CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/07/1967 avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di pace di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lucca dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere del reato di cui all'art. 590 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato stato commesso nella circoscrizione territoriale del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana, e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ossia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, al cui circondario appartengono entrambi gli uffici del giudice di pace. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica anzidetto, denunciando mediante unico motivo l'abnormità del provvedimento. Secondo il ricorrente, i rapporti tra uffici del giudice di pace rientranti nel medesimo circondario di tribunale non sarebbero riconducibili all'istituto della competenza per territorio. La traslazione delle cause dall'ufficio avente sede nel capoluogo del circondario all'ufficio periferico, o viceversa, andrebbe disciplinata secondo i medesimi criteri che presiedono alla distribuzione degli affari penali tra la sede principale del tribunale e la sezione distaccata; criteri che contemplano l'intervento del presidente del tribunale ed escludono ogni ipotesi di regressione del procedimento. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma camerale, ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto contro sentenza emessa al dibattimento, avrebbe dovuto essere inserito nel ruolo dell'udienza pubblica. La disfunzione procedurale rimane purtuttavia priva di concreto rilievo, non avendo le parti (il Procuratore generale presso questa Corte e la difesa), ritualmente avvisate della fissazione della camera di consiglio, eccepito alcunché sul punto, né avendo esse avanzato la richiesta di discussione orale, a norma dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in difetto della quale il rito si sarebbe comunque convertito nella trattazione scritta con contraddittorio cartolare, nella specie regolarmente assicurato. 2. La sentenza impugnata non è affetta da abnormità.2.1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in seguito più volte rivista e aggiornata, «con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato», come stabilisce l'art. 2, comma 1, della legge stessa. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate (art. 2, comma 2). I «circondari», richiamati dalla menzionata disposizione di legge, rappresentano le autonome circoscrizioni territoriali del giudice di pace, che possono essere coincidenti con i «circondari» dei tribunali ordinari, ovvero possono avere, rispetto al tribunale, dimensione infracircondariale. Esistono infatti circondari di tribunale ripartiti in più uffici del giudice di pace, ciascuno avente giurisdizione su un ambito territoriale, chiamato esso stesso circondano, che è solo una porzione del circondario maggiore. Le circoscrizioni territoriali del tribunale e del giudice di pace, pur identicamente denominate, sono dunque concettualmente ben distinte tra loro. 2.2. Il circondario del Tribunale di Lucca, in particolare, comprende attualmente il circondario del Giudice di pace di Lucca e quello del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana. L'Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana ha una storia articolata. Istituito nel 1991, esso fu ricompreso nell'elenco delle sedi destinate ad essere soppresse, ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, salvo che l'ente locale interessato avesse avanzato, entro un termine dato, la richiesta di mantenerla, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento. La richiesta intervenne per Castelnuovo di Garfagnana, ma il decreto ministeriale 10 novembre 2014 accertò la mancata ottemperanza agli adempimenti messi a carico dell'ente locale e stabilì la cessazione del funzionamento della sede. Senonché, con d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, fu data possibilità agli enti locali di chiedere il ripristino delle sedi soppresse, dietro rinnovata assunzione degli oneri economici di gestione. Tale iter è sfociato nel ripristino dell'Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana, deciso con decreto ministeriale 27 maggio 2016. Allo stato, dunque, tale Ufficio è nuovamente funzionante, secondo le modalità preesistenti alla iniziale soppressione. Esso non rappresenta dunque una sezione distaccata dell'Ufficio del Giudice di pace di Lucca, ma costituisce sede autonoma, dotata di propria circoscrizione territoriale, autonomamente rilevante ai fini della competenza. 2.3. I compiti di coordinamento, attribuzione degli affari, direzione e vigilanza, che l'art. 8 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, intesta al presidente del tribunale in cui gli uffici del giudice di pace sono ricompresi, non interferiscono con la disciplina della competenza per territorio, che spetta, nel settore penale, a norma dell'art. 5 della legge 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace della circoscrizione in cui il reato è stato consumato. I rapporti tra uffici del giudice di pace di «circondari» differenti, intesi questi come circoscrizioni di tale organo giudiziario, danno luogo a ordinarie questioni di competenza per territorio. Il rilievo dell'incompetenza al dibattimento è regolato dall'art. 23 cod. proc. pen., che, nel testo inciso dalla sentenza costituzionale n. 70 del 1996, stabilisce che l'incompetenza sia dichiarata con sentenza, la quale altresì ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; come è puntualmente avvenuto. 3. La sentenza in epigrafe, dichiarativa dell'incompetenza territoriale, non affetta da abnormità, non era impugnabile per cassazione in base al principio di tassatività espresso dall'art. 568 cod. proc. pen., potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01). Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammi