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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 1948

Cassazione n. 47061/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1948 avverso l'ordinanza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 03/11/1999, in parziale riforma di quella del pretore di [OSCURATO:PERSONA] del 11/02/1998, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i reati ad egli contestati concernenti abusi edilizi commessi nel 1991, perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermava per il resto la condanna per le contravvenzioni edilizie commesse in epoca successiva, nel 1996 e nel 1997; veniva altresì confermato l'ordine di demolizione disposto dal giudice di primo grado in data 11/02/1998, fatte salve eventuali determinazioni da parte della PA sull'istanza di sanatoria edilizia che il ricorrente aveva già presentato.

L'Ufficio delle esecuzioni penali emetteva ingiunzione a demolire il manufatto abusivo in data 24/03/2017 (n.598/2013 RESA).

Tuttavia successivamente, l'Ufficio delle esecuzioni penali annullava la suddetta ingiunzione del 2017 e la sostituiva con nuova ingiunzione, notificata al Gargiulo nel marzo 2022, concernente in modo specifico le violazioni edilizie del 12/07/1996, 18/07/1996, 22/07/1996, 10/10/1996, 18/01/1997.

2. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto dalla Corte di appello in data 03/11/1999 e dell'ingiunzione a demolire n. 598/2013 disposta dall'ufficio dell'esecuzione, innanzi alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, che rigettava la richiesta con ordinanza del 11/04/2022.

3. Avverso la suddetta ordinanza in epigrafe indicata del giudice dell'esecuzione, Gargiulo ricorre per cassazione con unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sul rilievo che, una volta accertata la prescrizione delle opere edilizie risalenti al 1991 ed intervenuta sentenza di assoluzione, il giudice a quo doveva revocare l'ingiunzione a demolire e non doveva essere emessa l'ingiunzione a demolire disposta dall'ufficio delle esecuzioni penali n. 598/2013, avente ad oggetto le medesime opere edilizie realizzate nel 1991.

In assenza di una pronuncia di condanna, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare l'ordine disposto dal giudice e, conseguentemente, revocare anche l'ingiunzione alla demolizione disposta dall'ufficio delle esecuzioni penali del 2017.

Evidenzia inoltre che l'ordine di esecuzione notificato nel marzo 2022, disposto in sostituzione di quello emesso nel 2017, oggetto di incidente di esecuzione, lipodescrivendo il medesimo manufatto e le medesime opere quali oggetto dell'ordine di demolizione, si riferisce solo formalmente agli abusi edilizi commessi dal ricorrente dal 1996 in poi, sostanzialmente però includendo le opere realizzate nel 1991.

Deduce comunque l'illogicità di un provvedimento che sostituisce quello precedente ampliandone l'oggetto, dando luogo così ad una nuova ingiunzione.

Con il medesimo motivo deduce vizio della motivazione in quanto il giudice d'appello ha rigettato l'istanza, in ragione della natura permanente del reato edilizio, pur riconoscendo che i reati contestati si sono consumati nel 1991 e che è stata dichiarata la prescrizione.

3.1. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 03/11/1999, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei soli reati commessi nel 1991, precisando, in motivazione, di non potere dichiarare l'estinzione di tutte le contravvenzioni edilizie perché dai rilievi fotografici allegati al verbale dell'udienza ha rilevato la differenza tra la struttura esistente nel 1991 (pali in cemento e solaio al vento) e quella realizzata nel 1996, di ben maggiore volumetria.

Nulla ha specificato in ordine alla confisca, che è stata confermata.

Tanto premesso, si osserva che non assume alcuna rilevanza la constatazione che la descrizione del manufatto abusivo corrisponda sostanzialmente o anche parzialmente a quella contestata per i fatti estinti per prescrizione risalenti al 1991.

Come deduce il medesimo ricorrente, le condotte ad egli ascritte, concernono il medesimo manufatto e si sono verificate in più tranche e in più riprese.

Il giudice a quo ha infatti osservato che i lavori abusivi non furono mai definitivamente interrotti o completati nel 1991 ma furono soltanto sospesi per un lungo periodo di tempo e che le opere furono riprese, continuate e completate ed altresì ampliate fino all'ultimo sopralluogo del 2020.

Pertanto, correttamente e senza alcun vincolo in tal senso, l'ufficio delle esecuzioni penali ha fatto riferimento alle violazioni non prescritte, pur indicando il medesimo oggetto, costituito da un corpo di fabbrica in cemento armato su una superficie 12 X 22 composto da piano rialzato con pilastri solaio di copertura e rampe di scala.

Tale manufatto si trovava allo stato rustico nel 1991, come si legge nel capo di imputazione a) relativo al decreto di citazione n. 36641/91 RGNR, ed è stato oggetto di ulteriori opere di completamento, contestate nei capi di imputazione relativi al decreto di citazione n. 5964/92 e n. 1904/94 RGNR, ove viene espressamente descritta la condotta di prosecuzione e continuazione di opere edilizie già intraprese e oggetto di sequestro preventivo Ne segue che, trattandosi di un unico complesso di lavori e di opere edilizie, l'ordine di demolizione concerne correttamente l'intero manufatto abusivo, conformemente al principio secondo cui "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione" (Sez.3, n.6049 del 27/09/2016, Rv.2688311).

