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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 46255/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pt avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio; lette per la ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM presso il Tribunale di Civitavecchia il 13.5.2022, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 17.5.2022, in relazione al reato di indebita compensazione fiscale mediante indicazione di crediti inesistenti contestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legittimità del sequestro dei conti correnti bancari intestati alla predetta società, soggetto estraneo al reato.

Argomenta che al momento della convalida del provvedimento di sequestro [OSCURATO:PERSONA] non era più la legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I e, quindi, non poteva avere la disponibilità delle somme presente sui conti correnti intestati alla predetta società; inoltre, il decreto di sequestro andava annullato perché giustificato solo dalla circostanza che l'indagata [OSCURATO:PERSONA] era munita di delega ad operare sui conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in difetto di ulteriori elementi di fatto che ne dimostrassero la effettiva disponibilità in capo alla stessa Fiocco.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], - indagata per il delitto di compensazione fiscale indebita - dei conti correnti bancari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di cui l'indagata era amministratore delegato; tale disponibilità è stata desunta dalla mera legittimazione ad operare sui predetti conti derivante dalla delega di cui la Fiocco risultava essere titolare e dalla circostanza che la stessa non aveva prodotto documentazione attestante la cessazione del potere ad operare sui conti correnti in questione.

3. Osserva il Collegio che la motivazione è errata in diritto.

Si evidenzia, in primo luogo, la non pertinenza della sentenza indicata dal Tribunale - ossia Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 -, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla diversa ipotesi di sequestro di somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna.

Ciò chiarito, è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep.28/04/2020, Rv. 279377).

Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della effettiva "disponibilità".

L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone, appunto, un mero gestore.

Come affermato da questa Corte, la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702).

Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare - e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società.

In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale.

In tal senso, Sez. 3, n. 23039 del 01/07/2020, Sala, non massimata, che ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato, con delega ad operare sui conti correnti della società.

Nello stesso senso, anche Sez. 3, n. 36549 del 29 aprile 2022, GL Costruzioni, non massimata.

Nella vicenda in esame, sovrapponibile a quelle appena richiamate, il Tribunale del riesame non ha esaminato nè i rapporti tra la società e l'indagata nè le modalità di gestione, da parte di quest'ultima, delle somme depositate sui conti correnti della società: elementi che, invece, devono essere scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui amministratore sia indagato per reati di natura fiscale.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pt avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio; lette per la ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM presso il Tribunale di Civitavecchia il 13.5.2022, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 17.5.2022, in relazione al reato di indebita compensazione fiscale mediante indicazione di crediti inesistenti contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legittimità del sequestro dei conti correnti bancari intestati alla predetta società, soggetto estraneo al reato. Argomenta che al momento della convalida del provvedimento di sequestro [OSCURATO:PERSONA] non era più la legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I e, quindi, non poteva avere la disponibilità delle somme presente sui conti correnti intestati alla predetta società; inoltre, il decreto di sequestro andava annullato perché giustificato solo dalla circostanza che l'indagata [OSCURATO:PERSONA] era munita di delega ad operare sui conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in difetto di ulteriori elementi di fatto che ne dimostrassero la effettiva disponibilità in capo alla stessa Fiocco. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], - indagata per il delitto di compensazione fiscale indebita - dei conti correnti bancari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di cui l'indagata era amministratore delegato; tale disponibilità è stata desunta dalla mera legittimazione ad operare sui predetti conti derivante dalla delega di cui la Fiocco risultava essere titolare e dalla circostanza che la stessa non aveva prodotto documentazione attestante la cessazione del potere ad operare sui conti correnti in questione. 3. Osserva il Collegio che la motivazione è errata in diritto. Si evidenzia, in primo luogo, la non pertinenza della sentenza indicata dal Tribunale - ossia Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 -, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla diversa ipotesi di sequestro di somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna. Ciò chiarito, è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep.28/04/2020, Rv. 279377). Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della effettiva "disponibilità". L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone, appunto, un mero gestore. Come affermato da questa Corte, la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702). Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare - e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società. In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale. In tal senso, Sez. 3, n. 23039 del 01/07/2020, Sala, non massimata, che ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato, con delega ad operare sui conti correnti della società. Nello stesso senso, anche Sez. 3, n. 36549 del 29 aprile 2022, GL Costruzioni, non massimata. Nella vicenda in esame, sovrapponibile a quelle appena richiamate, il Tribunale del riesame non ha esaminato nè i rapporti tra la società e l'indagata nè le modalità di gestione, da parte di quest'ultima, delle somme depositate sui conti correnti della società: elementi che, invece, devono essere scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui amministratore sia indagato per reati di natura fiscale. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tr
Decreto Cassazione n. 46255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris