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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25715/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24850-2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3089/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione del contribuente nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la CTR della Sicilia, rigettata la richiesta di riunione del giudizio promosso dal predetto socio con quelli relativi agli altri soci, annullava l'atto impositivo sul presupposto dell'intervenuto annullamento, con sentenza della medesima CTR, Sezione staccata di Catania, dell'atto impositivo emesso nei confronti della predetta società, - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrai:e ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non ha replicato l'intimato; Considerato che: - dinanzi questa Corte pendono i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze emesse dalla CTR nei confronti della società e degli altri soci, fissati per l'odierna adunanza ed in relazione ai quali l'Agenzia delle entrate, con istanza depositata in data 14/10/2021, ha chiesto disporsi la riunione al presente giudizio; - dinanzi a questa Corte pende altresì il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CENTORAME (giudizio iscritto al n. 28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n. 28165/2021 R.G.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24850-2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3089/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione del contribuente nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la CTR della Sicilia, rigettata la richiesta di riunione del giudizio promosso dal predetto socio con quelli relativi agli altri soci, annullava l'atto impositivo sul presupposto dell'intervenuto annullamento, con sentenza della medesima CTR, Sezione staccata di Catania, dell'atto impositivo emesso nei confronti della predetta società, - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrai:e ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non ha replicato l'intimato; Considerato che: - dinanzi questa Corte pendono i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze emesse dalla CTR nei confronti della società e degli altri soci, fissati per l'odierna adunanza ed in relazione ai quali l'Agenzia delle entrate, con istanza depositata in data 14/10/2021, ha chiesto disporsi la riunione al presente giudizio; - dinanzi a questa Corte pende altresì il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CENTORAME (giudizio iscritto al n. 28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n. 28165/2021 R.G. Così deci
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