CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di ricettazione contestato il luogo di quello di furto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); che, peraltro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01), essendosi nella specie limitata la difesa ricorrente ad evidenziare la mera vicinanza spazio-temporale del fatto con la commissione del reato di furto presupposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]