 integrassero non già mera ristrutturazione, ma nuova costruzione. In particolare, la Corte distrettuale ha affermato - richiamando, sul punto, quanto accertato mediante la CTU esperita in prime cure- a seguito dei lavori era stata ampliata l’altezza de l manufatto, modificata la sua localizzazione rispetto all’ubicazione del preesistente fabbricato, ampliata la volumetria “anche senza tener conto delle pertinenze” in modo rilevante, passando dagli iniziali 81,81 mq. e 385,55 mc. agli attuali 178,05 mq. e 822,91 mc (dei quali 664,41 mc relativi al nuovo corpo centrale realizzato dalle Maggi). Ha anche esaminato la censura, già proposta in appello dalle odierne ricorrenti, relativa al calcolo delle parti interrate, dando atto che il CTU aveva accertato che il fabbricato originario era posto a 9,69 metri dal confine con la proprietà Bazzocchi, mentre quello risultante a seguito dell’intervento del 1994 era collocato a 7,82 metri, quanto alla parte fuori terra, e a 1,55 metri, quanto alla parte seminterrata, la quale ultima risultava in parte interrata di circa 40 cm. ed in parte invece “completamente emergente” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Le ricorrenti contestano l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). La decisione della Corte di Appello risulta, peraltro, coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui: 1) si configura una nuova costruzione ogni volta che l’intervento di demolizione e ricostruzione di un precedente fabbricato comporti un aumento della volumetria (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 , Rv. 649068 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28612 del 15/12/2020 , Rv.659841) ovvero modifica della posizione dell’edificio, rispetto a quella in cui l’originario manufatto sitrovava (cfr. ancora Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 , Rv. 649068, cit.); 2) qualsiasi costruzione non completamente i nterrata è soggetta alla disciplina in materia di distanze (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25837 del 27/10/2008 , Rv. 605426; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 22127 del 19/10/2009, Rv.609622; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4277 del 22/02/2011, Rv.617015 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n.21173 del 08/08/2019 , Rv. 655195). Con l’unico motivo dell’appello incidentale, invece, il Bazzocchi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di un pregiudizio in re ipsa derivante dalla violazione delle distanze. La censura è fondata, alla luce del principio -che merita di essere ribadito- secondo cui “ Il danno derivante dalla violazione delle norme sulledistanze nelle costruzioni è in "re ipsa", sicché, una volta dimostrato il fatto obiettivo della violazione, non occorre un'autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto, che può essere valutato dal giudice equitativamente a norma dell'art. 1226 cod. civ., ove risulti la difficoltà di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarità del fatto dannoso” (Cass. Sez.2, Sentenzan. 3414 del 23/03/1993 , Rv. 481511; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10600 del 25/09/1999, Rv. 530251; C ass. Sez. 2 , Sentenza n. 3341 del 07/03/2002 , Rv. 552896; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 11196 del 07/05/2010 , Rv. 612967; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 25475 del 16/12/2010 , Rv. 615881; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 11382 del 24/05/2011 , Rv. 618166; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 16916 del 19/08/ 2015 , Rv. 636127; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 21501 del 31/08/2018 , Rv. 650315; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 25082 del 09/11/2020 , Rv. 659708). Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto procedere alla valutazione equitativa del danno, posto che “La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta” (Cass. Sez.6 - 2,Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019, Rv. 653643)”. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa l’evidenza decisoria, poiché la questione della risarcibilità del danno da occupazione senza titolo, e più in generale da lesione del diritto di proprietà, è stata rimessa alle Sezioni Unite con due distinte ordinanze interlocutorie (Cass. Sez.2, Ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022 e Cass. Sez.3, Ordinanza n. 1161 del 2022). PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché sia trattata in udienza pubblica, in attesa della decisione delle Sezioni