2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso all'udienza del 21 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1948 avverso l'ordinanza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 03/11/1999, in parziale riforma di quella del pretore di [OSCURATO:PERSONA] del 11/02/1998, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i reati ad egli contestati concernenti abusi edilizi commessi nel 1991, perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermava per il resto la condanna per le contravvenzioni edilizie commesse in epoca successiva, nel 1996 e nel 1997; veniva altresì confermato l'ordine di demolizione disposto dal giudice di primo grado in data 11/02/1998, fatte salve eventuali determinazioni da parte della PA sull'istanza di sanatoria edilizia che il ricorrente aveva già presentato. L'Ufficio delle esecuzioni penali emetteva ingiunzione a demolire il manufatto abusivo in data 24/03/2017 (n.598/2013 RESA). Tuttavia successivamente, l'Ufficio delle esecuzioni penali annullava la suddetta ingiunzione del 2017 e la sostituiva con nuova ingiunzione, notificata al Gargiulo nel marzo 2022, concernente in modo specifico le violazioni edilizie del 12/07/1996, 18/07/1996, 22/07/1996, 10/10/1996, 18/01/1997. 2. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto dalla Corte di appello in data 03/11/1999 e dell'ingiunzione a demolire n. 598/2013 disposta dall'ufficio dell'esecuzione, innanzi alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, che rigettava la richiesta con ordinanza del 11/04/2022. 3. Avverso la suddetta ordinanza in epigrafe indicata del giudice dell'esecuzione, Gargiulo ricorre per cassazione con unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sul rilievo che, una volta accertata la prescrizione delle opere edilizie risalenti al 1991 ed intervenuta sentenza di assoluzione, il giudice a quo doveva revocare l'ingiunzione a demolire e non doveva essere emessa l'ingiunzione a demolire disposta dall'ufficio delle esecuzioni penali n. 598/2013, avente ad oggetto le medesime opere edilizie realizzate nel 1991. In assenza di una pronuncia di condanna, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare l'ordine disposto dal giudice e, conseguentemente, revocare anche l'ingiunzione alla demolizione disposta dall'ufficio delle esecuzioni penali del 2017. Evidenzia inoltre che l'ordine di esecuzione notificato nel marzo 2022, disposto in sostituzione di quello emesso nel 2017, oggetto di incidente di esecuzione, lipodescrivendo il medesimo manufatto e le medesime opere quali oggetto dell'ordine di demolizione, si riferisce solo formalmente agli abusi edilizi commessi dal ricorrente dal 1996 in poi, sostanzialmente però includendo le opere realizzate nel 1991. Deduce comunque l'illogicità di un provvedimento che sostituisce quello precedente ampliandone l'oggetto, dando luogo così ad una nuova ingiunzione. Con il medesimo motivo deduce vizio della motivazione in quanto il giudice d'appello ha rigettato l'istanza, in ragione della natura permanente del reato edilizio, pur riconoscendo che i reati contestati si sono consumati nel 1991 e che è stata dichiarata la prescrizione. 3.1. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 03/11/1999, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei soli reati commessi nel 1991, precisando, in motivazione, di non potere dichiarare l'estinzione di tutte le contravvenzioni edilizie perché dai rilievi fotografici allegati al verbale dell'udienza ha rilevato la differenza tra la struttura esistente nel 1991 (pali in cemento e solaio al vento) e quella realizzata nel 1996, di ben maggiore volumetria. Nulla ha specificato in ordine alla confisca, che è stata confermata. Tanto premesso, si osserva che non assume alcuna rilevanza la constatazione che la descrizione del manufatto abusivo corrisponda sostanzialmente o anche parzialmente a quella contestata per i fatti estinti per prescrizione risalenti al 1991. Come deduce il medesimo ricorrente, le condotte ad egli ascritte, concernono il medesimo manufatto e si sono verificate in più tranche e in più riprese. Il giudice a quo ha infatti osservato che i lavori abusivi non furono mai definitivamente interrotti o completati nel 1991 ma furono soltanto sospesi per un lungo periodo di tempo e che le opere furono riprese, continuate e completate ed altresì ampliate fino all'ultimo sopralluogo del 2020. Pertanto, correttamente e senza alcun vincolo in tal senso, l'ufficio delle esecuzioni penali ha fatto riferimento alle violazioni non prescritte, pur indicando il medesimo oggetto, costituito da un corpo di fabbrica in cemento armato su una superficie 12 X 22 composto da piano rialzato con pilastri solaio di copertura e rampe di scala. Tale manufatto si trovava allo stato rustico nel 1991, come si legge nel capo di imputazione a) relativo al decreto di citazione n. 36641/91 RGNR, ed è stato oggetto di ulteriori opere di completamento, contestate nei capi di imputazione relativi al decreto di citazione n. 5964/92 e n. 1904/94 RGNR, ove viene espressamente descritta la condotta di prosecuzione e continuazione di opere edilizie già intraprese e oggetto di sequestro preventivo Ne segue che, trattandosi di un unico complesso di lavori e di opere edilizie, l'ordine di demolizione concerne correttamente l'intero manufatto abusivo, conformemente al principio secondo cui "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione" (Sez.3, n.6049 del 27/09/2016, Rv.2688311). 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 21 ot
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