CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore Il Presidente