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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15138/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, in esito a procedimento svolto in assenza dell'imputato, il Giudice di pace di Roma condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5- quater, d.lgs. n. 286 del 1998.

All'imputato era contestato di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma in data 6 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva legittime le notificazioni degli atti nei confronti dell'imputato, sulla base della considerazione che erano state effettuate nei confronti del difensore domiciliatario; richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, rigettava l'eccezione sollevata dalla difesa circa la regolarità del processo svoltosi in assenza. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva accertato, sulla base della documentazione in atti in ordine alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria il 20 maggio 2019, che [OSCURATO:PERSONA], senza giustificato motivo, non aveva ottemperato al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 6 maggio 2019 e al conseguente ordine del Questore.

2. Avverso la citata sentenza e avverso le ordinanze emesse all'udienza del 12 febbraio 2021, relative alla dichiarazione di assenza dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di ammissione di prove orali, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 420-bis, comma 2, 179 e 178, lett. c), cod. proc. pen.

Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace sarebbe incorso in errore nella parte in cui dichiarò l'assenza dell'imputato sulla sola base del verbale di accertamento dell'illecito, sottoscritto dall'imputato, contenente l'indicazione del difensore di ufficio e l'elezione di domicilio.

Il ricorrente sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, che il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un effettivo rapporto professionale tra l'imputato e il difensore, poiché non è sufficiente, ai fini degli artt. 420-bis e seguenti cod. proc. pen., la sola elezione di domicilio contestuale al citato verbale di accertamento nell'immediatezza dell'identificazione dell'indagato prima ancora della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Il ricorrente sostiene altresì che sia priva di rilevanza, ai fini del vizio dedotto, l'avvenuta accettazione, da parte del difensore di ufficio, dell'elezione di domicilio espressa dall'imputato, elemento non idoneo a far concludere per l'esistenza di un effettivo rapporto professionale.

Il ricorrente afferma che, perciò, la sentenza impugnata sia affetta da nullità assoluta o, in ogni caso, da una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita nei termini previsti dalla legge.

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2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazioni degli artt. 495, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost.

Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace avrebbe deciso sulla base di un documento non acquisito al fascicolo del dibattimento.

Il ricorrente sostiene che quest'ultimo sia formato dal verbale di identificazione del 21 maggio 2019 e dal decreto del Prefetto, e non comprenda anche l'annotazione di polizia giudiziaria, richiamata nella sentenza impugnata, circa gli accertamenti svolti il 20 maggio 2019.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che sia viziata l'ordinanza con la quale il Giudice di pace ha revocato le prove orali già ammesse in relazione agli operanti di polizia giudiziaria, poiché il Giudice di pace non ha svolto alcuna istruttoria e si è limitato ad acquisire la documentazione precedentemente citata, non idonea però a fondare un giudizio di responsabilità penale.

Al contrario, secondo quanto esposto nel ricorso, la difesa aveva tutto il diritto di controesaminare gli agenti, i cui atti sono stati indebitamente indicati dal Giudice di pace ai fini dell'emissione del giudizio di condanna.

3. In data 22 marzo 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, con i quali ha integrato le doglianze già dedotte nel ricorso per cassazione.

4. Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erroneo svolgimento del processo in assenza dell'imputato, è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01; principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

È stato altresì affermato che la notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen. e del decreto di citazione, effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso e il decreto suddetti (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264-01; in motivazione, la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo).

1.2. Le affermazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità, espresse in relazione a casi in cui non operava l'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 - sulla necessità dell'assenso del difensore di ufficio nominato domiciliatario, ai fini dell'efficacia dell'elezione di domicilio presso di lui - trovano applicazione anche alla vicenda ora in esame, in cui opera la citata novella.

Le sentenze poc'anzi richiamate hanno infatti elaborato il principio, qui pienamente condiviso, secondo il quale è possibile procedere in absentia solamente qualora l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo.

È in tale ottica funzionale che devono essere intese le presunzioni di conoscenza del procedimento previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Di conseguenza, anche la presunzione relativa all'ipotesi di avvenuta elezione di domicilio può essere indicativa, ma non sostitutiva, della conoscenza del procedimento, a maggior ragione quando l'elezione di domicilio sia relativa a un difensore d'ufficio, poiché è necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che sussista un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato.

Non può assumere rilevanza in senso contrario l'introduzione del citato art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., poiché tale disposizione trova la sua ratio proprio nell'esigenza di garantire che l'elezione di domicilio sia «"seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale gli atti dovrebbero essere indirizzati» (così, in motivazione, Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail).

Nel caso ora in esame, il Giudice di pace si è limitato a rilevare la regolarità delle notificazioni presso il difensore domiciliatario, richiamando giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità di indicare, oltre all'elezione di domicilio, la presenza di altri elementi rivelatori della sussistenza di un effettivo rapporto professionale.

Con riguardo a tali ipotetici elementi, però, il Giudice di pace ha omesso di compiere i dovuti approfondimenti.

Ne consegue l'inadeguatezza della tr-b rtiti motivazione della sentenza impugnata e la necessità di disporre il suo annullamento con rinvio, affinché si provveda alla verifica della sussistenza di elementi dai quali poter desumere l'esistenza di un rapporto professionale effettivo, ai fini della valutazione circa la possibilità di procedere regolarmente in assenza.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge in relazione alle prove utilizzate, rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che travolge le statuizioni sulla responsabilità penale.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, in esito a procedimento svolto in assenza dell'imputato, il Giudice di pace di Roma condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5- quater, d.lgs. n. 286 del 1998. All'imputato era contestato di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma in data 6 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva legittime le notificazioni degli atti nei confronti dell'imputato, sulla base della considerazione che erano state effettuate nei confronti del difensore domiciliatario; richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, rigettava l'eccezione sollevata dalla difesa circa la regolarità del processo svoltosi in assenza. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva accertato, sulla base della documentazione in atti in ordine alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria il 20 maggio 2019, che [OSCURATO:PERSONA], senza giustificato motivo, non aveva ottemperato al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 6 maggio 2019 e al conseguente ordine del Questore. 2. Avverso la citata sentenza e avverso le ordinanze emesse all'udienza del 12 febbraio 2021, relative alla dichiarazione di assenza dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di ammissione di prove orali, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 420-bis, comma 2, 179 e 178, lett. c), cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace sarebbe incorso in errore nella parte in cui dichiarò l'assenza dell'imputato sulla sola base del verbale di accertamento dell'illecito, sottoscritto dall'imputato, contenente l'indicazione del difensore di ufficio e l'elezione di domicilio. Il ricorrente sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, che il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un effettivo rapporto professionale tra l'imputato e il difensore, poiché non è sufficiente, ai fini degli artt. 420-bis e seguenti cod. proc. pen., la sola elezione di domicilio contestuale al citato verbale di accertamento nell'immediatezza dell'identificazione dell'indagato prima ancora della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il ricorrente sostiene altresì che sia priva di rilevanza, ai fini del vizio dedotto, l'avvenuta accettazione, da parte del difensore di ufficio, dell'elezione di domicilio espressa dall'imputato, elemento non idoneo a far concludere per l'esistenza di un effettivo rapporto professionale. Il ricorrente afferma che, perciò, la sentenza impugnata sia affetta da nullità assoluta o, in ogni caso, da una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita nei termini previsti dalla legge. Alhv 2 </"() 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazioni degli artt. 495, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace avrebbe deciso sulla base di un documento non acquisito al fascicolo del dibattimento. Il ricorrente sostiene che quest'ultimo sia formato dal verbale di identificazione del 21 maggio 2019 e dal decreto del Prefetto, e non comprenda anche l'annotazione di polizia giudiziaria, richiamata nella sentenza impugnata, circa gli accertamenti svolti il 20 maggio 2019. Il ricorrente sostiene, inoltre, che sia viziata l'ordinanza con la quale il Giudice di pace ha revocato le prove orali già ammesse in relazione agli operanti di polizia giudiziaria, poiché il Giudice di pace non ha svolto alcuna istruttoria e si è limitato ad acquisire la documentazione precedentemente citata, non idonea però a fondare un giudizio di responsabilità penale. Al contrario, secondo quanto esposto nel ricorso, la difesa aveva tutto il diritto di controesaminare gli agenti, i cui atti sono stati indebitamente indicati dal Giudice di pace ai fini dell'emissione del giudizio di condanna. 3. In data 22 marzo 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, con i quali ha integrato le doglianze già dedotte nel ricorso per cassazione. 4. Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erroneo svolgimento del processo in assenza dell'imputato, è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01; principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). È stato altresì affermato che la notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen. e del decreto di citazione, effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso e il decreto suddetti (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264-01; in motivazione, la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo). 1.2. Le affermazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità, espresse in relazione a casi in cui non operava l'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 - sulla necessità dell'assenso del difensore di ufficio nominato domiciliatario, ai fini dell'efficacia dell'elezione di domicilio presso di lui - trovano applicazione anche alla vicenda ora in esame, in cui opera la citata novella. Le sentenze poc'anzi richiamate hanno infatti elaborato il principio, qui pienamente condiviso, secondo il quale è possibile procedere in absentia solamente qualora l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo. È in tale ottica funzionale che devono essere intese le presunzioni di conoscenza del procedimento previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022. Di conseguenza, anche la presunzione relativa all'ipotesi di avvenuta elezione di domicilio può essere indicativa, ma non sostitutiva, della conoscenza del procedimento, a maggior ragione quando l'elezione di domicilio sia relativa a un difensore d'ufficio, poiché è necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che sussista un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato. Non può assumere rilevanza in senso contrario l'introduzione del citato art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., poiché tale disposizione trova la sua ratio proprio nell'esigenza di garantire che l'elezione di domicilio sia «"seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale gli atti dovrebbero essere indirizzati» (così, in motivazione, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail). Nel caso ora in esame, il Giudice di pace si è limitato a rilevare la regolarità delle notificazioni presso il difensore domiciliatario, richiamando giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità di indicare, oltre all'elezione di domicilio, la presenza di altri elementi rivelatori della sussistenza di un effettivo rapporto professionale. Con riguardo a tali ipotetici elementi, però, il Giudice di pace ha omesso di compiere i dovuti approfondimenti. Ne consegue l'inadeguatezza della tr-b rtiti motivazione della sentenza impugnata e la necessità di disporre il suo annullamento con rinvio, affinché si provveda alla verifica della sussistenza di elementi dai quali poter desumere l'esistenza di un rapporto professionale effettivo, ai fini della valutazione circa la possibilità di procedere regolarmente in assenza. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge in relazione alle prove utilizzate, rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che travolge le statuizioni sulla responsabilità penale. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per
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