Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1975

Cassazione n. 48619/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 18/3/2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, reiterando rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando l'elevata intensità del dolo e la pluralità di precedenti specifici che militano a carico del prevenuto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 18/3/2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, reiterando rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando l'elevata intensità del dolo e la pluralità di precedenti specifici che militano a carico del prevenuto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente