CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6867/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Chiede, per- tanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, il fatto che si sia messo alla guida di un velocipede in condi- zioni di elevata alterazione alcolica e i precedenti specifici, ritenuti indicativi della propria insofferenza all'osservanza delle norme del codice della strada. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conc:essione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena. Come visto, i giudici danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le generiche, ed aggiungono che, il lieve scostamento dal minimo edittale appare, nel caso di specie, adeguato e proporzionato alle complessive connotazioni della vicenda. Viene anche ricordato che il Baldi, all'atto del controllo, presentava un tasso alcolemico assai elevato (pari a 3 0/1) ed è soggetto già giudicato tre volte per fatti analoghi, il che fa apparire concrua la pena inflittagli. N. 6867/2022 R.G. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quuili sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Ry. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 35245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni Drevi5.;ti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena corgrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con i! richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). E' stato altresì sottolineato, ancon di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo com- plesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 7lel 15/6/2016, Rignarese, Rv. 267949). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nel 1iF! determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 1.3.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimertc consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo - P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e 7ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-